CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 31/10/2025 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale Bologna, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 385 cod. pen. descritto nella imputazione «per essere lo stesso non punibile per particolare tenuità del fatto». 2. Nel ricorso per cassazione presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna si chiede l'annullamento della sentenza. 12.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nel trascurare l'esistenza di undici precedenti penali a carico dell'imputato, alcuni dei quali relativi alla violazione di beni giuridici omogenei rispetto a quello oggetto del reato per il quale si procede e uno coincidente, stante la condanna per evasione pronunciata dal Tribunale di Bologna il 29/11/2018, divenuta irrevocabile il 15/03/2019. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel riconoscere la particolare tenuità del fatto trascurando i precedenti penali dell'impùtato e valorizzando la contenuta estensione spaziale e temporale della violazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel ravvisare la particolare tenuità del fatto, il Tribunale ha considerato che il mancato tempestivo rientro dell'imputato nel suo domicilio fu dovuto al fatto che egli dovette trattenersi presso i locali del S.E.R.T. per parlare con la educatrice, poi risultata assente, che doveva valutare il suo inserimento in una comunità terapeutica «per evitare il rischio di revoca della misura in atto» a seguito della recente udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna «conclusasi negativamente». 2. Va, invece, ribadito che il giudizio sulla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ex art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da queste desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tusa, Rv. 266590), nonché della non abitualità del comportamento. 3. Nella fattispecie è stato considerato presupposto favorevole alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, il breve periodo (un'ora) di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, ma è stata omessa la valutazione dei molteplici e gravi precedenti penali — rapina tentata in concorso con altri e con lesioni e porto illecito di armi, porto illecito di armi, 4 rapine, lesione personale, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, evasione commessa nel 2016, vendita illecita di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, possesso ingiustificato di arnesi da scasso, guida continuata di veicolo senza patente — fra i quali uno specifico e, come tale, indice di 2• comportamento abituale (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154), seppure non anche integrativo di siffatto comportamento, perché al riguardo si richiede che l'imputato abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 - 02). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza P.Q.M