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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04118/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla circostanza che la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento di revoca (Sez. 7, Ordinanza n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, Sentenza n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla circostanza che la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento di revoca (Sez. 7, Ordinanza n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, Sentenza n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio