CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26068/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a le memorie depositate dal difensore che, nell’insistere per l’accoglimentodel ricorso, allegano il sopravvenuto ricovero dapprima in ospedale e quindi inuna R.E.M.S., a conferma delle problematiche psichiche già dimostrate;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trieste, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX volta a ottenere l’unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. deifatti giudicati con le sentenze del Tribunale di Trieste in data 21 febbraio 2024(furto del 1° gennaio 2024), irrevocabile il 6 giugno 2025, e del Tribunale diPordenone data 3 maggio 2024 (resistenza e furto del 9 febbraio 2024).2. Ricorre XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando il vizio dellamotivazione con riguardo alla mancata unificazione dei fatti giudicati con le citatesentenze.In particolare, si fa notare che i reati sono stati commessi sotto la spinta adelinquere derivante dalla necessità di procurarsi il denaro per vivere, avendo ilcondannato “scelto di vivere in strada” anche in ragione della patologiapsichiatrica che lo affligge dalla nascita, e che i reati sono stati commessi a brevedistanza l'uno dall'altro per procurarsi quanto necessario per vivere e perassumere stupefacenti.2.1. Il difensore ha, poi, depositato memorie e documentazione, illustratanell’intestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo delleargomentazioni già sottoposte al giudice di merito che sono state motivatamentesuperate con ampia motivazione con la quale il ricorso non si confronta.2. Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte dicassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Va, inoltre, ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il qualelegittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, èlegittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione inconsiderazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatticriminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanzeprobatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente,verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che undisegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le ripresedel fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv.273984).2.1. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che le condotte giudicatedifferiscono le une dalle altre poiché riguardano i reati di resistenza,danneggiamento, furto e che, sia nell’occasione del gennaio 2024, sia in quelladel febbraio 2024 il condannato è stato tratto in arresto in flagranza, cosicchénon poteva certo programmare i successivi episodi criminosi.2.2. A fronte di tale logica e coerente motivazione, il ricorso prospetta unacomplessiva programmazione dei fatti incentrata sul bisogno economico.Si tratta, in effetti, di un non infrequente motivo della spinta all’agiredelittuoso che rappresenta però l’estrinsecazione di un’indole a commettere reatiper fine di lucro o vantaggio, ma che non costituisce il collante necessario aravvisare l’unicità del disegno criminoso.Si tratta, ad avviso del Collegio, di una conclusione necessitata tenuto contodella generale irrilevanza dei motivi a delinquere, salvo che (appunto) pervalutare l’abitualità o la tendenza a delinquere ex artt. 101 e segg. cod. pen.,che, perciò, non possono perciò essere posti a fondamento dell’unificazione deireati ex art. 81 cod. pen.Si deve richiamare, in proposito, il costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale «per la configurazione giuridicadella continuazione tra varie azioni criminose non è sufficiente che esse sianocompiute con analoghe modalità in un breve lasso di tempo e che siano comuni imotivi a delinquere, in quanto la condizione essenziale richiesta è l'unicità deldisegno criminoso con riferimento al momento ideativo sicché, anteriormente alcompimento del primo fatto criminoso, le varie azioni devono risultareprogrammate nelle linee fondamentali» (Sez. 1, n. 4241 del 12/02/1982,Bonsignore, Rv. 153371).Si è, in particolare, affermato che «in tema di applicazione dellacontinuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istitutodisciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si siapreviamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie dicondotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale delreo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sonoidentificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generalepropensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016,P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615).Si noti, del resto, che la giurisprudenza di legittimità è da sempre orientata aescludere, anche con riguardo alla particolare situazione che si verifica per iltossicodipendente — il quale può essere compulsato a delinquere per procurarsile risorse economiche necessarie all’acquisto dello stupefacente —, qualunquerilevanza alla spinta economica, escludendone, anche indetto caso (Sez. 5, n.40349 del 07/11/2006, Bonaffini, Rv. 235426), la rilevanza ai fini di individuareun unico programma delittuoso.3. Il ricorso sostiene ancora che non sarebbe stato valutato adeguatamentel'eventuale elemento unificatore costituito dalla patologia psichiatrica dalla qualesarebbe afflitto il condannato che, per tale condizione, avrebbe potutodeliberare: «per mangiare e drogarmi, ruberò come rubo adesso, in questomomento».Si tratta di un argomento del tutto ipotetico e, comunque, palesementeindicativo di una scelta di vita, fermo restando che in merito alla esistenza enatura della patologia psichiatrica non vi è alcuna specifica allegazione, comepure difetta, nella stessa prospettazione difensiva, l’allegazione dell’esistenza diun nesso eziologico tra la supposta patologia e le condotte che hanno portato allaconsumazione dei reati, tutti, del resto, palesemente occasionali.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.