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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 14508/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3099-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 66; - ricorrente - 1731 contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6760/32/14 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/07/2014; /2L udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che emerge dalla impugnata sentenza che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MASSIMO DELLA CORTE un avviso di accertamento per riprese I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2008, conseguenti al maggior reddito imputato al contribuente rispetto a quello dichiarato, a seguito di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973; che il contribuente impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza 79/13/13, rigettò il ricorso; che MASSIMO DELLA CORTE propose, quindi appello innanzi alla C.T.R. della Campania che, con sentenza n. 6760/32/14, depositata il 20.6.2014, rigettò il gravame osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — come la giustificazione e la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria inadempienza a rispondere al questionario inviatogli dall'Ufficio non fossero in grado di integrare quell'impedimento che, ex art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, legittimamente gli avrebbe consentito di depositare, in sede contenziosa, la documentazione atta a confutare l'accertamento svolto dall'Ufficio; che avverso tale sentenza MASSIMO DELLA CORTE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che, con l'unico motivo, la difesa del DELLA CORTE lamenta (senza indicare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi svolta) la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 25 della

I. n. 28 del 1999, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non sussistenti, nella Ric. 2015 n. 3099 sez.

ST - ud. 07-04-2022 -2- specie, gli estremi contemplati dalla richiamata disposizione e sottesi all'esimente ivi prevista, la cui operatività avrebbe consentito ad esso contribuente, a dispetto della mancata risposta al questionario inviatogli dall'amministrazione, di depositare in giudizio documenti atti a confutare la rettifica del reddito compiuta nei propri confronti; che il motivo — il quale disvela un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. — è, sotto vari profili, inammissibile; che, in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta, ove l'amministrazione medesima l'abbia previamente avvertito - come puntualmente avvenuto nella specie (cfr. sentenza impugnata, p. 1, quartultimo cpv.) - delle conseguenze collegate a tale inadempienza (cfr., per il primo intervento sul punto, Cass., Sez. 5, 10.1.2013, n. 453, Rv. 624728-01), l'inutilizzabilità - rilevabile anche d'ufficio (Cass. Sez. 5, 11.2.2021, n. 3442, Rv. 660486-01) - in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta (Cass., Sez. 6-5, 12.1.2022, n. 738, non massimata); che, in particolare, quanto a siffatta dichiarazione, è stato ulteriormente specificato che, ove l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente - come nella specie - documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 Ric. 2015 n. 3099 sez.

ST - ud. 07-04-2022 -3- d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato (arg. da Cass., Sez. 5, 14.6.2021, n. 16757, Rv. 661533-01.

Cfr. anche Cass., 7.2.2022, n. 3770, non massimata, in motivazione, p. 8); che nella specie: 1) in violazione del principio di specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n.6, cod. proc. civ., anzitutto non si evince dal ricorso - nel silenzio, sul punto, della decisione impugnata - l'esatto contenuto del questionario notificato con l'indicazione dei documenti richiesti espressamente al contribuente né, a ben vedere, quali documenti - peraltro solo genericamente richiamati alla p. 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità - questi abbia effettivamente depositato nel corso del giudizio di primo grado, tali da essere "in grado di giustificare e suffragare i costi riportati al rigo 20 del quadro RG "altri componenti negativi" (cfr. ivi, primo cpv.); 2) in ogni caso, poi, osserva il Collegio come la C.T.R. abbia chiarito, in maniera, peraltro, estremamente argomentata ed analitica (cfr. motivazione, p. 2, ult. cpv. e 3, prime 8 righe), le ragioni per cui la documentazione medica versata in atti dal DELLA CORTE deve considerarsi inidonea a comprovare l'esistenza di una causa oggettiva, ostativa all'adempimento delle richieste dell'amministrazione, tale da far ritenere sussistenti gli estremi per l'operatività dell'art. 32, comma 5, cit.: sicché non può non osservarsi come la censura miri, piuttosto ed in ultima analisi, .K Ric. 2015 n. 3099 sez.

ST - ud. 07-04-2022 -4- ad una rivalutazione degli accertamenti di fatto all'uopo svolti dai giudici di appello, preclusa, in quanto tale, a questa Corte (arg. da Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna del DELLA CORTE al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto.

Per l'effetto, condanna MASSIMO DELLA CORTE al pagamento, in favore dell'AGENzIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di MASSIMO DELLA CORTE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 7.4.2022 /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3099-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 66; - ricorrente - 1731 contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6760/32/14 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/07/2014; /2L udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che emerge dalla impugnata sentenza che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MASSIMO DELLA CORTE un avviso di accertamento per riprese I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2008, conseguenti al maggior reddito imputato al contribuente rispetto a quello dichiarato, a seguito di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973; che il contribuente impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza 79/13/13, rigettò il ricorso; che MASSIMO DELLA CORTE propose, quindi appello innanzi alla C.T.R. della Campania che, con sentenza n. 6760/32/14, depositata il 20.6.2014, rigettò il gravame osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — come la giustificazione e la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria inadempienza a rispondere al questionario inviatogli dall'Ufficio non fossero in grado di integrare quell'impedimento che, ex art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, legittimamente gli avrebbe consentito di depositare, in sede contenziosa, la documentazione atta a confutare l'accertamento svolto dall'Ufficio; che avverso tale sentenza MASSIMO DELLA CORTE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che, con l'unico motivo, la difesa del DELLA CORTE lamenta (senza indicare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi svolta) la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 25 della I. n. 28 del 1999, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non sussistenti, nella Ric. 2015 n. 3099 sez. ST - ud. 07-04-2022 -2- specie, gli estremi contemplati dalla richiamata disposizione e sottesi all'esimente ivi prevista, la cui operatività avrebbe consentito ad esso contribuente, a dispetto della mancata risposta al questionario inviatogli dall'amministrazione, di depositare in giudizio documenti atti a confutare la rettifica del reddito compiuta nei propri confronti; che il motivo — il quale disvela un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. — è, sotto vari profili, inammissibile; che, in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta, ove l'amministrazione medesima l'abbia previamente avvertito - come puntualmente avvenuto nella specie (cfr. sentenza impugnata, p. 1, quartultimo cpv.) - delle conseguenze collegate a tale inadempienza (cfr., per il primo intervento sul punto, Cass., Sez. 5, 10.1.2013, n. 453, Rv. 624728-01), l'inutilizzabilità - rilevabile anche d'ufficio (Cass. Sez. 5, 11.2.2021, n. 3442, Rv. 660486-01) - in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta (Cass., Sez. 6-5, 12.1.2022, n. 738, non massimata); che, in particolare, quanto a siffatta dichiarazione, è stato ulteriormente specificato che, ove l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente - come nella specie - documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 Ric. 2015 n. 3099 sez. ST - ud. 07-04-2022 -3- d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato (arg. da Cass., Sez. 5, 14.6.2021, n. 16757, Rv. 661533-01. Cfr. anche Cass., 7.2.2022, n. 3770, non massimata, in motivazione, p. 8); che nella specie: 1) in violazione del principio di specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n.6, cod. proc. civ., anzitutto non si evince dal ricorso - nel silenzio, sul punto, della decisione impugnata - l'esatto contenuto del questionario notificato con l'indicazione dei documenti richiesti espressamente al contribuente né, a ben vedere, quali documenti - peraltro solo genericamente richiamati alla p. 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità - questi abbia effettivamente depositato nel corso del giudizio di primo grado, tali da essere "in grado di giustificare e suffragare i costi riportati al rigo 20 del quadro RG "altri componenti negativi" (cfr. ivi, primo cpv.); 2) in ogni caso, poi, osserva il Collegio come la C.T.R. abbia chiarito, in maniera, peraltro, estremamente argomentata ed analitica (cfr. motivazione, p. 2, ult. cpv. e 3, prime 8 righe), le ragioni per cui la documentazione medica versata in atti dal DELLA CORTE deve considerarsi inidonea a comprovare l'esistenza di una causa oggettiva, ostativa all'adempimento delle richieste dell'amministrazione, tale da far ritenere sussistenti gli estremi per l'operatività dell'art. 32, comma 5, cit.: sicché non può non osservarsi come la censura miri, piuttosto ed in ultima analisi, .K Ric. 2015 n. 3099 sez. ST - ud. 07-04-2022 -4- ad una rivalutazione degli accertamenti di fatto all'uopo svolti dai giudici di appello, preclusa, in quanto tale, a questa Corte (arg. da Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna del DELLA CORTE al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto. Per l'effetto, condanna MASSIMO DELLA CORTE al pagamento, in favore dell'AGENzIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di MASSIMO DELLA CORTE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 7.4.2022 /
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