CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1962
Cassazione n. 48763/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1962 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,7 " PREMESSO che Gabriele ARCADU ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, decidendo in sede di rinvio conseguente a pronuncia di annullamento di questa Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 5.11.2014, ha assolto l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. dal reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo A), ha rideterminato la pena principale in relazione al reato di bancarotta documentale di cui al capo B) in due anni di reclusione e ha ridotto a cinque anni la durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F.; CONSIDERATO che, con il primo ed unico motivo di ricorso, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., per non avere il Giudicante concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; OSSERVATO che il ricorso, oltre che parzialmente impreciso nella indicazione delle norme violate (art.132 cod. pen.), è manifestamente infondato perché, per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (ex multis, Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087), ivi compresi, come nel caso de quo, i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206); che la Corte distrettuale ha indicato i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo al beneficio richiesto conformemente ai richiamati principi; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il