CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 luglio 2025
Cassazione n. 26645/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5183/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio tematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio tematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1042/2021,depositata il 09/08/2021; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 17/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente e , per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , con attribuzione al difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così