CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 30716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/04/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di furto ed estorsione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. fr c(é' Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con.segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 27.06.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iRosi r / t [OSCURATO:PERSONA]