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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26197/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RANDO' RAFFAELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 19 febbraio 2019 dal Tribunale di Locri per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990.

Ritenuto che i motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica in relazione all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 73 d.P.R. 309/90; violazione di legge, motivazione mancante o comunque illogica e contraddittoria in relazione all'aggravante del fatto commesso da tre persone in concorso; violazione di legge, motivazione mancante o comunque illogica e contraddittoria in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) sono volti a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, altresì riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale la quale ha fatto corretta applicazione del precipuo onere motivazionale di cui è gravato il giudice nel caso di cosiddetta "droga parlata" (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356), dando conto di un'attenta e scrupolosa valutazione delle conversazioni intercettate, dalle quali ha reputato emergere, in termini di certezza, il pieno ed attivo coinvolgimento degli imputati nella vicenda che occupa; Considerato, inoltre, che "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RANDO' RAFFAELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 19 febbraio 2019 dal Tribunale di Locri per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990. Ritenuto che i motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (Violazione di legge e motivazione manifestamente illogica in relazione all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 73 d.P.R. 309/90; violazione di legge, motivazione mancante o comunque illogica e contraddittoria in relazione all'aggravante del fatto commesso da tre persone in concorso; violazione di legge, motivazione mancante o comunque illogica e contraddittoria in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) sono volti a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, altresì riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale la quale ha fatto corretta applicazione del precipuo onere motivazionale di cui è gravato il giudice nel caso di cosiddetta "droga parlata" (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356), dando conto di un'attenta e scrupolosa valutazione delle conversazioni intercettate, dalle quali ha reputato emergere, in termini di certezza, il pieno ed attivo coinvolgimento degli imputati nella vicenda che occupa; Considerato, inoltre, che "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 26197/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris