CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 26698/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 settembre 2023 la corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 23/11/201, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 93-95 d.P.R. 380/2001 alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, disponeva la sospensione condizionale della Pena. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proplone ricorso per cassazione. Con il primo motivo lamenta violaziorte di legge, vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza, in riferimento alla erronea valutazione della prova. La sentenza motiva la condanna sulla base della mera presenza sul posto dell'imputato, che avrebbe interloquito con gli operanti senza mai contestare la riferibilità dell'opera alla sua persona. Dichiarazionj.peraltrofinutilizzabili. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto la sentenza omette completamente di esporre le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione, censurando di genericità l'atto di appello, che non avrebbe fornito una versione alternativa, elemento non previsto dalla legge a carico dell'imputato. 3. In data 2 aprile 2024 l'imputato depositava memoria in cui chiedeva la trattazione del procedimento in Sezione e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 3, n. 11167 del 14/12/2023, dep. 2024, Parenti, Rv. 286043 - 01; Sez. 4, n. 33914 del 28/06/2023, Parrino, n.m.; Sez. 1, n. 31558 del 19/05/2023, Caramia, n.m.; Sez. 4, n. 33325 del 10/03/2015, Biosa, n.m.; Sez. 1, n. 15861 del 09/12/2014, dep. 2015, Morrone, n.m.; Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Acrari, Rv. 251947 - 01), il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine, di cui all'articolo 62, comma 1, cod. proc. pen., non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini, e ciò anche nel caso in cui siano già insorti indizi di reato a suo carico. 3. Ciò premesso, il ricorso è per il resto inammissibile, in quanto chiede alla Corte una rivalutazione degli elementi probatori non consentito in sede di legittimità. Ed infatti, il controllo demandato alla Corte va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità sulle (utilizzabili) dichiarazioni degli operanti di polizia giudiziaria relative al controllo effettuato sul luogo in cui l'abuso era in corso di realizzazione, ove si trovavano il padre dell'imputato e poi Io stesso Brina, che nulla hanno dedotto sulla loro estraneità, senza fornire, neppure successivamente, una versione dei fatti che giustificasse la loro presenza in loco. Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria) dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., k i l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle