CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 35906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25187-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA], 173, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 120/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25187 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 35- R.G. 25187/2020 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Perugia, con sentenza del 30 luglio 2020, respingeva l'appello promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], confermando l'impugnata sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del Grassi alla Cassa geometri, con riferimento al periodo contributivo 2008-2015 e disposto la non debenza dei contributi pretesi. Avverso la sentenza proponeva ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la controparte resisteva con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Con un primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, L. 37/1967, artt. 10 e 22, L. 773/1982, della Legge delega n. 537/1993, art. 1, co. 32 e 33, degli artt. 1 e ss D. Lgs. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale travisato la rado solidaristica della contribuzione minima — imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982 - a prescindere dall'accertamento della c.d. continuità professionale. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 22 L. 773/1982, art. 1, co. 32 e 33 L. 537/1993, artt. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994 e dell'art. 3, co. 12 e 2, co. 26 L. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, co. 763 L. 296/2006 e 1, co. 488 L. 147/2013), 1 co. 2 e 6 D. Lgs. 103/1996; oltreché dell'art. 38 Cost. e dell'art. 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] (quale norma di rinvio ai sensi del decreto 509/1994), per aver la corte territoriale deciso sulla base della ritenuta illegittimità della normativa statutaria e regolamentare della cassa geometri per contrasto con l'art. 22 L. 773/1982 e, così facendo, limitato, erroneamente, il perimetro di autonomia attribuito agli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994 ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Parte ricorrente denuncia, altresì, l'omesso esame di un fatto decisivo, per aver la corte d'appello trascurato il fatto che il contribuente aveva dichiarato, esplicitamente, che le attività professionali contestate dalla Cassa esulavano dalle mansioni di adibizione quale lavoratore subordinato, in quanto trattavasi di attività tecnica a rilevanza esterna, svolte anche in favore di soggetti terzi. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 vo. 1 n. 4 la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione rispetto alla questione di prescrizione quinquennale del credito previdenziale per l'anno 2008, oggetto di specifico motivo di appello sollevato dall'odierno ricorrente. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo è invece inammissibile in quanto volto a lamentare un vizio di omessa pronuncia sulla questione della prescrizione rilevata in primo grado, vizio che avrebbe dovuto essere sollevato lamentando violazione di legge e dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in div