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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13293/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/1975Lollo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di appello di NapoliEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità di entrambi i ricorsi;sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino per [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, e avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso del P.G. o, in subordine, per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, in riformadella sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2021, appellata daVittorio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsioneaggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. a lui ascritto perché il fattonon costituisce reato e ha rideterminato la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], in relazione allostesso delitto, contestato in concorso anche con soggetti giudicati separatamente,in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, previoriconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dicui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. ed esclusione dell’aumento per lacontinuazione.2.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte di appello di Napoli e l’imputato [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il Procuratore Generale, premesso che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano staticondannati in primo grado per il reato di estorsione aggravata - per aver fattoparte del gruppo di quattro persone che in data 6 giugno 2017 si era recatoall’interno dell’esercizio commerciale della vittima, [OSCURATO:PERSONA], per pretendereche costui si rendesse parte attiva affinché il fratello Ulderico pagasse un debitorelativo al commercio di sostanza stupefacente – con due motivi di ricorso haeccepito:l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod. pen.)per non avere la corte di merito considerato i segmenti dell’azione, così comeaccertati in sede di merito, quali elementi certi della responsabilità concorsuale delDi [OSCURATO:PERSONA] (l’ingresso nel negozio, la partecipazione all’accerchiamento della vittimae al dialogo del complice con quest’ultima, anche nella fase finaledell’intimidazione);il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione, illogica rispetto alleevidenze processuali, di mancata consapevolezza dell’imputato circa la vicendadebitoria che costituiva l’antefatto dell’episodio estorsivo, rilevando le modalitàdell’azione delittuosa e le minacce alle quali l’imputato aveva assistito, inequivochecirca il significato della sua presenza, finalizzata a rafforzare l’effetto intimidatorio.2.2.

Con un unico motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito ilbilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravantedell’estorsione in termini di equivalenza anziché di prevalenza, atteso ilriconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 416-bis.1,terzo comma, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso della Procura è inammissibile, in quanto dalla lettura dellasentenza impugnata non emergono vizi di motivazione tali da poterla ritenereillogica, avendo la Corte di appello esaustivamente argomentato in ordine allaritenuta incertezza circa la consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’azioneestorsiva; le censure del ricorrente si risolvono, infatti, nella sollecitazione di unadiversa interpretazione delle risultanze probatorie.Con argomentazioni che si basano su circostanze che il ricorso non considera,la corte territoriale ha condiviso le criticità evidenziate dal tribunale che, in sededi riesame cautelare, aveva annullato l’ordinanza cautelare, alla stregua degli attidi indagine, confluiti in seguito nel giudizio di cognizione, celebrato con ritoabbreviato cd. secco e, quindi, allo stato degli atti, senza ulterioreapprofondimento istruttorio.

In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali e daifotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza si è ritenuto che non vifossero elementi univoci dai quali dedurre, con il necessario grado di certezza, “laconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di arrecare con la propria presenza, sia pur silente,un contributo rafforzativo dell’altrui proposito criminoso ovvero un contributo voltointenzionalmente ad incrementare la portata intimidatoria della minacciarealizzata” (pag. 7 della sentenza impugnata).Si è sottolineato – in particolare – che il [OSCURATO:PERSONA] giunse separatamente sulluogo dell’estorsione, che la decisione di incontrarsi lì non era programmata daparte del gruppo (riunitosi per cenare insieme), che non vi era prova dellaconoscenza della vicenda pregressa né delle ragioni della spedizione punitiva (intal senso, in particolare, il narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]).Il ricorrente insiste sul dato oggettivo della presenza del [OSCURATO:PERSONA], nonconsiderando le argomentazioni della sentenza impugnata sull’elementosoggettivo, in relazione alla contestata partecipazione concorsuale all’estorsione.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, fondandosi su undatato indirizzo giurisprudenziale, da tempo superato dalle Sezioni Unite.Secondo l’orientamento citato dal ricorrente, in tema di reati di criminalitàorganizzata, qualora in presenza di circostanze aggravanti si determini la penasulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si stabiliscela prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti, con la conseguenza chel'eventuale concessione anche delle attenuanti generiche deve essere effettuatacon giudizio di prevalenza, calcolando la relativa riduzione (in tal senso si erapronunciata Sez. 2, n. 13928 del 29/11/2001, dep. 11/04/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221933– 01).Le Sezioni Unite, tuttavia, disattendendo tale opzione ermeneutica – all’epocaminoritaria – hanno stabilito che l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta"dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertitoin legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta allacriminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivitàamministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez.U, n. 10713 del 25/02/2010, Montaldo, Rv. 245929 – 01), stante l'obbligatorietàdell'attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la suaapplicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore, che èquello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alladissociazione operosa dalla criminalità organizzata.Corollario di tale principio è che la disposizione dell'art. 8 (norma in seguitoabrogata dal d.lgs. 21/2018, che ha al contempo inserito nel sistema codicistico lacd. dissociazione attuosa di cui al terzo comma all’art. 416-bis.1 cod. pen.) «è"speciale" rispetto a quella dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., posto che è lostesso legislatore ad avere stabilito, in via generale ed inderogabile, la prevalenzadell'attenuante e ad avere fissato autonomamente la misura delle pene applicabili,escludendo che possa "venire in gioco" la comune disciplina codicistica,presupponente il riconoscimento di un potere discrezionale del giudice, nella specieeliminato in radice, ai fini del giudizio di bilanciamento tra aggravanti edLa stessa pronuncia ha, quindi, individuato quale sia la sequenza delleoperazioni da compiere, in presenza - come nel caso in esame - di altre circostanzeaggravanti e siano quindi soggette al giudizio previsto dall'art. 69 cod. pen; lasequenza prospettata è che venga determinata la pena effettuando subito ilgiudizio di comparazione affinché, sul risultato che ne consegue, sia poi applicatal'attenuante speciale.Tale criterio è stato applicato correttamente dalla corte di merito che hadeterminato il trattamento sanzionatorio, individuando dapprima la pena base,effettuando in seguito il giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche el’aggravante dell’estorsione e riducendo, infine, il risultato a seguito delriconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod.pen. (pena poi ulteriormente ridotta per il rito abbreviato).In definitiva, l’applicazione dell’art. 69 cod. pen. alla fattispecie in esameesclude l’obbligatoria prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel sensoprospettato dal ricorrente.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] segue, a normadell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale distrettuale.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammendeCosì deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1975Lollo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di appello di NapoliEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità di entrambi i ricorsi;sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino per [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, e avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso del P.G. o, in subordine, per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, in riformadella sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2021, appellata daVittorio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsioneaggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. a lui ascritto perché il fattonon costituisce reato e ha rideterminato la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], in relazione allostesso delitto, contestato in concorso anche con soggetti giudicati separatamente,in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, previoriconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dicui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. ed esclusione dell’aumento per lacontinuazione.2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte di appello di Napoli e l’imputato [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il Procuratore Generale, premesso che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano staticondannati in primo grado per il reato di estorsione aggravata - per aver fattoparte del gruppo di quattro persone che in data 6 giugno 2017 si era recatoall’interno dell’esercizio commerciale della vittima, [OSCURATO:PERSONA], per pretendereche costui si rendesse parte attiva affinché il fratello Ulderico pagasse un debitorelativo al commercio di sostanza stupefacente – con due motivi di ricorso haeccepito:l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod. pen.)per non avere la corte di merito considerato i segmenti dell’azione, così comeaccertati in sede di merito, quali elementi certi della responsabilità concorsuale delDi [OSCURATO:PERSONA] (l’ingresso nel negozio, la partecipazione all’accerchiamento della vittimae al dialogo del complice con quest’ultima, anche nella fase finaledell’intimidazione);il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione, illogica rispetto alleevidenze processuali, di mancata consapevolezza dell’imputato circa la vicendadebitoria che costituiva l’antefatto dell’episodio estorsivo, rilevando le modalitàdell’azione delittuosa e le minacce alle quali l’imputato aveva assistito, inequivochecirca il significato della sua presenza, finalizzata a rafforzare l’effetto intimidatorio.2.2. Con un unico motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito ilbilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravantedell’estorsione in termini di equivalenza anziché di prevalenza, atteso ilriconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 416-bis.1,terzo comma, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso della Procura è inammissibile, in quanto dalla lettura dellasentenza impugnata non emergono vizi di motivazione tali da poterla ritenereillogica, avendo la Corte di appello esaustivamente argomentato in ordine allaritenuta incertezza circa la consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’azioneestorsiva; le censure del ricorrente si risolvono, infatti, nella sollecitazione di unadiversa interpretazione delle risultanze probatorie.Con argomentazioni che si basano su circostanze che il ricorso non considera,la corte territoriale ha condiviso le criticità evidenziate dal tribunale che, in sededi riesame cautelare, aveva annullato l’ordinanza cautelare, alla stregua degli attidi indagine, confluiti in seguito nel giudizio di cognizione, celebrato con ritoabbreviato cd. secco e, quindi, allo stato degli atti, senza ulterioreapprofondimento istruttorio. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali e daifotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza si è ritenuto che non vifossero elementi univoci dai quali dedurre, con il necessario grado di certezza, “laconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di arrecare con la propria presenza, sia pur silente,un contributo rafforzativo dell’altrui proposito criminoso ovvero un contributo voltointenzionalmente ad incrementare la portata intimidatoria della minacciarealizzata” (pag. 7 della sentenza impugnata).Si è sottolineato – in particolare – che il [OSCURATO:PERSONA] giunse separatamente sulluogo dell’estorsione, che la decisione di incontrarsi lì non era programmata daparte del gruppo (riunitosi per cenare insieme), che non vi era prova dellaconoscenza della vicenda pregressa né delle ragioni della spedizione punitiva (intal senso, in particolare, il narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]).Il ricorrente insiste sul dato oggettivo della presenza del [OSCURATO:PERSONA], nonconsiderando le argomentazioni della sentenza impugnata sull’elementosoggettivo, in relazione alla contestata partecipazione concorsuale all’estorsione.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, fondandosi su undatato indirizzo giurisprudenziale, da tempo superato dalle Sezioni Unite.Secondo l’orientamento citato dal ricorrente, in tema di reati di criminalitàorganizzata, qualora in presenza di circostanze aggravanti si determini la penasulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si stabiliscela prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti, con la conseguenza chel'eventuale concessione anche delle attenuanti generiche deve essere effettuatacon giudizio di prevalenza, calcolando la relativa riduzione (in tal senso si erapronunciata Sez. 2, n. 13928 del 29/11/2001, dep. 11/04/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221933– 01).Le Sezioni Unite, tuttavia, disattendendo tale opzione ermeneutica – all’epocaminoritaria – hanno stabilito che l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta"dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertitoin legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta allacriminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivitàamministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez.U, n. 10713 del 25/02/2010, Montaldo, Rv. 245929 – 01), stante l'obbligatorietàdell'attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la suaapplicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore, che èquello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alladissociazione operosa dalla criminalità organizzata.Corollario di tale principio è che la disposizione dell'art. 8 (norma in seguitoabrogata dal d.lgs. 21/2018, che ha al contempo inserito nel sistema codicistico lacd. dissociazione attuosa di cui al terzo comma all’art. 416-bis.1 cod. pen.) «è"speciale" rispetto a quella dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., posto che è lostesso legislatore ad avere stabilito, in via generale ed inderogabile, la prevalenzadell'attenuante e ad avere fissato autonomamente la misura delle pene applicabili,escludendo che possa "venire in gioco" la comune disciplina codicistica,presupponente il riconoscimento di un potere discrezionale del giudice, nella specieeliminato in radice, ai fini del giudizio di bilanciamento tra aggravanti edLa stessa pronuncia ha, quindi, individuato quale sia la sequenza delleoperazioni da compiere, in presenza - come nel caso in esame - di altre circostanzeaggravanti e siano quindi soggette al giudizio previsto dall'art. 69 cod. pen; lasequenza prospettata è che venga determinata la pena effettuando subito ilgiudizio di comparazione affinché, sul risultato che ne consegue, sia poi applicatal'attenuante speciale.Tale criterio è stato applicato correttamente dalla corte di merito che hadeterminato il trattamento sanzionatorio, individuando dapprima la pena base,effettuando in seguito il giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche el’aggravante dell’estorsione e riducendo, infine, il risultato a seguito delriconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod.pen. (pena poi ulteriormente ridotta per il rito abbreviato).In definitiva, l’applicazione dell’art. 69 cod. pen. alla fattispecie in esameesclude l’obbligatoria prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel sensoprospettato dal ricorrente.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] segue, a normadell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale distrettuale.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammendeCosì deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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