CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 24436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24745-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 1027 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2576/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 3402/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 24745/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lettera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di contestazione disciplinare del 7.6.2016, il [OSCURATO:PERSONA] intimava al dipendente [OSCURATO:PERSONA] licenziamento per giusta causa per numerose violazioni della normativa antiriciclaggio: in particolare, per versamenti di n. 178 assegni non trasferibili, per un valore complessivo di euro 554.684,94 in favore di soggetti diversi dai beneficiari dei titoli nonché per ulteriori illegittimità nella negoziazione di assegni (dettagliatamente indicate) e per operazioni di cambio assegni non trasferibili contro denaro contante in assenza di deleghe. 2. Il Tribunale di Roma, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione, respingeva l'impugnativa del recesso formulata dal lavoratore. 3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza r. 2576 del 2019, confermava la pronuncia di primo grado. 4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano: a) costituiva giusta causa di licenziamento del dipendente bancario la ripetuta violazione della normativa antiriciclaggio mediante versamento di assegni non trasferibili a destinatari diversi e cambi assegni in assenza di autorizzazione; b) non assumeva rilevo l'assenza di un danno patrimoniale per la banca in conseguenza delle violazioni contestate; c) in relazione alla dedotta prassi aziendale, mancava qualsiasi disposizione scritta in proposto e, in ogni caso, si trattava di violazioni della normativa di interesse pubblico economico, il cui rispetto rientrava nelle obbligazioni di correttezza e diligenza di tutti i dipendenti bancari; d) l'inquadramento e la posizione lavorativa del Forotti, quadro direttivo e gestore Retail, giustificavano la diversa sanzione applicata; e) la contestazione disciplinare non era generica né tardiva; f) la natura delle violazioni, riguardante norme di legge e doveri fondamentali, rendeva irrilevante la questione della affissione del codice disciplinare nella agenzia. 5. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico articolato motivo, cui resisteva con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] spa.RG 24745/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 416 cpc nonché dell'art. 2697 cc, in relazione all'art. 1362 cc, con riferimento agli artt. 2104, 2106 e 2119 cc nonché all'art. 5 della legge n. 604 del 1966 e all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc; obietta, altresì, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc. 2. Sostiene che, erroneamente, la Corte territoriale aveva considerato il fatto solo sotto l'aspetto oggettivo e non anche sotto quello soggettivo; che non era stato valutato un documento che dimostrava che la prassi illegittima era stata avallata dal Direttore della Filiale; che non era stata indagata la gravità della intenzionalità della condotta; che nulla era stato motivato in ordine alla non ammissione delle richieste istruttorie avanzate da esso ricorrente; che era stato valorizzato eccessivamente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] da esso ricoperto; che era la Banca a dovere allegare o provare la ragione delle diverse sanzioni applicate ad altri dipendenti in relazione alla medesima condotta. 3. Le censure, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono in parte infondate e in parte inammissibili perché, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una rivisitazione del merito della vicenda e ad una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità. 4. E' un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei 2 isfk- RG 24745/2019 mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 5. In particolare, infondata è la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere„ poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 6. Il vizio di omessa pronuncia è ravvisabile quando vi sia l'omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un'ec:cezione di parte o su una istanza che richieda una statuizione di accoglimento o rigetto, tale da dare luogo alla inesistenza di una decisone sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. n. 2085 del 23.2.1995 n. 2085) salva l'ipotesi in cui ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4079 del 25.2.2005; Cass. n. 14486/2004): tali fattispecie non sono sussistenti nel caso in esame. 7. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, anche queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).RG 24745/2019 8. Le censure prospettate ex art. 360 n. 5 cpc sono inammissibili, ex art. 348 ter u.c. cpc, vertendosi in ipotesi di cd. doppia conforme su questioni di fatto decise nello stesso modo dai giudici di merito. 9. Sono, altresì, inammissibili le doglianze circa l'omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sé, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 198881/2014). 10. Nel caso in esame la Corte territoriale, con adeguata e logica motivazione, ha sottolineato, attraverso un esame accurato della documentazione e delle risultanze istruttorie, che costituiva giusta causa di licenziamento del dipendente bancario, inquadrato come quadro direttivo e gestore Retail e, quindi, con una posizione in termini di specifica responsabilità della gestione dei clienti "facilitati" che giustificava una differenziazione sanzionatoria rispetto alla posizione di cassiere ovvero di direttrice di agenzia, la ripetuta violazione della normativa anti-riciclaggio mediante versamento di assegni non trasferibili a destinatari diversi e cambio di assegni in assenza di autorizzazione: violazione relativa a norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili senza necessità di specifica previsione. 11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQ frl La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 RG 24745/2019 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a