CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate - Riscossione inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrenti-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] di Tirano;-intimato-avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 3041/2025depositata il 06/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16877/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 12347/2026Data pubblicazione 03/05/20261.[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia consentenza n. 1640/2/2020 depositata il 16/7/2020, decidendo in sede dirinvio a seguito di ordinanza di questa Corte n. 21309/2018, rigettòl’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:SOCIETA], avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Sondrio n.59/3/2009.Con tale sentenza era stato rigettato il ricorso introduttivo proposto daicontribuenti avverso l’avviso di mora notificato il 23-26.09.2008dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.2. La complessa vicenda a monte dell'atto impugnato traeva origine, comeemerge dalla sentenza impugnata, da un processo verbale della Guardia dicontrabbando di carni bovine di provenienza extracomunitaria da cuiderivava un'evasione di tributi doganali e IVA. Le carni venivano immessein consumo durante il transito in Italia ed erano individuati qualiresponsabili in solido dell'obbligazione doganale sorta Sergio ClaudioCantoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AchillePruneri.3. A seguito di tale accertamento venivano notificate ingiunzioni doganalidi pagamento ai cinque coobbligati in solido, i quali proponevano separataimpugnazione presso l'allora competente autorità giudiziaria ordinaria conesito differente. La posizione in capo ad [OSCURATO:PERSONA] si consolidava consentenza della Corte d’appello di Milano n. 14994/2003 a lui favorevole,divenuta definitiva. I ricorsi introduttivi di Sergio e [OSCURATO:PERSONA] venivanoinizialmente accolti, ma seguiva appello con esito parzialmentesfavorevole agli appellati e rideterminazione degli importi dovuti ad operadella sentenza n. 571/2000, oggetto di ricorso per Cassazione. La Corte,Numero registro generale 16877/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 12347/2026Data pubblicazione 03/05/2026con sentenza n. 24081/2006 del 4.10.2006 rigettava i ricorsi,confermando la sentenza d'appello che diveniva definitiva.Il 6.2.1995, prima che la Corte d'appello di Milano rideterminassel'importo dovuto dai Cantoni (sentenza n.571/2000), e prima che la Corted’appello di Milano escludesse dall'obbligazione [OSCURATO:PERSONA] (sentenzan.14994/2003), in relazione alle riprese veniva notificata dall'agente dellariscossione una cartella di pagamento al Pruneri e ai Cantoni.Successivamente al deposito della sentenza della Corte di Cassazionen.24081/2006, l’agente della riscossione emise l'avviso di mora alla basedel presente processo, notificato in data 23.09.2008 a [OSCURATO:PERSONA] eAlberto Cantoni e in data 26.09.2008 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],emesso per i medesimi tributi doganali, IVA, interessi e sanzioni, marecante il parziale sgravio della partita di ruolo originaria in conformità aldettato della Corte d'Appello di Milano.I Cantoni impugnarono l'avviso di mora e il relativo ricorso fu respintodalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, con sentenza n.59/03/2009, cui seguì appello avanti alla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia che, con sentenza n. 80/36/2010, accolse gli appelli riunitiannullando l'avviso di mora.L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] impugnò la decisione e la Corte diCassazione, con ordinanza n. 21309/2018, accolse il ricorso cassando conrinvio la sentenza d’appello. La definitiva rideterminazione della pretesaerariale ad opera della sentenza della Corte d’appello, secondo la sentenzan. 21309/18 della Cassazione, escludeva di per sé la necessità che l'avvisodi mora, atto dell'agente della riscossione, dovesse essere preceduto dallanotifica di una ulteriore cartella di pagamento a sostegno della pretesaimpositiva. Del resto, questa traeva origine dal verbale della Guardia didoganali.Numero registro generale 16877/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 12347/2026Data pubblicazione 03/05/2026Riassunto il giudizio, la sentenza n. 1640/2020 della C.T.R. dellaLombardia ritenne irrilevante il fatto che il coobbligato [OSCURATO:PERSONA] ottenuto la sentenza definitiva n. 14994/2003 a lui favorevole. ICantoni erano ciascuno debitore della stessa somma pro-quota neiconfronti dell’erario, tra di loro in rapporto di solidarietà paritaria ai sensidell’art. 1292 c.c. Lo stesso tipo di solidarietà paritaria era esistita traciascuno di loro ed [OSCURATO:PERSONA], verso il quale riferimenti come debitoreo obbligato principale non dovevano indurre a considerare i primi comeobbligati dipendenti, bensì solidali in rapporto paritario col secondo,trattandosi di un fascio di obbligazioni collegate. In conclusione, lasentenza favorevole al Pruneri, che aveva annullato nei suoi soli riguardil’ingiunzione doganale sottostante, non travolgeva ex tunc, nei confrontidei Cantoni, l’ingiunzione doganale autonomamente impugnata da questiultimi, né la conseguente cartella di pagamento, tenuto anche conto dellaparziale rideterminazione favorevole ai contribuenti operato dalla Corted’appello di Milano. Esclusa nella specie l’applicabilità del giudicatoriflesso, il giudice del rinvio ritenne infondati in diritto gli ulterioriargomenti difensivi dei contribuenti, secondo cui l’Ufficio avrebbe dovutoprocedere alla formazione di nuovo ruolo nei confronti dei Cantoni, el’avviso di mora avrebbe perso efficacia siccome fondato su un attoannullato.Avverso la decisione di cui innanzi è stato poi proposto ricorso perCassazione dai contribuenti che, con memoria illustrativa ex art.378 c.p.c.,hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendereallegando estratto di ruolo circa la propria posizione debitoria attuale.La sentenza qui impugnata ha respinto il ricorso.La Corte, in relazione all’estratto di ruolo prodotto, dal quale nellaprospettazione difensiva non risulterebbero carichi pendenti compatibilicon le riprese doganali alla base del presente processo, ha affermato che“né l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli né l’agente della riscossione,Numero registro generale 16877/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 12347/2026Data pubblicazione 03/05/2026entrambe costituite nel processo, hanno riscontrato tale produzione etanto meno avallato un esito definitorio stragiudiziale del giudizio”. Ildocumento pertanto non è “idoneo da solo a dimostrare la cessazionedella materia del contendere e, ancor meno, l’estinzione del processo,considerato oltretutto che i contribuenti non hanno prodotto a corredoalcun provvedimento di sgravio assunto formalmente dal titolare delcredito e che oggetto del contendere è un avviso di mora”.E’ stato quindi dichiarato inammissibile il motivo con il quale era stataavanzata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia delcontendere ai sensi degli artt. 67-bis, 68 e 69 d.lgs. 546/92 perintervenuto annullamento della cartella di pagamento n. 5000282 sottesaall’avviso di mora.Si è osservato che l’inammissibilità è derivata dalla tecnica di formulazione“nella misura in cui contiene una mera prospettazione di merito e non unaspecifica doglianza indirizzata ad un capo della sentenza impugnata,facendo valere un presunto giudicato esterno e senza dare evidenza delpassaggio in giudicato dei titoli giudiziali da cui deriverebbe”. Il motivo èstato comunque considerato come infondato perché “chiede l’applicazionedelle sentenze nn.28-29-30-31 del 2020 della CTP di Sondrio favorevoli aiCantoni che – nella prospettazione dei ricorrenti - avrebbero annullatol’ingiunzione doganale e la cartella di pagamento, ma tali sentenzeinnanzitutto hanno ad oggetto un atto diverso e successivo (l’intimazionedi pagamento del 24.02.2020) all’atto impugnato nel presente processo(l’avviso di mora notificato nel settembre 2008). Inoltre, sono anche stateimpugnate dall’Agenzia e, quindi, non essendo definitive, non sono idoneeneppure in astratto a incidere sulla materia del contendere alla base delpresente processo ai fini dell’art.2909 cod.civ.”E’ stato infine respinto il motivo posto a fondamento del ricorsoaffermandosi che con l’ordinanza rescindente n.21309/2018 era statostatuito che in tema di solidarietà̀ tributaria, la facoltà̀ del debitore solidaleNumero registro generale 16877/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 12347/2026Data pubblicazione 03/05/2026di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore ed altrocoobbligato solidale trova un limite alla sua applicazione nell'eventualeesistenza, nei confronti del medesimo condebitore, di un giudicatocontrario sul medesimo punto. Principio al quale si era correttamenteconformato il giudice di merito.Avverso la predetta decisione ricorrono i contribuenti con un motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Le parti in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.I contribuenti chiedono la revocazione della sentenza di cui innanziex art. 395-bis c.p.c. per aver la Corte di Cassazione “ritenuto non idoneo,al fine di rilevare l’inesistenza della cartella di pagamento sottesaall’avviso di mora impugnato, l’estratto di ruolo esibito dai signori Cantoni”nel quale “non era presente la cartella di pagamento0778451995020250000282, che pertanto non risultava iscritta a ruolo acarico dei signori Cantoni”. Secondo i ricorrenti la Corte di Cassazione“nonostante la cartella di pagamento non fosse presente tra i carichiiscritti a ruolo e fossero state prodotte ben 8 sentenze che ne disponevanol’annullamento, la Suprema Corte ha ritenuto “non idonea” ladocumentazione prodotta ad accertare l’inesistenza della cartella a caricodei Cantoni”.I ricorrenti, evidenziano che quanto risultante dall’estratto di ruolo eraconfermato dalle sentenze prodotte in giudizio, e che la circostanza chenon fossero divenute definitive a nulla rileva perché all’esito del giudizioavverso l’intimazione e la cartella di pagamento “l’ufficio potrà avere titoloper iscrivere nuovamente a ruolo la pretesa oppure la stessa saràdefinitivamente abbandonata.”2.Il motivo è inammissibile.L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte dicassazione è ammessa nell'ipotesi di errore da questa compiuto nellaNumero registro generale 16877/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 12347/2026Data pubblicazione 03/05/2026lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presupponel'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergentiuna dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa.L’errore di fatto revocatorio ricorre, infatti, come risulta dalla pianadescrizione normativa, “quando la decisione è fondata sulla supposizionedi un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando èsupposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”;cioè deve annidarsi in una oggettiva erronea percezione da parte delGiudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dallasentenza d’ appello o rappresentata dai documenti esaminabili(allorquando la Cassazione è eccezionalmente giudice del fatto).Quindi, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione dellasentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presupponel'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto,risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; ildetto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una merasvista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice asupporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risultiincontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare conimmediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indaginiermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo,nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n.8389/2024).Più in generale è utile ricordare che questa Corte reiteratamente haavuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art.395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza dicassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore digiudizio o di valutazione.Numero registro generale 16877/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 12347/2026Data pubblicazione 03/05/2026E’ inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c.nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che lafalsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione diinterpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gliestremi dell' "error iuris", sia nel caso di obliterazione delle normemedesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia nel caso didistorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi dellaviolazione (Cass. n. 2992/2011, Rv. 620988; conf., ex multis, Cass.4584/2020).fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttivadell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere laquestione, sicché è inammissibile il ricorso per revocazione che suggeriscal'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Cass., n.3494/2013, Rv. 625003).Né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione imponeal legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte lesentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagliorgani giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale lascelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propriaspecifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio ovalutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limitidell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quantoall'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea equella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una voltadivenute definitive, non possano essere messe in discussione, ondeassicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinataNumero registro generale 16877/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 12347/2026Data pubblicazione 03/05/2026amministrazione della giustizia (Sez. U, n. 8984/2018, Rv. 648127; cfr.,anche, Sez. U., n. 30994/2017; Sez. 6, n. 14937/2017).Sulla scorta dei citati principi, che il Collegio ribadisce, è evidente chenel caso in esame non ricorre nessun errore revocatorio.La Corte si è espressa sulla deduzione relativa alla cessazione dellamateria del contendere, e lo ha fatto in termini specifici.La sentenza impugnata ha in primis escluso la rilevanza dell’estratto diruolo ed ha poi dichiarato inammissibile il motivo fondato sulla pretesasussistenza di un giudicato favorevole ai contribuenti, ritenendo lesentenze prodotte inidonee a dimostrare la non debenza del tributo.Ancora più nel dettaglio, la Corte ha dato conto di un estratto di ruolo,ma, in buona sostanza, ha rilevato che l’atto non poteva essere nemmenoesaminato perché, per un verso, non fondava la cessazione della materiadel contendere (né l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli né l’agente dellariscossione, entrambe costituite nel processo, hanno riscontrato taleproduzione e tanto meno avallato un esito definitorio stragiudiziale delgiudizio) e, per il restante, doveva ritenersi preclusa la stessa direttaproduzione del nuovo documento davanti alla Corte (si riportano leespressioni utilizzate: “ed è impedito il mero rinvio davanti alla Corte diCassazione, in particolare in pubblica udienza”; “Il documento non èperciò idoneo da solo a dimostrare la cessazione della materia delcontendere e, ancor meno, l’estinzione del processo, considerato oltretuttoche i contribuenti non hanno prodotto a corredo alcun provvedimento disgravio assunto formalmente dal titolare del credito e che oggetto delcontendere è un avviso di mora”).Il ricorso si risolve, in conclusione, in una indistinta riproposizione diquestioni, in fatto ed in diritto, del tutto inammissibile in questa sede.Le spese di lite seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto dellaNumero registro generale 16877/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 12347/2026Data pubblicazione 03/05/2026sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il propostoricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto