CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 31092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MESSINA il 07/09/1978 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, come risulta dal verbale di udienza del 10 dicembre 2025, cui questa Corte ha potuto accedere in ragione della natura processuale dell'eccezione, il giudizio di appello è stato trattato in forma non partecipata e non risulta che il ricorrente abbia chiesto la trattazione orale; ii) il secondo e il terzo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla configurabilità del reato, alla qualificazione giuridica del fatto e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3, 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M1 3 A 2026 • p J TDIZIARIO L'ASSISTEN Ci niente Dott.s.su