CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in parziale riforma di quella emessa in data 26/5/2015 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, confermando la sua responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p.,73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ricorrente fondata sulla osservazione da lunga distanza della sua condotta, senza altro riscontro obiettivo. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per questione di fatto riguardante rivalutazione probatoria rispetto alla incensurabile ricostruzione posta a base del giudizio di responsabilità ( v. pg. 2 della sentenza). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del> ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Capozzi ,Ut) D L. P tr.:, t It: 3 N 2022