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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31994/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8625-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 375688100); - intimata - AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, 'in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controrícorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 4656/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di intimazione recante la richiesta di pagamento della somma di C 453.330,30, dovute in virtù della sottesa cartella di pagamento che la ricorrente affermava non essere stata regolarmente notificata. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello compensando le spese di lite in ragione della peculiarità della lite; nel merito rilevavano i giudici di seconde cure la nullità dell'avviso di intimazione in quanto la prodromica cartella di pagamento era stata irregolarmente notificata con il rito Ric. 2020 n. 08625 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -2- «dell'irreperibilità assoluta e_ssotursi», previsto dall'ad 60 10 comma lett. e) del dPR 600/73. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società, deducendo un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso con ricorso incidentale. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo dedotto - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15, d.lgs. n.546 del 1992, 91 e 92 cpc, per aver la CTR disposto la compensazione delle spese con motivazione del tutto apparente ed apodittica. 2.11 motivo è fondato. 2.1 Premesso che nel processo tributario si applica l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella Ric. 2020 n. 08625 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -3- motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n.16518 del 2019); 2.2 Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: « in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata ». 2.3 Tali ragioni si risolvono in una formula generica e di mero principio del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (cfr. Cass. 25594/2018). 3 Con il motivo di ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 60 comma 1 lett. e) dPR nr 600/73 e 221 cpc, in relazione all'ad 360 1 comma nr 3 cpc, si sostiene che la CTR abbia errato nel pretendere dal messo notificatore, il quale recatosi presso la sede legale risultante dai registri pubblici non aveva rinvenuto l'ufficio o la sede del destinatario, ulteriori indagini e ricerche 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 E' pacifico che la cartella di pagamento, sottesa alla impugnata intimazione, sia stata notificata alla contribuente con il procedimento di notifica previsto dall'art 60,1° comma lett. e) idel dPR n. 600 del 1973: per il perfezionamento della cosidetta << notifica dell'irreperibile assoluto» occorre: a) il Ric. 2020 n. 08625 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -4- deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. 3.3 Al riguardo questa Corte ha affermato che <<In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abita più nè l'abitazione nè l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale» (cfr. tra le tante Cass. n. 1338/2019 e 2877/ 2018). 3.4 E' stato, inoltre precisato che << nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame» - ( cfr .Cass. n. 2884/2017). 3.5 La CTR ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra esposti, accertando l'assenza di ricerche svolte dal notificatore volte a verificare l'effettiva irreperibilità alla sede della società che risultava essere in [OSCURATO:PERSONA] via Prati della Rena 33. 3.6 Quanto affermato in sentenza trova conferma nell'esame della cartolina di ritorno riprodotta nel ricorso dove si attesta semplicemente l'irreperibilità del destinatario senza che vi sia Ric. 2020 n. 08625 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -5- alcuna traccia di specifiche e concrete ricerche e/o informazioni assunte.

4. Il ricorso incidentale va, quindi, rigettato. 5 In accoglimento del ricorso principale la sentenza va cassata con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte; accoglie il ricorso principale, rigettato quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8625-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 375688100); - intimata - AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, 'in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controrícorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 4656/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di intimazione recante la richiesta di pagamento della somma di C 453.330,30, dovute in virtù della sottesa cartella di pagamento che la ricorrente affermava non essere stata regolarmente notificata. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso compensando le spese di lite. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello compensando le spese di lite in ragione della peculiarità della lite; nel merito rilevavano i giudici di seconde cure la nullità dell'avviso di intimazione in quanto la prodromica cartella di pagamento era stata irregolarmente notificata con il rito Ric. 2020 n. 08625 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- «dell'irreperibilità assoluta e_ssotursi», previsto dall'ad 60 10 comma lett. e) del dPR 600/73. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società, deducendo un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso con ricorso incidentale. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo dedotto - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15, d.lgs. n.546 del 1992, 91 e 92 cpc, per aver la CTR disposto la compensazione delle spese con motivazione del tutto apparente ed apodittica. 2.11 motivo è fondato. 2.1 Premesso che nel processo tributario si applica l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella Ric. 2020 n. 08625 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca — il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n.16518 del 2019); 2.2 Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: « in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata ». 2.3 Tali ragioni si risolvono in una formula generica e di mero principio del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (cfr. Cass. 25594/2018). 3 Con il motivo di ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 60 comma 1 lett. e) dPR nr 600/73 e 221 cpc, in relazione all'ad 360 1 comma nr 3 cpc, si sostiene che la CTR abbia errato nel pretendere dal messo notificatore, il quale recatosi presso la sede legale risultante dai registri pubblici non aveva rinvenuto l'ufficio o la sede del destinatario, ulteriori indagini e ricerche 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 E' pacifico che la cartella di pagamento, sottesa alla impugnata intimazione, sia stata notificata alla contribuente con il procedimento di notifica previsto dall'art 60,1° comma lett. e) idel dPR n. 600 del 1973: per il perfezionamento della cosidetta << notifica dell'irreperibile assoluto» occorre: a) il Ric. 2020 n. 08625 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. 3.3 Al riguardo questa Corte ha affermato che <<In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abita più nè l'abitazione nè l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale» (cfr. tra le tante Cass. n. 1338/2019 e 2877/ 2018). 3.4 E' stato, inoltre precisato che << nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame» - ( cfr .Cass. n. 2884/2017). 3.5 La CTR ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra esposti, accertando l'assenza di ricerche svolte dal notificatore volte a verificare l'effettiva irreperibilità alla sede della società che risultava essere in [OSCURATO:PERSONA] via Prati della Rena 33. 3.6 Quanto affermato in sentenza trova conferma nell'esame della cartolina di ritorno riprodotta nel ricorso dove si attesta semplicemente l'irreperibilità del destinatario senza che vi sia Ric. 2020 n. 08625 sez. MT - ud. 15-09-2021 -5- alcuna traccia di specifiche e concrete ricerche e/o informazioni assunte. 4. Il ricorso incidentale va, quindi, rigettato. 5 In accoglimento del ricorso principale la sentenza va cassata con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte; accoglie il ricorso principale, rigettato quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso,
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