CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 30252/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1549/2025 R.G. proposto da Ministero dell’economia e delle finanze– [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2951/2024 depositata il 15/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’a ppello di Napoli ha dichiarato tardivo il gravame proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze sul rilievo che la sentenza di primo grado fosse stata correttamente notificata telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del M inistero inserito nel registro delle PP.AA.a norma dell’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, piuttosto che a quello dei funzionari costituiti ovvero presso quello indicato nell’atto come elezione di domicilio. 2. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’economia e delle finanzeha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA], già appellata, non ha svolto attività difensiva. 4. A seguito di formulazione della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c., il Ministero ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. 5. La difesa erariale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prima ancora di esaminare il ricorso nel merito, occorre affrontare la questione, di carattere pregiudiziale, sollevata con la proposta di definizioneaccelerata. 2. Infatti, la proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380- bisc.p.c., evidenzia quanto segue: i l Ministero nel ricorso (notificato il 10 gennaio e depositato il 22 gennaio 2025) ha dichiarato di aver impugnato, con un motivo, la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 760/05/24 (R.G. 503/2023), depositata il 15 luglio 2024, indicandola trai documenti allegati; tuttavia, tale sentenza non è stata allegata al ricorso, mentre risulta depositata la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2951/24 ; successivamente, in data 10 marzo 2025, il Ministero ha depositato segnalazione di errore materiale in cui ha affermato che nel ricorso per cassazione depositato in data 22 gennaio 2025, per mero errore di dattiloscrittura, è stata indicata quale sentenza oggetto dell’impugnazione la n. 760/05/24 della Corte d’appello di Napoli, mentre la sentenza impugnata, invece, è la n. 2951/2024 della medesima Corte, depositata il 15.07.2024, avente RG n. 503/2023. Sulla base di tali elementi, nella proposta si reputa il ricorso improcedibile, in quanto la segnalazione di errore materiale non consentirebbe di ritenere lo stesso ritualmente proposto avverso la sentenza successivamente indicata, atteso che nel ricorso si fa riferimento alla sentenza n. 760/05/24 (R.G. 503/2023), indicandola come tra gli atti depositati, e che l’indicazione di correzione –che non risulta notificata alla controparte, che non si è costituita – è intervenuta dopo la scadenza del termine per l’impugnazione. 3. In proposito si osserva che, per consolidato orientamento di questa Corte, l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ove la parte cui lo stesso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la decisione oggetto di gravame (Cass. Sez. U, 10/12/2001, n. 15603; Cass. Sez. 3, 02/12/2004, n. 22661,Cass. Sez. L, 24/03/2009, n. 7053; Cass. Sez. 2, 08/01/2016, n. 138). 3.1. Nella specie, pur a fronte dell’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata, è stato correttamente indicato il numero di ruolo del giudizio di appello e la data di deposito della sentenza. Inoltre, è stata esattamente individuata la controparte, sono stati riportati i rilevanti fatti di causa e la vicenda processuale, con plurimi riferimenti al giudizio di merito, anche in ordine al primo grado. Infine, è stata regolarmente depositata agli atti la sentenza impugnata. Ne consegue che, al di là dell’erronea indicazione del numero della sentenza della Corte d’appello, la controparte aveva tutti gli elementi per individuare senza dubbio qual è la decisione impugnata e la questione oggetto del presente giudizio, superflua, a questo punto , ogni ulteriore considerazione circa la segnalazione di errore materiale depositata agli atti. 4. Superata la questione pregiudiziale, con l’unico motivo il ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e dell’art. 16, commi 7, 12e 13 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla leggen. 221 del 2012, ai sensi dell’art 360, comma 1,n. 4, c.p.c. Si censura la decisione della Corte di merito che non ha condiviso i rilievi dell’Amministrazione appellante ed ha escluso che, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica della sentenza dovesse essere effettuata non direttamente alla P.A., ma al dipendente costituito in giudizio ex art. 417 - bis c.p.c., presso l’indirizzo indicato in memoria (na.rgs@ pec.mef.gov.it), dichiarando valida la notifica della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5412/2022 del 31 ottobre 2022 effettuata dalla odierna intimata, [OSCURATO:PERSONA] , presso l’indirizzo PEC del Ministero dell’economia e delle finanze, sede centrale “[OSCURATO:EMAIL]”. In questo modo, secondo il Ministero ricorrente, la notificazione sarebbe stata erroneamente eseguita alla parte personalmente , in quanto, come risulterebbe dalla relazione di notifica depositata agli atti, la sentenza n. 5412/2022 del Tribunale di Napoli è stata notificata “al Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato”, senza alcuna specificazione di quale [OSCURATO:PERSONA] si tratt asse e senza indirizzare l’atto ai funzionari a mezzo dei quali l’Amministrazione aveva partecipato al giudizio di primo grado. Inoltre, la medesima notificazione sarebbe stata eseguita ad un indirizzo PEC errato (“[OSCURATO:EMAIL]”), non soltanto perché diverso da quello correttamente indicato dall’Amministrazione per l’elezione di domicilio (“[OSCURATO:EMAIL]”), ma soprattutto perché nonpresente nel Registro PP.AA., indicandosi quale indirizzo corretto il seguente: “[OSCURATO:EMAIL]”. 5. La censura è fondata. Infatti, benché la Corte d’appello abbia ritenuto che la notificazione dovesse essere eseguita presso l’indirizzo PEC come risultante dal pubblico elenco di cui al comma 12 dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, cit., tuttavia ha omesso di verificare, sul piano della regolarità della notificazione in contestazione, che l’indirizzo PEC utilizzato in concreto fosse effettivamente quello inserito nel predetto pubblico elenco. I n tal modo, ha omesso di rilevare che, nella specie, come risulta dagli atti – che questa Corte può esaminare in ragione dello specifico vizio denunciato nel rispetto del principio di specificità(fra molte, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834) – è stato utilizzato l’indirizzo PEC “[OSCURATO:EMAIL]”, indicato nell’elenco previsto dall’art. 6-ter del d .lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“ Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, cd. IPA), utilizzabile, a seguito delle modifiche apportate all’art. 16 - ter del d.l. n. 179 del 2012 nel 2020 (con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), esclusivamente in via residuale, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012(come pure evidenziato nella sentenza impugnata), invece che quello effettivamente censito nel registro delle PP.AA., di cui al richiamato comma 12 dell’art. 16 (“[OSCURATO:EMAIL]”). Ne consegue già solo sotto questo profilo, di rilievo assorbente, l’erroneità della decisione impugnata, per la nullità della notificazione così eseguita inviolazione dell’art. 16, comma 12, del richiamato decreto legge, in combinato disposto con gli artt. 3-bis e 11 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, laddove si prescrive che la notificazione con modalità telematica possa essere eseguita, a pena di nullitàrilevabile d’ufficio, esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. A tal fine, peraltro, il predetto art. 3 - bis , comma 5, prescrive che l’avvocato rediga la relazione di notificazione indicando, fra l’altro, «e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto». Nella specie, come risulta dall’esame degli atti, nella relata di notifica è indicatol’indirizzo PEC a cui l’atto viene notificato ( per l’appunto, [OSCURATO:EMAIL]), ma viene omessa l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; inosservanz a , anch’essa prescritta a pena di nullità, che avrebbe dovuto indurre, a maggior ragione, la Corte territoriale alla puntuale verifica della ritualità dell’indirizzo PEC utilizzato. 6. Va, dunque, disposta la cassazione della sentenza impugnata e disposto il rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, cui demanda di provvedere anche sulla regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli anche pe