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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 29308/2022

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 15355/2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] C.B.V.

Solex -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; intimata avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 2545/2015, depositat o il giorno11 maggio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 giugno 2022 dal Consigliere Relatore d ott. [OSCURATO:PERSONA].

I –RG15355/2015 camera di consiglio30.6.2022 Falabella. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] C.B.V.

Solex - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un credito d i euro 33.836,07 Ha dedotto : di aver commissionato a C.B.

Solex la realizzazione di un complesso residenziale in Senigallia; che l’appaltatrice avrebbe dovuto emettere note di credito, per euro 779.078,50, per rimediare a precedenti errate fatturazioni;che, operata la compensazione fra la predetta somma e quella, di euro 745.250,43, richiestale dal curatore sulla scorta delle fatture emesse dalla società poi fallita che risultavano insolute, residuava in suo favore il credito del quale aveva chiesto l’ammissione.

Il Tribunale di Ancona, con decreto dell’11 maggio 2015, ha respinto l’opposizione ritenendo, in sintesi,che, venendo in questione una ripetizione dell’indebito, era mancata la prova e l’allegazione dei pagamenti effettuati dall’opponente, oltre che degli accordi attraverso cui C.B.V.

Solex si sarebbe impegnata ad emettere note di credito a fronte dell’esecuzione dei lavori che o non erano stati autorizzati, o erano stati fatturati più volte, o erano stati remunerati con corrispettivi rivelatisi difformi da quelli previsti dal prezzario regionale; ha inoltre rilevato che la società opponente non aveva indicato le «specifiche voci che sarebbero state sovrafatturate»; ha infine ritenuto, da un lato, inammissibilela prova testimoniale dedotta da [OSCURATO:SOCIETA] per dimostrare la sovrafatturazione e l’accordo asseritamente intercorsoe, dall’altro,irrilevante la consulenza tecnica, pure chie sta dall’opponente per verificare la conformità dei prezzi concordati aquelli individuati nel prezzario regionale.

2. ― Spiagg ia di Velluto r icorre per la cassazione del decreto , con due motivi.[OSCURATO:PERSONA] non svolge difese.

Sez.

I –RG15355/2015 camera di consiglio30.6.2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c..

Deduce la ricorrente che il credito oggetto della domanda di insinuazione non derivava da un pagamento indebito, effettuato in eccesso rispetto al dovuto, come aveva invece ritenuto il Tribunale: esso sarebbe, piuttosto, «la risultante della compensazione tra l’importo del quale la curatela si è affermata creditrice nei confronti diSpiaggia di Velluto e il maggior credito da quest’ultima va nt at o verso C.B.V. per note di credito da ricevere»; a suo dire, pertanto, il giudice avrebbe applicato principi in materia di onere della prova diversi da quelli(non richiamati) “concretamente applicabili”.

Col secondo mezzo è opposto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Viene contestata l’affermazione, contenuta nel decreto, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova dei pagamenti effettuati e degli ulteriori fatti costitutivi del suo diritto alla ripetizione.

I due fatti decisivi oggetto di omesso esame, che risulterebbero dagli atti di causa,sarebbero costituiti dal «pagamento delle fatture emesse da CBV ad eccezione dell’importo di euro 745.251,43 » e dalla circostanza per cui la stessa società fallita avrebbe «fatturatoin eccesso euro 779.087,50».Si richiamano, in proposito, le risultanze dei libri contabili, le quali ― di deduce ― fanno prova, anche tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, oltre che la comunicazione epistolare del curatore, datata 8 agosto 2012, dalla quale poteva desumersi l’avvenuto pagamento dell’intero debito pregresso, ad eccezione dell’importo di euro 745.250,43, di cui era stato intimato il pagamento.

2. ― I due motivi possono trattarsi congiuntamente e sono, nel complesso, infondati.

La ricorrente deduce che il proprio credito di euro 33.836,07 rappresenterebbe il saldo attivo della compensazione, in senso atecnico, tra l’ammontare delle fatture non pagate , pari a euro Sez.

I –RG15355/2015 camera di consiglio30.6.2022 745.250,43emesse da C.B.V.

Solex e l’ammontare delle note di credito per euro 779.087,50 che, secondo asseriti accordi, la stessa società in bonis avrebbe dovuto emettere insuo favore in conseguenza di errate fatturazioni.

E’ dunque evidente che il credito dedotto in giudizio è preteso quale eccedenza di quantoversato dalla ricorrente a C.B.

Solex rispetto a quantoeffettivamente dovuto i n corrispettivo dei lavori appaltati .

Sostenereallora, che detto credito sia la risultante della compensazione delle contrapposte partite creditorie (documentate, rispettivamente, dalle fatture e dalle note di credito) spiegacertamente il meccanismo attraverso cui si sarebbe pervenuti al saldo finale: ma è innegabile che tale dato rifletta, in tesi, l’esistenza di indebiti pagamenti da parte d ei [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo complessivo, sopra indicato, di euro 33.836,07.

In tal senso, l’affermazione del Tribunale, secondo cui l’azione esercitata dalla ricorrente devequalificarsi come azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., non merita censura.

Dopo di che, è incontestabile che chi agisce per la ripetizione di indebito sia tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pag amento , sia la mancanza di una causa che lo giustifichi(Cass. 27 no costituis vembre 2018,n. 30713; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146).

Ebbene, parte ricorrente, col secondo motivo, assume che l’esistenza di pagamenti per la somma complessiva di euro 14.814.599,00 rispetto all’importo globale fatturato di euro 15.593.666,00 emergerebbe dalle sue scritture contabili e dall’intimazione di pagamento della somma di euro 745.250,43 proveniente dalla curatela.Ma in sed e di opposizione allo stato passivo al curatore fallimentare non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute(Cass. 4 dicembre 2020, n. 27902; Cass. 7 luglio 2015, n. 14054); pare oltretutto difficile, in linea di principio, attribuire Sez.

I –RG15355/2015 camera di consiglio30.6.2022 decisività alle annotazioni presenti sui libri contabili della ricorrente, visto che l’ efficacia probatoria delle scritture contabili a favore dell ’ imprenditore,nei rapporti con altro imprenditore e inerenti all' e sercizio dell'impresa, è rimessa, ai sensi dell'art. 2710 c.c ., al libero apprezzamento del giudice del merito(Cass. 9 aprile 1987, n. 3499 ; Cass.24 marzo 1975, n. 1106 ).

Né può ritenersi decisivo , al fine di attribuire valore probatorio alle scritture,il fatto che il curatore avesse intimato alla ricorrente il pagamento del residuo credito di C.B.

Solex di euro 745.250,43alla luce di «un primo esame della documentazione contabile della società fallita»: a parte il rilievo, già di per sé assorbente, per cui alle dichiarazioni del curatore non può attribuirsi valore confessorio, dal momento che lo stesso non ha il potere di disporre con confessione dei diritti della massa dedotti in giudizio(per tutte: Cass.16 febbraio 1978, n. 723; Cass. 9 aprile 1975, n. 1314 ) , come si è appena ricordato, l a ricorrente aveva l’ onere di provare non solo l’ammontare dei pagamenti già eseguiti, ma anche il loro carattere (parzialmente)indebito; e l’affermazione del Tribunale circa l’assenza di prova sul punto (nei suoi doversi risvolti,relativi al contenuto degli accordi contrattuali circa i lavori e i corrispettivi unitari, la sovrafatturazione e l’eccedenza de i compensi rispetto al prezzario regionale) non è stata efficacemente censurata.

3. ― Il ricorso va dunque respinto. 4.― Nulla deve disporsi in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo stabilito a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 15355/2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] C.B.V. Solex -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; intimata avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 2545/2015, depositat o il giorno11 maggio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 giugno 2022 dal Consigliere Relatore d ott. [OSCURATO:PERSONA]. I –RG15355/2015 camera di consiglio30.6.2022 Falabella. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] C.B.V. Solex - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un credito d i euro 33.836,07 Ha dedotto : di aver commissionato a C.B. Solex la realizzazione di un complesso residenziale in Senigallia; che l’appaltatrice avrebbe dovuto emettere note di credito, per euro 779.078,50, per rimediare a precedenti errate fatturazioni;che, operata la compensazione fra la predetta somma e quella, di euro 745.250,43, richiestale dal curatore sulla scorta delle fatture emesse dalla società poi fallita che risultavano insolute, residuava in suo favore il credito del quale aveva chiesto l’ammissione. Il Tribunale di Ancona, con decreto dell’11 maggio 2015, ha respinto l’opposizione ritenendo, in sintesi,che, venendo in questione una ripetizione dell’indebito, era mancata la prova e l’allegazione dei pagamenti effettuati dall’opponente, oltre che degli accordi attraverso cui C.B.V. Solex si sarebbe impegnata ad emettere note di credito a fronte dell’esecuzione dei lavori che o non erano stati autorizzati, o erano stati fatturati più volte, o erano stati remunerati con corrispettivi rivelatisi difformi da quelli previsti dal prezzario regionale; ha inoltre rilevato che la società opponente non aveva indicato le «specifiche voci che sarebbero state sovrafatturate»; ha infine ritenuto, da un lato, inammissibilela prova testimoniale dedotta da [OSCURATO:SOCIETA] per dimostrare la sovrafatturazione e l’accordo asseritamente intercorsoe, dall’altro,irrilevante la consulenza tecnica, pure chie sta dall’opponente per verificare la conformità dei prezzi concordati aquelli individuati nel prezzario regionale. 2. ― Spiagg ia di Velluto r icorre per la cassazione del decreto , con due motivi.[OSCURATO:PERSONA] non svolge difese. Sez. I –RG15355/2015 camera di consiglio30.6.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.. Deduce la ricorrente che il credito oggetto della domanda di insinuazione non derivava da un pagamento indebito, effettuato in eccesso rispetto al dovuto, come aveva invece ritenuto il Tribunale: esso sarebbe, piuttosto, «la risultante della compensazione tra l’importo del quale la curatela si è affermata creditrice nei confronti diSpiaggia di Velluto e il maggior credito da quest’ultima va nt at o verso C.B.V. per note di credito da ricevere»; a suo dire, pertanto, il giudice avrebbe applicato principi in materia di onere della prova diversi da quelli(non richiamati) “concretamente applicabili”. Col secondo mezzo è opposto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Viene contestata l’affermazione, contenuta nel decreto, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova dei pagamenti effettuati e degli ulteriori fatti costitutivi del suo diritto alla ripetizione. I due fatti decisivi oggetto di omesso esame, che risulterebbero dagli atti di causa,sarebbero costituiti dal «pagamento delle fatture emesse da CBV ad eccezione dell’importo di euro 745.251,43 » e dalla circostanza per cui la stessa società fallita avrebbe «fatturatoin eccesso euro 779.087,50».Si richiamano, in proposito, le risultanze dei libri contabili, le quali ― di deduce ― fanno prova, anche tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, oltre che la comunicazione epistolare del curatore, datata 8 agosto 2012, dalla quale poteva desumersi l’avvenuto pagamento dell’intero debito pregresso, ad eccezione dell’importo di euro 745.250,43, di cui era stato intimato il pagamento. 2. ― I due motivi possono trattarsi congiuntamente e sono, nel complesso, infondati. La ricorrente deduce che il proprio credito di euro 33.836,07 rappresenterebbe il saldo attivo della compensazione, in senso atecnico, tra l’ammontare delle fatture non pagate , pari a euro Sez. I –RG15355/2015 camera di consiglio30.6.2022 745.250,43emesse da C.B.V. Solex e l’ammontare delle note di credito per euro 779.087,50 che, secondo asseriti accordi, la stessa società in bonis avrebbe dovuto emettere insuo favore in conseguenza di errate fatturazioni. E’ dunque evidente che il credito dedotto in giudizio è preteso quale eccedenza di quantoversato dalla ricorrente a C.B. Solex rispetto a quantoeffettivamente dovuto i n corrispettivo dei lavori appaltati . Sostenereallora, che detto credito sia la risultante della compensazione delle contrapposte partite creditorie (documentate, rispettivamente, dalle fatture e dalle note di credito) spiegacertamente il meccanismo attraverso cui si sarebbe pervenuti al saldo finale: ma è innegabile che tale dato rifletta, in tesi, l’esistenza di indebiti pagamenti da parte d ei [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo complessivo, sopra indicato, di euro 33.836,07. In tal senso, l’affermazione del Tribunale, secondo cui l’azione esercitata dalla ricorrente devequalificarsi come azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., non merita censura. Dopo di che, è incontestabile che chi agisce per la ripetizione di indebito sia tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pag amento , sia la mancanza di una causa che lo giustifichi(Cass. 27 no costituis vembre 2018,n. 30713; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146). Ebbene, parte ricorrente, col secondo motivo, assume che l’esistenza di pagamenti per la somma complessiva di euro 14.814.599,00 rispetto all’importo globale fatturato di euro 15.593.666,00 emergerebbe dalle sue scritture contabili e dall’intimazione di pagamento della somma di euro 745.250,43 proveniente dalla curatela.Ma in sed e di opposizione allo stato passivo al curatore fallimentare non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute(Cass. 4 dicembre 2020, n. 27902; Cass. 7 luglio 2015, n. 14054); pare oltretutto difficile, in linea di principio, attribuire Sez. I –RG15355/2015 camera di consiglio30.6.2022 decisività alle annotazioni presenti sui libri contabili della ricorrente, visto che l’ efficacia probatoria delle scritture contabili a favore dell ’ imprenditore,nei rapporti con altro imprenditore e inerenti all' e sercizio dell'impresa, è rimessa, ai sensi dell'art. 2710 c.c ., al libero apprezzamento del giudice del merito(Cass. 9 aprile 1987, n. 3499 ; Cass.24 marzo 1975, n. 1106 ). Né può ritenersi decisivo , al fine di attribuire valore probatorio alle scritture,il fatto che il curatore avesse intimato alla ricorrente il pagamento del residuo credito di C.B. Solex di euro 745.250,43alla luce di «un primo esame della documentazione contabile della società fallita»: a parte il rilievo, già di per sé assorbente, per cui alle dichiarazioni del curatore non può attribuirsi valore confessorio, dal momento che lo stesso non ha il potere di disporre con confessione dei diritti della massa dedotti in giudizio(per tutte: Cass.16 febbraio 1978, n. 723; Cass. 9 aprile 1975, n. 1314 ) , come si è appena ricordato, l a ricorrente aveva l’ onere di provare non solo l’ammontare dei pagamenti già eseguiti, ma anche il loro carattere (parzialmente)indebito; e l’affermazione del Tribunale circa l’assenza di prova sul punto (nei suoi doversi risvolti,relativi al contenuto degli accordi contrattuali circa i lavori e i corrispettivi unitari, la sovrafatturazione e l’eccedenza de i compensi rispetto al prezzario regionale) non è stata efficacemente censurata. 3. ― Il ricorso va dunque respinto. 4.― Nulla deve disporsi in punto di spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo stabilito a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovut
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