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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06180/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23792-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] f1 1 SARA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - C01111-017.0017-ClitC - avverso la sentenza n. 9181/20/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23792 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- Rg 23792/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 9181/2019 la CTR della Campania accoglieva l'appello del Comune di Napoli avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dal Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nei riguardi dell'avviso di accertamento relativo all'Imu per l'anno 2013.

Rilevava richiamandosi agli orientamenti espressi dalla Suprema Corte con sentenza nr 13793/2019 che l'Imu avente ad oggetto un immobile concesso in locazione finanziaria era dovuta in caso di risoluzione dal proprietario cui ritorna il possesso del bene indipendentemente dalla sua riconsegna..

Avverso tale sentenza la società Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. . propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Napoli.

Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art 8 e 9 comma primo del dlgs nr 23/2011 e dell'ad 1,comma 672 della legge 2013 nr 147 in relazione all'art 360,primo comma nr 3 c.p.c..

Si sostiene che l'interpretazione letterale dell'ad 9 comma primo del Dlgs nr 23/2011 è in linea con le tesi della contribuente affermando che il rapporto di locazione finanziaria anche a seguito della formale scadenza o risoluzione non si esaurisce fintantochè il locatario mantenga la potestas utendi/friendi del bene locato e ciò vale non solo ai fini fiscali ma anche ai fini civilistici alla luce del fenomeno che la cassazione qualifica come ultrattività del contratto di locazione finanziaria.

Con un secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'ad 10,secondo comma della legge 212/2000 per avere riconosciuto gli interessi moratori malgrado avesse rilevato un affidamento incolpevole della contribuente.

Il primo motivo è infondato.

Si è infatti affermato che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn.2021 nr 4715; 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l'opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019; Cass. 2020 nr 14906).

La CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l'IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Il secondo è inammissibile .

E' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 2038/2019).Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese vanno compensate stante il consolidarsi nel corso del giudizio dell'orientamento posto a base della decisione.

P.Q.

M .

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23792-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] f1 1 SARA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - C01111-017.0017-ClitC - avverso la sentenza n. 9181/20/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23792 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Rg 23792/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 9181/2019 la CTR della Campania accoglieva l'appello del Comune di Napoli avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dal Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nei riguardi dell'avviso di accertamento relativo all'Imu per l'anno 2013. Rilevava richiamandosi agli orientamenti espressi dalla Suprema Corte con sentenza nr 13793/2019 che l'Imu avente ad oggetto un immobile concesso in locazione finanziaria era dovuta in caso di risoluzione dal proprietario cui ritorna il possesso del bene indipendentemente dalla sua riconsegna.. Avverso tale sentenza la società Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. . propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Napoli. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art 8 e 9 comma primo del dlgs nr 23/2011 e dell'ad 1,comma 672 della legge 2013 nr 147 in relazione all'art 360,primo comma nr 3 c.p.c.. Si sostiene che l'interpretazione letterale dell'ad 9 comma primo del Dlgs nr 23/2011 è in linea con le tesi della contribuente affermando che il rapporto di locazione finanziaria anche a seguito della formale scadenza o risoluzione non si esaurisce fintantochè il locatario mantenga la potestas utendi/friendi del bene locato e ciò vale non solo ai fini fiscali ma anche ai fini civilistici alla luce del fenomeno che la cassazione qualifica come ultrattività del contratto di locazione finanziaria. Con un secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'ad 10,secondo comma della legge 212/2000 per avere riconosciuto gli interessi moratori malgrado avesse rilevato un affidamento incolpevole della contribuente. Il primo motivo è infondato. Si è infatti affermato che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn.2021 nr 4715; 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l'opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019; Cass. 2020 nr 14906). La CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l'IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso. Il secondo è inammissibile . E' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 2038/2019).Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese vanno compensate stante il consolidarsi nel corso del giudizio dell'orientamento posto a base della decisione. P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a
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