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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19935/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per laricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la condanna alla pena di giustizia resa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] GarciaOsorio, ritenuta responsabile del reato di evasione alla stessa ascritto.2.

Propone ricorso per Cassazione l'imputata tramite il difensore di fiducia edevidenzia violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla valutazioneresa in relazione alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cuiall'articolo 131-bis cod. pen.In particolare, ad avviso della difesa, la motivazione resa sul punto dalla Cortedi appello sarebbe carente e manifestamente illogica oltre che frutto di una erroneainterpretazione normativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non merita accoglimento.2.

La lettura complessiva della decisione gravata, non limitata alle soleconsiderazioni spese nel rigettare l’appello sul tema ora devoluto dal ricorso,consente di individuare con maggiore precisione il percorso giustificativodel fatto coperto dalla regiudicanda rispetto alla causa di non punibilità sollecitatacon il gravame.Vista nel suo complessivo contesto argomentativo, infatti, la sentenzaimpugnata, nel negare la tenuità dell’offesa, non si risolve in una tautologicaripetizione delle connotazioni ontologiche del reato in contestazione; piuttosto,mettendo in luce la vicenda in fatto sotto ogni versante, compreso quelloriguardante le finalità sottese alla condotta riscontrata, consente di rintracciare leragioni della ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità in questione,senza incorrere nei vizi prospettati con l’impugnazione.3.Va ribadito che la configurabilità della causa di esclusione della punibilitàper particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di unavalutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioniostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere laparticolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale -tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura edalla gravità dell’illecito, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delledisposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive della condotta,dalla loro motivazione e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo ditempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile anche ai comportamentisuccessivi ai fatti.4.

Nel caso, la sentenza impugnata, nel rimarcare il tenore della condottaascritta alla ricorrente per poi risalire al dolo del reato di evasione alla stessaimputato, ha puntualmente evidenziato la sostanziale e incontroversa banalitàdella motivazione sottesa alla violazione riscontrata (l’esigenza della ricorrente diacquistare delle sigarette); motivazione che costituisce, senza incertezze di sorta,piena conferma logica di una refrattarietà alle restrizioni imposte dal vincolocautelare destinata, in termini di marcata assorbenza, ad informare il disvalorecomplessivo del fatto alla luce dell’intensità dell’elemento soggettivo accertato.5.

Siffatti momenti dell’argomentare speso dalla Corte del merito, adifferenza di quanto ha mostrato di fare la difesa, vanno letti in stretta correlazionesimbiotica con le valutazioni rese dalla Corte del merito nel rigettare l’analogorilievo prospettato in sede di gravame, perché destinati ad informarne il contenutocosì da smentire le critiche prospettate con il ricorso, sia sul versante dell’addottaviolazione di legge, sia con riguardo alla affermata inadeguatezza dellamotivazione resa sul punto.6.

Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per laricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la condanna alla pena di giustizia resa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] GarciaOsorio, ritenuta responsabile del reato di evasione alla stessa ascritto.2. Propone ricorso per Cassazione l'imputata tramite il difensore di fiducia edevidenzia violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla valutazioneresa in relazione alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cuiall'articolo 131-bis cod. pen.In particolare, ad avviso della difesa, la motivazione resa sul punto dalla Cortedi appello sarebbe carente e manifestamente illogica oltre che frutto di una erroneainterpretazione normativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non merita accoglimento.2. La lettura complessiva della decisione gravata, non limitata alle soleconsiderazioni spese nel rigettare l’appello sul tema ora devoluto dal ricorso,consente di individuare con maggiore precisione il percorso giustificativodel fatto coperto dalla regiudicanda rispetto alla causa di non punibilità sollecitatacon il gravame.Vista nel suo complessivo contesto argomentativo, infatti, la sentenzaimpugnata, nel negare la tenuità dell’offesa, non si risolve in una tautologicaripetizione delle connotazioni ontologiche del reato in contestazione; piuttosto,mettendo in luce la vicenda in fatto sotto ogni versante, compreso quelloriguardante le finalità sottese alla condotta riscontrata, consente di rintracciare leragioni della ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità in questione,senza incorrere nei vizi prospettati con l’impugnazione.3.Va ribadito che la configurabilità della causa di esclusione della punibilitàper particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di unavalutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioniostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere laparticolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale -tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura edalla gravità dell’illecito, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delledisposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive della condotta,dalla loro motivazione e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo ditempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile anche ai comportamentisuccessivi ai fatti.4. Nel caso, la sentenza impugnata, nel rimarcare il tenore della condottaascritta alla ricorrente per poi risalire al dolo del reato di evasione alla stessaimputato, ha puntualmente evidenziato la sostanziale e incontroversa banalitàdella motivazione sottesa alla violazione riscontrata (l’esigenza della ricorrente diacquistare delle sigarette); motivazione che costituisce, senza incertezze di sorta,piena conferma logica di una refrattarietà alle restrizioni imposte dal vincolocautelare destinata, in termini di marcata assorbenza, ad informare il disvalorecomplessivo del fatto alla luce dell’intensità dell’elemento soggettivo accertato.5. Siffatti momenti dell’argomentare speso dalla Corte del merito, adifferenza di quanto ha mostrato di fare la difesa, vanno letti in stretta correlazionesimbiotica con le valutazioni rese dalla Corte del merito nel rigettare l’analogorilievo prospettato in sede di gravame, perché destinati ad informarne il contenutocosì da smentire le critiche prospettate con il ricorso, sia sul versante dell’addottaviolazione di legge, sia con riguardo alla affermata inadeguatezza dellamotivazione resa sul punto.6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]
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