CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 05381/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del comune difensore. Rilevato che la difesa deduce per entrambi gli imputati l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato come nel caso in esame (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la doglianza è destituita di fondamento, non risultando somme di danaro in sequestro di cui sia stata ordinata la confisca (trovandosi in atti il solo verbale di sequestro avente ad oggetto n. 2 cellulari) e non avendo peraltro la difesa provveduto a documentare l'asserito sequestro di somme di danaro. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 gennaio 2024 Il Consigliere estenso