CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2022
Cassazione n. 34503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inannmissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari irrogate, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, decidendo in sede di giudizio abbreviato, all'esito di udienza preliminare, in data 16.4.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore di fatto della società "T [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal tribunale di Milano con sentenza del 14.4.2017. Secondo l'ipotesi accusatoria, condivisa dai giudici di merito, il Ghidini, nell'anzidetta qualità, ha ceduto le merci contenute nel magazzino della società fallita, per un valore di circa un milione di euro, senza emettere fatture per la vendita ovvero fatturando a società, italiane e straniere, del tutto ignare, in modo da far confluire tali merci nel magazzino della diversa società "[OSCURATO:SOCIETA]", riconducibile allo stesso Ghidini, creando un credito in capo alla "[OSCURATO:SOCIETA]" di fatto fittizio e inesigibile da parte della curatela fallimentare, che non poteva agire nei confronti delle predette società, in quanto non debitrici, essendo rimaste del tutto estranee alle menzionate operazioni di vendita. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il prevenuto lamenta vizio di motivazione, con riferimento alla dedotta spoliazione del magazzino attraverso il compimento di fittizie operazioni cartolari a copertura del trasferimento di merci presso al società "[OSCURATO:SOCIETA]". Ad avviso del ricorrente non esiste correlazione logica tra i due elementi valorizzati dai giudici di merito, rappresentati dalla constatazione che tra il dicembre del 2015 e il momento del fallimento il valore del magazzino della società ha conosciuto un costante diminuzione, passando da poco più di un milione di euro a poche migliaia di euro, e dalla presenza di crediti, verificati dal curatore, non esigibili per l'importo di circa un milione di euro. Tali dati perdono efficacia probatoria, non esistendo una corrispondenza tra le merci contabilmente cedute nel 2016 e la genesi dei crediti insoddisfatti, laddove l'esposizione debitoria della società, circostanza ignorata dalla corte territoriale, si è nell'ultimo anno considerevolmente ridotta, come risulta dal bilancio al 31.12.2016. Non vi è prova, inoltre, ad avviso del ricorrente, della distrazione della merce in favore della società "[OSCURATO:SOCIETA]", senza il pagamento di corrispettivi regolarmente annotati nelle scritture contabili, anche perché se la merce è uscita dal magazzini della società con la emissione di false fatture ed è rientrata con lo storno delle stesse, il magazzino non può aver subìto alcun effettivo decremento Il ricorrente, infine, contesta, da un lato, il valore attribuito dalla corte territoriale alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società fallita, perché generiche, e del [OSCURATO:PERSONA], dipendente di entrambe le società innanzi indicate, perché inattendibili, a causa della presenza di ragioni di acredine verso il Ghidini, ammesse dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, la mancata considerazione delle dichiarazioni rese dalla Franzoni, dipendente della "[OSCURATO:SOCIETA]". Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione del ruolo di amministratore di fatto svolto dal Ghidini, in quanto, al riguardo, la corte territoriale ha omesso di considerare quanto dichiarato dai testi [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società fallita; [OSCURATO:PERSONA], rappresentante di commercio e cliente della "T-Fil"; [OSCURATO:PERSONA], ex impiegata della "Cinquenovessette", e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società, dalla costituzione al 17.6.2016, (principale accusatore del ricorrente, con il Ceriani, successivo amministratore di diritto della "T Film",) che si riferivano al Terzi come al vero dominus della società fallita, difettando in ogni caso la prova dell'esercizio da parte del Ghidini dei poteri di gestione in maniera continuativa e sistematica, in posizione sovraordinata rispetto all'amministratore di diritto Terzi. Con il terzo motivo di ricorso, l'imputato lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità al Ghidini della "[OSCURATO:SOCIETA]", omettendo anche in questo caso di prendere in considerazione le dichiarazioni rese dalla Franzoni e dal Guerreschi, quest'ultimo amministratore della suddetta società dopo lo Stornati, che hanno escluso tale circostanza, risultando, pertanto, viziata la motivazione della sentenza del giudice di secondo grado anche per non aver disposto l'escussione in qualità di teste di [OSCURATO:PERSONA], proprietario e intestatario delle quote della menzionata società, il quale avrebbe potuto chiarire a chi la società dovesse essere "ricondotta" e da chi fosse gestita. 3. Con requisitoria scritta del 2.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente ( ii la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ciò posto, diversi sono i profili che militano a sostegno della inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse del Ghidini. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Sotto altro punto di vista le censure del ricorrente, di per sé del tutto generiche, si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto lo Scarponi in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Si veda, ad esempio, il condivisibile percorso argomentativo seguito dai giudici di merito per attribuire al prevenuto il ruolo di amministratore di fatto, desunto con logico argomentare dalle dichiarazioni della Rizzini, dipendente della società fallita, addetta alla contabilità, e del Della Nina, ex dipendente della "T Film", transitato nella "[OSCURATO:SOCIETA]" per volere del Ghidini, che ha rivelato come l'imputato fosse l'effettivo dominus di entrambe le società; dalla circostanza (non contestata nei motivi di ricorso) per cui il Ghidini non ha mai percepito lo stipendio che gli sarebbe spettato come dipendente; dalle e-mail, prodotte dal curatore fallimentare, intercorse tra l'imputato, la Rizzini e la Selleri, quest'ultima impiegata amministrativa della società fallita, nelle quali il ricorrente stabilisce i prezzi di vendita della merce, fornisce istruzioni sui pagamenti, chiede di preparargli la situazione di fine, impartisce disposizioni in ordine alle assunzioni (cfr. p. 17 della sentenza di primo grado; pp. 7-10 della sentenza di secondo grado). A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado, nel ricostruire con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica la vicenda che ci occupa sulla base delle dichiarazioni non solo della Rizzini e del Della Nina, ma anche del [OSCURATO:PERSONA], ultimo amministratore di diritto della società fallita, ha evidenziato come la società fallita fosse gestita sulla base di uno specifico modus opemadi, "che prevedeva una presenza solo saltuaria di [OSCURATO:PERSONA] e la riconducibilità dell'attività di coordinamento dell'attività sociale in capo a [OSCURATO:PERSONA]". La decisione assunta al riguardo deve, pertanto, ritenersi del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 27264, del 10.7.2020, Rv. 279497). D'altro canto, come è noto, la presenza di un amministratore di diritto non esclude di per sé la responsabilità per i reati fallimentari dell'amministratore di fatto, potendo entrambi concorrere nel medesimo reato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 44826 del 28.5.2014, Rv. 261814). Al tempo stesso appare immune dai denunciati vizi la pregnante valutazione cui è giunta la corte territoriale, nell'evidenziare come la ricostruzione dei fatti deponga "nel senso che, in ragione delle difficoltà ad operare, si sia deciso di svuotare la T Fil, dislocando la merce verso altre società in mancanza di pagamento, consentendo tuttavia tale diversa dislocazione con la emissione di fatture a favore di società a cui per lo più la merce non è stata trasferita" cfr. p. 6 della sentenza oggetto di ricorso). E per quanto possa insistere l'imputato su di una lettura alternativa delle risultanze processuali, non può non condividersi l'osservazione svolta dalla corte territoriale, secondo cui le deduzioni difensive non scalfiscono il nucleo essenziale della tesi accusatoria, costituito dallo svuotamento del magazzino, sulla cui originaria dotazione non sono stati avanzati dubbi di sorta, e dall'accertamento di inesistenti operazioni di vendita di prodotti finiti a società estranee a tali operazioni. Al riguardo deve soltanto ribadirsi il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione sia la vendita di beni della società fallita, priva di corrispettivo (cfr. Cass., Sez. V, 4.11.2014, n. 52077, rv. 261348), che a mancata riscossione di un credito della società fallita, nel caso in esame in realtà inesistente, posto che il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 I. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito, che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale (cfr., Cass., Sez. V, 16.4.2013, n. 32469, rv. 256252). Infine giova rammentare che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (cfr. Cass., Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091). Per tale ragione non può non ritenersi inammissibile il ricorso, come quello in esame, fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali. Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale (il bilancio al 31.12.2016, richiamato nella tabella contenuta a p. 21 della relazione del curatore fallimentare, le dichiarazioni dei numerosi soggetti utilizzate ai fini della decisione), la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame con riferimento alle dichiarazioni del curatore fallimentare, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Acriticamente reiterativa, infine, appare la censura relativa alla mancata escussione in qualità di teste del Truzman, già ritenuta superflua da parte della corte territoriale (cfr. p. 11 della sentenza oggetto di ricorso), essendo stato accertato il ruolo di amministratore di fatto svolto anche in questa compagine societaria dal Ghidini, rispetto al quale il contributo conoscitivo che il Truzman avrebbe potuto fornite non presentava quel carattere di decisività, necessario per fondare una richiesta di rinnovazione istruttoria. Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio abbreviato di appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5629 del 30.11.2021, Rv. 282585). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del