CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27342-2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e CHRISTIAN LOMBARDIgiusta procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 631/19/2019 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata l’11 / 2 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito la Società)propone ricorso, affidato a otto motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazioaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigettodel ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della TARSU2007; l’Agenzia delle entrate riscossioneresiste con controricorso; la Società ha da ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., «vizio della motivazione»per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che la cartella impugnata si riferisse al tributo TARSU 2007, oggetto di precedente avviso di accertamento emesso dal Comune di Gaeta, ritualmente not i ficato alla contribuente, lamentando invece quest’ultima la nullità della cartella esattoriale per mancata notifica dell’atto presupposto; 1.2.con il secondo motivo la ricorrente d enuncia « omessa pronuncia in relazione alla ... violazione dell’art. 72, d.lgs. 507/1993» con riguardo all’eccepita decadenza maturata tra la notifica dell’atto impositivo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l’iscrizione a ruolodel tributo, reso esecutivo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia « omessa pronuncia in relazione alla ... violazione dell’art. 46, d.P.R. 602/ 1973» con riguardo all’eccepita nullità della cartella esattoriale per difetto di delega da parte dell’Agente della riscossione per la provincia di Latina all’Agente della riscossione per la Provincia di Benevento; 1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia « omessa pronuncia in relazione alla ... violazione del combinato disposto dell’art. 3, legge 241/1990 ed art. 46, D.P.R. n. 602/1973» con riguardo all’eccepita nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione in relazione al conferimento della delega ex art. 46 cit.; 1.5.con il quinto motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia in relazione alla violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973» con riguardo all’eccepita nullità della cartella esattoriale «in ragione della non esecutività del ruolo per mancata sottoscrizione da parte del funzionario legittimato...»; 1.6.con il sesto motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia e/o violazione di legge (art. 62 del d.lgs. 507/1993— Art. 7 d .lgs. n. 59 del 18 aprile 2011)» per avere la Commissione tributaria regionale, sulla scorta della ritenuta notifica dell’atto presupposto, omesso di valutare le doglianze della contribuente circa la spettanza del pagamento della TARSU alla concessionaria (Comune di Gaeta)in relazione al contratto tra la Società e l’ente locale per «l’affidamento di servizi collegati alla sosta a pagamento in ambito comunale senza alcuna attribuzione della disponibilità delle aree» , deducendo quindi che non fosse «possibile ipotizzare a carico “dell’incaricato alla riscossione dei proventi dei parcheggi comunali a pagamento” alcuna disponibilità diretta, indiretta o di fatto dell’area destinata alla disponibilità degli automobilisti paganti»; 1.7.con il settimo motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia e/o violazione di legge (combinato disposto dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993 ed artt. 15 e 211 del Codice della Strada)» peravere la Commissione tributaria regionale omesso di valutare che «gli stalli su strade e piazze non producono, ex se, con riferimento al servizio offerto, alcun rifiuto solido urbano, né ... pesano sul costo del servizio»; 1.8. con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia e/o violazione di legge (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161)» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di valutare che, essendo stato richiesto, conla cartella esattoriale , il pagamento della TARSU 2007, l’Amministrazione era quindi «decaduta dal diritto di richiedere le somme intimate perché chieste (nel 2015), otto anni dopo l’assunta maturazione del diritto, e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto per legge (cinque anni)»;2.1.la prima doglianza è inammissibile, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., rispetto alla quale laricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014); 2.2. è opportuno, peraltro, aggiungere che l'allegazione in parola , limitandosi a menzionare i suddetti documenti senza allegarli o localizzarli negli atti processuali dei gradi di merito, si espone anche al rilievo della mancanza di specificità del ricorso, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione» (cfr. Cass., 21 maggio 2019, n. 13625) e secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenzadello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (cfr. Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., 1 luglio 2021, n. 18695); 2.3. le Sezioni Unite di questa Corte hanno pertanto ribadito che « i l principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.,quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (cfr. Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950); 3.1. va poi esaminato preliminarmente l’ottavo motivo, relativo all’impugnazione della cartella esattoriale quale atto successivo all’avviso di accertamento notificato dal Comune per l’omesso pagamento TARSU 2007; 3.2. al riguardo va evidenziato che la Società, con la memoria difensiva da ultimo depositato, ha allegato e documentato checon ordinanza emessa da questa Corte in data 23/6/2021, n.17874, è stato annullato l’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata nella presente sede, relativa al mancato pagamento della TARSU 2007; 3.3. è d’uopo, dunque, osservare che in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ. (cfr. Cass.n.33425 del 30/11/2023 ) ; 3.4. l'intervenuta caducazione dell'avviso di accertamento determina, pertanto, l'illegittimità della successiva attività di riscossione; 3.5. ne derivano l'assorbimento dei restanti motivi, che coinvolgono gli ulteriori aspetti affrontati dal giudice d'appellorelativi all’impugnazione della cartella esattoriale;4. non occorrendo quindi ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione originariamente proposta; 5. le peculiarità dell'andamento processuale del giudizio induc ono a compensare le spese concernenti i gradi di merito, con condanna della concessionaria al pagamento delle spese di legittimità , liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'impugnazione originariamente proposta; compensa integralmente le spese inerenti al giudizio di merito ; condanna la controricorrente al pagamento della spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Così