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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05861/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8129/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale notarile 6.12.2021 rep. 27546 notaio F. Fasano, con elezione di domicilio presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 1559/2015 depositata il16/02/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, ora in liquidazione, disconoscendo la detrazione IVA per euro 342.710,00 relativa a due operazioni passive di acquisito di immobili mediante contratti preliminari e rilascio di cambiali per il pagamento del prezzo, che erano state ritenute fittizie.

Quest’atto è stato impugnato dalla contribuente davanti alla Commissione T rib utaria P rovinciale (CTP) di Napoli che, con sentenza 254/21/13, ha rigettato il ricorso, rilevando in primo luogo che il presupposto impositivo si verifica alla data del pagamento e limitatamente all’importo pagato, mentre nel caso di specie vi era stato il rilascio di cambiali non ancora scadute; ha osservato, inoltre, l’abusività delle operazioni finalizzate a far riconoscere alla società acquirente il diritto alla detrazione in un contesto in cui vi era una cointeressenza sostanziale tra le parti delle operazioni e le società venditrici non avevano dichiarato la vendita.

Avverso questa pronunzia la società ha proposto appello che la Commissione T ributaria R egionale (CTR) della Campania ha rigettato.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassa zione la società condue motivi.

Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Per la società, che ha deposita to memori e, si è costituito un nuovo difensore in sostituzione di quello precedente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. lamentando che erroneamente la CTR aveva respinto il motivo d’appello di ultrapetizione della sentenza di primo grado, la quale aveva posto a base della decisione le modalità di pagamento del prezzo mediante effetti cambiari che precludevano il diritto alla detrazione IVA, circostanze non contestate dall’avviso di accertamento e di cui mai si era discusso nel giudizio davanti alla CTP.

1.1. Il motivo è, in primo luo go, inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza perché la ricorrente si è limitata ad una espositiva solo riassuntiva, tanto con riguardo all’avviso di accertamento quanto con riferimento al giudizio di primo grado, cosicché non vi è modo di valutare il punto centrale della doglianza: cioè che le modalità di pagamento del prezzo non avevano fatto parte del thema decidendum. 1.2.Si deve rammentare, a questo proposito, che la deduzione di un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art.112 cod. proc. civ.) contiene la denuncia di un errorin procedendo , che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti(Cass. n. 21421 del 2014). ma richiede che «tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. n. 28072 del 2021; Cass. n. 15367 del 2014).

1.3. Oltretutto, la doglianza, così come formulata, appare infondata.

Invero, la ricorrente si limita ad affermare che nel giudizio di primo grado “mai” si era discusso «delle modalità di pagamento del prezzo …e del fatto che il pagamento effettuato a mezzo effetti cambiari…facesse sorgere o meno nella società acquirente il diritto alla detrazione dell’IVA».

Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l’avviso di accertamento aveva contestato la “non effettività” delle operazioni e si era tenuto conto che «non è stata né offerta né reperita la benché minima prova in ordine ai mezzi di pagamento delle richiamate acquisizione immobiliari».

La questione del pagamento, quindi, faceva parte del thema decidendum e ciò conforta la decisione della CTR, secondo cui «il Giudice di primo grado si è dunque fondato esattamente sulle causali di cui all’accertamento non appoggiandosi ad alcun fatto diverso o nuovo». 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 commi 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, perché le cambiali sono mezzo di pagamento e l’obbligo di fatturazione sorge al momento del loro rilascio.

Il motivo è infondato. 2.1.Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di IVA, nell'ipotesi di cessione di immobili, ai sensi dell'art. 6, primo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi e, qualora venga versato, in previsione degli effetti reali, un anticipo del prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all'importo pagato.

Ne consegue che, in caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il rilascio di cambiali configura l'obbligo di fatturazione, per il prenditore, solo nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la parte dell'importo in relazione alla quale il debitore abbia semplicemente promesso il pagamento, cioè per quella relativa alle cambiali non ancora scadute (Cass. n. 7348 del 2003; Cass. n. 6487 del 2007; Cass. n. 23334 del 2017).

2.2. Il precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. n. 15378 del 2008), lungi dall'affermare il principio per cui la fattura va emessa al momento del rilascio del titolo, si è limitata a stabilire, in coerenza con la giurisprudenza precedentemente citata, che un siffatto obbligo sorge solo in caso di obbligazione cartolare esigibile; cioè, in altri termini, il rilascio di pagherò cambiari può essere equiparato al pagamento unicamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione di pagare sia già scaduta, in quanto solo in questo caso può ritenersi intervenuto un evento giuridicamente rilevante equiparabile al pagamento per la sostanziale identità, ai fini pratici, dei due fenomeni, mentre qualora, invece, la cambiale non sia ancora scaduta, il solo rilascio non autorizza alcuna equiparazione al pagamento, atteso che la sua natura di mera obbligazione di un pagamento futuro ne impedisce l'assimilazione alla consegna di denaro immediatamente spendibile (v. anche Cass. n. 3756 del 2019).

3. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, della somma di euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quarter d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8129/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale notarile 6.12.2021 rep. 27546 notaio F. Fasano, con elezione di domicilio presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1559/2015 depositata il16/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, ora in liquidazione, disconoscendo la detrazione IVA per euro 342.710,00 relativa a due operazioni passive di acquisito di immobili mediante contratti preliminari e rilascio di cambiali per il pagamento del prezzo, che erano state ritenute fittizie. Quest’atto è stato impugnato dalla contribuente davanti alla Commissione T rib utaria P rovinciale (CTP) di Napoli che, con sentenza 254/21/13, ha rigettato il ricorso, rilevando in primo luogo che il presupposto impositivo si verifica alla data del pagamento e limitatamente all’importo pagato, mentre nel caso di specie vi era stato il rilascio di cambiali non ancora scadute; ha osservato, inoltre, l’abusività delle operazioni finalizzate a far riconoscere alla società acquirente il diritto alla detrazione in un contesto in cui vi era una cointeressenza sostanziale tra le parti delle operazioni e le società venditrici non avevano dichiarato la vendita. Avverso questa pronunzia la società ha proposto appello che la Commissione T ributaria R egionale (CTR) della Campania ha rigettato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassa zione la società condue motivi. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate. Per la società, che ha deposita to memori e, si è costituito un nuovo difensore in sostituzione di quello precedente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. lamentando che erroneamente la CTR aveva respinto il motivo d’appello di ultrapetizione della sentenza di primo grado, la quale aveva posto a base della decisione le modalità di pagamento del prezzo mediante effetti cambiari che precludevano il diritto alla detrazione IVA, circostanze non contestate dall’avviso di accertamento e di cui mai si era discusso nel giudizio davanti alla CTP. 1.1. Il motivo è, in primo luo go, inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza perché la ricorrente si è limitata ad una espositiva solo riassuntiva, tanto con riguardo all’avviso di accertamento quanto con riferimento al giudizio di primo grado, cosicché non vi è modo di valutare il punto centrale della doglianza: cioè che le modalità di pagamento del prezzo non avevano fatto parte del thema decidendum. 1.2.Si deve rammentare, a questo proposito, che la deduzione di un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art.112 cod. proc. civ.) contiene la denuncia di un errorin procedendo , che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti(Cass. n. 21421 del 2014). ma richiede che «tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. n. 28072 del 2021; Cass. n. 15367 del 2014). 1.3. Oltretutto, la doglianza, così come formulata, appare infondata. Invero, la ricorrente si limita ad affermare che nel giudizio di primo grado “mai” si era discusso «delle modalità di pagamento del prezzo …e del fatto che il pagamento effettuato a mezzo effetti cambiari…facesse sorgere o meno nella società acquirente il diritto alla detrazione dell’IVA». Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l’avviso di accertamento aveva contestato la “non effettività” delle operazioni e si era tenuto conto che «non è stata né offerta né reperita la benché minima prova in ordine ai mezzi di pagamento delle richiamate acquisizione immobiliari». La questione del pagamento, quindi, faceva parte del thema decidendum e ciò conforta la decisione della CTR, secondo cui «il Giudice di primo grado si è dunque fondato esattamente sulle causali di cui all’accertamento non appoggiandosi ad alcun fatto diverso o nuovo». 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 commi 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, perché le cambiali sono mezzo di pagamento e l’obbligo di fatturazione sorge al momento del loro rilascio. Il motivo è infondato. 2.1.Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di IVA, nell'ipotesi di cessione di immobili, ai sensi dell'art. 6, primo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi e, qualora venga versato, in previsione degli effetti reali, un anticipo del prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento, ma solo limitatamente all'importo pagato. Ne consegue che, in caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il rilascio di cambiali configura l'obbligo di fatturazione, per il prenditore, solo nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la parte dell'importo in relazione alla quale il debitore abbia semplicemente promesso il pagamento, cioè per quella relativa alle cambiali non ancora scadute (Cass. n. 7348 del 2003; Cass. n. 6487 del 2007; Cass. n. 23334 del 2017). 2.2. Il precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. n. 15378 del 2008), lungi dall'affermare il principio per cui la fattura va emessa al momento del rilascio del titolo, si è limitata a stabilire, in coerenza con la giurisprudenza precedentemente citata, che un siffatto obbligo sorge solo in caso di obbligazione cartolare esigibile; cioè, in altri termini, il rilascio di pagherò cambiari può essere equiparato al pagamento unicamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione di pagare sia già scaduta, in quanto solo in questo caso può ritenersi intervenuto un evento giuridicamente rilevante equiparabile al pagamento per la sostanziale identità, ai fini pratici, dei due fenomeni, mentre qualora, invece, la cambiale non sia ancora scaduta, il solo rilascio non autorizza alcuna equiparazione al pagamento, atteso che la sua natura di mera obbligazione di un pagamento futuro ne impedisce l'assimilazione alla consegna di denaro immediatamente spendibile (v. anche Cass. n. 3756 del 2019). 3. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, della somma di euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quarter d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di con
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