CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 14992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25571-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25571/2020 Numero sezionale 2583/2022 Numero di raccolta generale 14992/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 avverso la sentenza n. 6627/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 24 gennaio 2020, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di accertamento, nella sua contumacia, dell’indebita percezione dal predetto di compensi corrispostigli da [OSCURATO:SOCIETA]. (totalitariamente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale socia unica, per la gestione integrata dei rifiuti) in esecuzione di un contratto nullo per violazione dell’art. 18 d.l. 112/2008 (riguardante il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi da società che gestiscano servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, terzo comma d.lg. 165/2001) e di sua condanna al pagamento, a titolo restitutorio in favore della società, della somma di € 161.902,68 oltre interessi. 2. essa ha ritenuto, infatti, la validità della notificazione (in Napoli, via Petrarca n. 67/C) del ricorso di primo grado (che il lavoratore aveva impugnato di nullità per essere stata eseguita a indirizzo non di sua residenza, né domicilio, né collegato alla propria sfera professionale, con la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art.354 c.p.c.), nell’inidoneità di risultanze anagrafiche indicanti una residenza difforme (in [OSCURATO:PERSONA]); 3. la Corte territoriale ha, infatti, valorizzato la circostanza, risultante dagli atti acquisiti in giudizio, anche d’ufficio, della dichiarazione del Ric. 2020 n. 25571 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25571/2020 Numero sezionale 2583/2022 Numero di raccolta generale 14992/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 lavoratore (nel coevo giudizio di appello proposto dal davanti alla medesima Corte territoriale avverso la sentenza del Tribunale, che ne aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA].) della propria residenza nello stesso luogo, appunto in Napoli, via Petrarca n. 67/C, dove aveva ricevuto la lettera di licenziamento e gli era poi stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio in oggetto dall’ufficiale postale che dava atto, nella relata di notifica, della sua semplice assenza; sicché, la Corte ha qualificato la sottoscrizione della parte, negli scritti difensivi suddetti, confessione stragiudiziale in ordine al luogo di effettiva residenza; 4. con atto notificato il 25 settembre 2020 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui ha resistito la società controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 140, 191 c.p.c., per l’erronea affermazione di ritualità della notificazione del ricorso introduttivo in assenza di collegamento tra luogo di notificazione e suo destinatario (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2735 c.c., 125, 228, 229, 414 c.p.c., nonché 115 c.p.c., 2697 c.c., per attribuzione alla dichiarazione di residenza contenuta negli scritti difensivi di altro procedimento giudiziario una natura ed efficacia confessoria, per effetto della mera propria sottoscrizione della procura alle liti, senza acquisizione di altro mezzo istruttorio (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt.140, 148 c.p.c., nonché 115 c.p.c., 2697 c.c., per attribuzione alla dichiarazione di assenza dell’ufficiale giudiziario valore decisivo ai fini di ritualità della notificazione, senza acquisizione di altro mezzo istruttorio (terzo motivo); nullità della sentenza, per motivazione apparente in Ric. 2020 n. 25571 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25571/2020 Numero sezionale 2583/2022 Numero di raccolta generale 14992/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 quanto non corrispondente alle risultanze delle prove documentali in atti (quarto motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati; 3. il ricorso alle forme di notificazione di cui all'articolo 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche (Cass.31 luglio 2006, n. 17453); 3.1. pertanto, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude l'utilizzo del procedimento previsto dall’art. 140 c.p.c., che presuppone l'impossibilità di consegnare ivi l'atto per mere difficoltà di ordine materiale, mentre l'irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 c.p.c., la cui applicabilità postula la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza (Cass. 23 giugno 2009, n. 14618; Cass.3 settembre 2014, n. 18595); sicché, è nulla la notificazione per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione che sia stato indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esservi o meno conosciuto, non abbia la residenza, o, se questa sia Ric. 2020 n. 25571 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25571/2020 Numero sezionale 2583/2022 Numero di raccolta generale 14992/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 sconosciuta, il domicilio o la dimora: circostanze, queste, da provare dal notificante (Cass. 19 aprile 2003, n. 6372; Cass. 14 marzo 2007, n. 5927); 4. quanto ai requisiti di rituale notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio di posta, per attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 l. 890/1982, che gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, occorre ribadire il valore fidefacente della sua relata di notificazione fino a querela di falso per le attestazioni che riguardino l'attività direttamente svolta (Cass. 23 luglio 2003, n. 11452; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2124); non invece per le operazioni che non consistano in dette attestazioni, come per le conoscenze acquisite attraverso ricerche e informazioni (per quanto qui interessa: di assenza o meno del destinatario all’indirizzo), che hanno un valore meramente presuntivo e per le quali, in caso di contestazione, compete al giudice del merito un accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione (Cass. 16 novembre 2006, n. 24416; Cass. 13 febbraio 2019, n. 4274); 5. presso questa Corte è poi consolidato il principio, secondo cui una dichiarazione è qualificabile alla stregua di confessione, qualora sia la convergente espressione di un elemento soggettivo (consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte) e di un elemento oggettivo, di ammissione del fatto obiettivo oggetto della confessione, che escluda ogni contestazione sul punto e da cui derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente del destinatario della dichiarazione (Cass. 19 novembre 2010, n. 23495; Cass. 23 maggio 2018, n. 12798); Ric. 2020 n. 25571 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25571/2020 Numero sezionale 2583/2022 Numero di raccolta generale 14992/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 5.1. tale natura è stata, in particolare, negata alla dichiarazione contenuta in un atto di un altro processo civile, con il quale il difensore della parte abbia dichiarato una residenza della propria rappresentata diversa da quella documentata anagraficamente in giudizio e risultante da molteplici ulteriori elementi indiziari (Cass. 29 settembre 2005, n. 19165); è ritenuto, infatti, necessario, per l’assunzione delle ammissioni contenute nella comparsa di risposta (o in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c.) dell’efficacia di confessione giudiziale spontanea, a norma degli artt. 228 e 229 c.p.c., che essa sia sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità che ne rivelino l’inequivocabile consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto: essendo inidonea allo scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui sia inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato (Cass. 6 dicembre 2005, n. 26686; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24539); sicché, le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento; potendo, tuttavia, assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute (Cass. 28 settembre 2018, n. 23634) 6. nel caso di specie, escluso che la dichiarazione di residenza effettiva del lavoratore negli scritti difensivi valorizzati dalla Corte territoriale (trascritti nella loro epigrafe a pgg. 14 e 15 del ricorso) abbiano “valore di confessione stragiudiziale” avente ad oggetto detta circostanza, come erroneamente affermato (all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), Ric. 2020 n. 25571 sez. ML - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25571/2020 Numero sezionale 2583/2022 Numero di raccolta generale 14992/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 disattendendo il superiore principio di diritto, dalla Corte territoriale, essa ha operato un accertamento in fatto, in esito ad un ragionamento (al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) per il quale lo ha ritenuto insuperabile dalla allegazione del ricorrente di un diverso indirizzo di residenza emergente dalla certificazione anagrafica (così al primo periodo di pg. 4 della sentenza); 6.1. indubbio il valore meramente presuntivo di una tale risultanza, in ordine al luogo dell'effettiva dimora abituale di un soggetto, accertabile con ogni mezzo di prova (Cass. 5 febbraio 1985, n 791; Cass. 28 aprile 2014, n. 9373; entrambe con specifico rifermento alla determinazione del giudice territorialmente competente), posto che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimori di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche un mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate in quanto tali da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. 25 luglio 2003, n. 11562; Cass. 13 giugno 2008, n. 15938), la Corte territoriale ha tuttavia affermato non essere una “tale prova” (contraria al proprio ragionamento presuntivo, non vinto dalla sola certificazione anagrafica) “stata fornita nel corso delle fasi del giudizio di merito” (così al primo capoverso di pg. 4 della sentenza): invece puntualmente dedotta (a pgg. 11 e 12 del ricorso in appello), con la capitolazione istruttoria (da 1 a 8 e con i testi indicati), specificamente trascritta (a pg. 17 del ricorso) e tuttavia non considerata; 7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Ric. 2020 n. 25571 sez. ML - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25571/2020 Numero sezionale 2583/2022 Numero di raccolta generale 14992/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso nelle Adunanze camerali dell’8 e del 30 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 25571 sez. ML - ud. 08-03-2022 -8- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c