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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01018/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22787-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 878/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 27/01/2021; jk-A C udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 ti. 22787 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che:

1. l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR ha accolto l'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado di annullamento per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, relativo ad un immobile per il quale l'Istituto sosteneva valesse l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett.1) del d.lgs. 504/92 trattandosi di immobile destinato esclusivamente ad attività di assistenza alla persona, svolta senza scopo di lucro;

2. il Comune è rimasto intimato; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 100 c.p.c., 324 c.p.c., 2909 c.c., 112 c.p.c..

Deduce l'Istituto ricorrente che con la sentenza di primo grado era stata dichiarato il difetto di motivazione dell'avviso de quo per assenza di indicazioni sui presupposti della pretesa e per assenza di indicazioni sulle ragioni del mancato riconoscimento della esenzione.

Deduce ancora che 4 Org. l'atto appello non aveva investito la sentenza della CTR nella sua totalità essendo stato indirizzato solo a contestare l'omessa motivazione / circa le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione.

Sostiene che la CTR avrebbe omesso di rilevare il difetto di interesse di tale, solo parziale, impugnazione e dichiararne l'inammissibilità laddove invece la CTR decidendo nel merito avrebbe violato il giudicato interno sull'ulteriore difetto motivazionale dell'avviso;

2. il motivo è infondato.

La CTR ha dato conto del fatto che il Comune, con l'atto di appello, aveva "rilevato come gli atti impositivi devono contenere solo l'indicazione dei fatti integrativi dei presupposti d'imposta e la circostanza era indirettamente evincibile dalla stessa impugnazione proposta dall'Istituto";

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, ai sensi dell'art.360, comma1, n.5, c.p.c. che la CTR avrebbe affermato che l'Istituto non aveva dato prova delle sussistenza del requisito oggettivo dell'esenzione laddove invece avrebbe affermato il contrario se non avesse trascurato il contenuto dello statuto prodotto in appello dal quale risultava che l'Istituto svolgeva attività assistenziali e non aveva finalità di lucro;

4. il motivo è infondato.

4.1. L'art. 7, comma 1, lett. i) del d.l.gs. 504/1992, nella versione applicabile ratíone temporis, stabiliva l'esenzione dall'ICI per "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte su redditi, approvato con d.P.R. 27 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità' non commerciali di attività' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività' di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n.222".

4.2. L'esenzione de qua è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una delle attività individuate dal legislatore e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di una di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 917/1986). 4.3 Come per ogni ipotesi di esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta, la sussistenza dei presupposti applicativi dell'esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata.

E'stato infatti specificamente affermato "In tema dì imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata allo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto - e il relativo onere probatorio - incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione" (Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015).

4.4. In particolare laddove -come nel caso di specie- si discuta del requisito oggettivo di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, letti) cit., l'interessato non può assolvere all'onere della prova facendo esclusivamente riferimento a documenti che attestino la propria natura di ente non commerciale, i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l'immobile è a priori destinato, e deve invece dimostratte che l'attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un'attività commerciale (Sez. 5, Sentenza n. 20776 del 26/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 4502 del 21/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015; da ultimo Cass.18831/2020).

4.5. La CTR ha affermato che l'Istituto non aveva dimostrato che l'immobile fosse destinato allo svolgimento di una attività indicate dall'art. 7, comma 1, lett. 1) del d.lgs. 504/92 essendo ai fini della dimostrazione "non sufficiente l'attestazione del tipo di attività svolta".

4.6. La CTR non ha dunque trascurato alcun dato decisivo;

5. in conclusione entrambi i motivi di ricorso devono essere rigettati;

6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il Comune è rimasto intimato; PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, j Incv dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello •N~utie per il n , A ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13) v o( V1/4•[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22787-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 878/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 27/01/2021; jk-A C udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 ti. 22787 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che: 1. l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR ha accolto l'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado di annullamento per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, relativo ad un immobile per il quale l'Istituto sosteneva valesse l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett.1) del d.lgs. 504/92 trattandosi di immobile destinato esclusivamente ad attività di assistenza alla persona, svolta senza scopo di lucro; 2. il Comune è rimasto intimato; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 100 c.p.c., 324 c.p.c., 2909 c.c., 112 c.p.c.. Deduce l'Istituto ricorrente che con la sentenza di primo grado era stata dichiarato il difetto di motivazione dell'avviso de quo per assenza di indicazioni sui presupposti della pretesa e per assenza di indicazioni sulle ragioni del mancato riconoscimento della esenzione. Deduce ancora che 4 Org. l'atto appello non aveva investito la sentenza della CTR nella sua totalità essendo stato indirizzato solo a contestare l'omessa motivazione / circa le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione. Sostiene che la CTR avrebbe omesso di rilevare il difetto di interesse di tale, solo parziale, impugnazione e dichiararne l'inammissibilità laddove invece la CTR decidendo nel merito avrebbe violato il giudicato interno sull'ulteriore difetto motivazionale dell'avviso; 2. il motivo è infondato. La CTR ha dato conto del fatto che il Comune, con l'atto di appello, aveva "rilevato come gli atti impositivi devono contenere solo l'indicazione dei fatti integrativi dei presupposti d'imposta e la circostanza era indirettamente evincibile dalla stessa impugnazione proposta dall'Istituto"; 3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, ai sensi dell'art.360, comma1, n.5, c.p.c. che la CTR avrebbe affermato che l'Istituto non aveva dato prova delle sussistenza del requisito oggettivo dell'esenzione laddove invece avrebbe affermato il contrario se non avesse trascurato il contenuto dello statuto prodotto in appello dal quale risultava che l'Istituto svolgeva attività assistenziali e non aveva finalità di lucro; 4. il motivo è infondato. 4.1. L'art. 7, comma 1, lett. i) del d.l.gs. 504/1992, nella versione applicabile ratíone temporis, stabiliva l'esenzione dall'ICI per "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte su redditi, approvato con d.P.R. 27 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità' non commerciali di attività' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività' di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n.222". 4.2. L'esenzione de qua è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una delle attività individuate dal legislatore e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di una di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 917/1986). 4.3 Come per ogni ipotesi di esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta, la sussistenza dei presupposti applicativi dell'esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata. E'stato infatti specificamente affermato "In tema dì imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata allo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto - e il relativo onere probatorio - incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione" (Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015). 4.4. In particolare laddove -come nel caso di specie- si discuta del requisito oggettivo di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, letti) cit., l'interessato non può assolvere all'onere della prova facendo esclusivamente riferimento a documenti che attestino la propria natura di ente non commerciale, i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l'immobile è a priori destinato, e deve invece dimostratte che l'attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un'attività commerciale (Sez. 5, Sentenza n. 20776 del 26/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 4502 del 21/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015; da ultimo Cass.18831/2020). 4.5. La CTR ha affermato che l'Istituto non aveva dimostrato che l'immobile fosse destinato allo svolgimento di una attività indicate dall'art. 7, comma 1, lett. 1) del d.lgs. 504/92 essendo ai fini della dimostrazione "non sufficiente l'attestazione del tipo di attività svolta". 4.6. La CTR non ha dunque trascurato alcun dato decisivo; 5. in conclusione entrambi i motivi di ricorso devono essere rigettati; 6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il Comune è rimasto intimato; PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, j Incv dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello •N~utie per il n , A ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13) v o( V1/4•[OSCURATO:PERSONA]
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