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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 1977

Cassazione n. 19583/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1977 avverso la sentenza del 15/12/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato all'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata di mesi otto di reclusione per i reati riuniti di cui agli artt. 342 cod. pen., 61 n. 10, 585, terzo comma, cod. pen. e 56-336 cod. pen. rispettivamente contestati ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, così determinata: ritenuto più grave il reato di cui al capo 3), pena base mesi 10 di reclusione, aumentata a titolo di continuazione con il capo 1) di 1 mese di reclusione e di un ulteriore mese di reclusione per il capo 2) per un totale di 1 anno di reclusione, pena ridotta per il rito a mesi 8 di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di 7.200 euro di multa, calcolata nella misura di 30,00 euro al giorno per 240 giorni.

Con unico motivo denuncia la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. per avere il giudice applicato in relazione al reato di cui all'art. 342 cod. pen., punito solo con la pena pecuniaria della multa da 1.000 a 5.000 euro, la pena di 1 mese di reclusione.

Deduce che, come stabilito da questa Corte, l'aumento di pena a titolo di continuazione, non necessariamente deve essere realizzato mediante una porzione di pena omogenea, ma attraverso una integrazione della pena stabilita per la violazione principale.

Peraltro, l'art. 81, terzo comma, cod. pen. nello stabilire che la pena per la continuazione non può essere superiore alla pena che sarebbe applicabile in caso di concorso materiale tra i reati, fissa un limite di carattere quantitativo e qualitativo e la norma sarebbe violata nel caso di trasformazione della pena pecuniaria prevista per il reato satellite in una quota di pena detentiva da infliggere in aumento della pena stabilita per reato più grave. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo con il quale non si denuncia espressamente l'illegalità della pena, ma ci si limita a contestare il criterio adottato dal giudice, evidenziando che per il reato di cui all'art. 342 cod. pen., punito con la sola pena pecuniaria della multa, è stata applicata in aumento, a titolo di continuazione, una quota di pena detentiva.

2. Nessuna violazione di legge è riscontrabile nel caso di specie né una lesione degli interessi del ricorrente, avendo il giudice fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751).Nella stessa linea si è affermato che non viola il principio di legalità della pena l'aumento a titolo di continuazione della pena detentiva —prevista per il reato base •-• in presenza di reati-satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 49865 del 14/09/2018, G., Rv. 274375, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva aumentato, avuto riguardo al reato base di atti persecutori, la pena di un mese di reclusione a titolo di continuazione per tre episodi di lesioni lievi).

Ne deriva che nel caso di specie la pena è stata correttamente determinata, avuto riguardo alla struttura unitaria della pena nel reato continuato, nel rispetto del principio di legalità della pena integrato dal favor rei, rispettando il genere della pena pecuniaria prevista per il reato satellite e applicando l'aumento della pena base secondo il metodo di computo indicato dalle Sezioni Unite nella sentenza prima indicata ovvero effettuando l'aumento in due fasi, dapprima, come pena detentiva sulla pena detentiva del reato base e, successivamente, mediante ragguaglio a pena pecuniaria di tale aumento.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1977 avverso la sentenza del 15/12/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato all'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata di mesi otto di reclusione per i reati riuniti di cui agli artt. 342 cod. pen., 61 n. 10, 585, terzo comma, cod. pen. e 56-336 cod. pen. rispettivamente contestati ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, così determinata: ritenuto più grave il reato di cui al capo 3), pena base mesi 10 di reclusione, aumentata a titolo di continuazione con il capo 1) di 1 mese di reclusione e di un ulteriore mese di reclusione per il capo 2) per un totale di 1 anno di reclusione, pena ridotta per il rito a mesi 8 di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di 7.200 euro di multa, calcolata nella misura di 30,00 euro al giorno per 240 giorni. Con unico motivo denuncia la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. per avere il giudice applicato in relazione al reato di cui all'art. 342 cod. pen., punito solo con la pena pecuniaria della multa da 1.000 a 5.000 euro, la pena di 1 mese di reclusione. Deduce che, come stabilito da questa Corte, l'aumento di pena a titolo di continuazione, non necessariamente deve essere realizzato mediante una porzione di pena omogenea, ma attraverso una integrazione della pena stabilita per la violazione principale. Peraltro, l'art. 81, terzo comma, cod. pen. nello stabilire che la pena per la continuazione non può essere superiore alla pena che sarebbe applicabile in caso di concorso materiale tra i reati, fissa un limite di carattere quantitativo e qualitativo e la norma sarebbe violata nel caso di trasformazione della pena pecuniaria prevista per il reato satellite in una quota di pena detentiva da infliggere in aumento della pena stabilita per reato più grave. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo con il quale non si denuncia espressamente l'illegalità della pena, ma ci si limita a contestare il criterio adottato dal giudice, evidenziando che per il reato di cui all'art. 342 cod. pen., punito con la sola pena pecuniaria della multa, è stata applicata in aumento, a titolo di continuazione, una quota di pena detentiva. 2. Nessuna violazione di legge è riscontrabile nel caso di specie né una lesione degli interessi del ricorrente, avendo il giudice fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751).Nella stessa linea si è affermato che non viola il principio di legalità della pena l'aumento a titolo di continuazione della pena detentiva —prevista per il reato base •-• in presenza di reati-satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 49865 del 14/09/2018, G., Rv. 274375, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva aumentato, avuto riguardo al reato base di atti persecutori, la pena di un mese di reclusione a titolo di continuazione per tre episodi di lesioni lievi). Ne deriva che nel caso di specie la pena è stata correttamente determinata, avuto riguardo alla struttura unitaria della pena nel reato continuato, nel rispetto del principio di legalità della pena integrato dal favor rei, rispettando il genere della pena pecuniaria prevista per il reato satellite e applicando l'aumento della pena base secondo il metodo di computo indicato dalle Sezioni Unite nella sentenza prima indicata ovvero effettuando l'aumento in due fasi, dapprima, come pena detentiva sulla pena detentiva del reato base e, successivamente, mediante ragguaglio a pena pecuniaria di tale aumento. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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