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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 02986/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorson. 11651/2023 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – avverso l’ordinanza n. 8450 /20 2 3 d e l la C orte d i Cassazione pubblicata in data 24/03/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 4.772, 24, a titolo di compenso per una serie di interventi e riparazioni eseguite su tre veicoli, due di proprietà del convenuto euno di proprietà del figlio, nonché di € 3.598,54 a titolo di Revocazione– Rinuncia ricorso rimborso di quanto anticipato per il costo dei ricambi acquistati.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che l’attività lavorativa era stata realizzata contra legem, poiché svolta in dispregio, oltre che dell’art. 5 della l. n. 122/1992, anche della normativa di settore contenuta nella norma di cui all’art. 5 della legge quadro per l’artigianato n. 443 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; eccepì, inoltre, di aver provveduto al pagamento delle prestazioni. 2.Con sentenza n. 3214/2018, il Tribunale di Lecce rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte di appello di Lecce, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 2.800,00, ritenendo che non vi fosse la prova dell’ulteriore importo richiesto.

3. Propose ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Resistette con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laCassazione rigettò il ricorso.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce l’errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa la Corte allorquando non ha tenuto conto del fatto decisivo, la cui verità era positivamente stabilita, rappresentato dall’avvenuto svolgimento da parte dello Scrimieri dell’attività di meccanico in dispregio delle norme che impongono a tale categoria professionale una qualificazione a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della tutela dell’ambiente.

2. Con nota congiunta del 20.8.2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]), da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, premesso che è cessata la materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo, hanno dichiarato di rinunciare, rispettivamente, al ricorso e al controricorso, chiedendo che venga dichiarato estinto il giudizio.

L’atto di rinuncia è stato altresì sottoscritto dai difensori delle parti (quello dei ricorrenti sulla base di una procura speciale ad hoc) per autentica e accettazione.

2.1. Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stati osservati tutti i requisitidi cui all’art. 390 c.p.c.

In base all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, in quanto alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.

"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio.

Cosìdeciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorson. 11651/2023 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – avverso l’ordinanza n. 8450 /20 2 3 d e l la C orte d i Cassazione pubblicata in data 24/03/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 4.772, 24, a titolo di compenso per una serie di interventi e riparazioni eseguite su tre veicoli, due di proprietà del convenuto euno di proprietà del figlio, nonché di € 3.598,54 a titolo di Revocazione– Rinuncia ricorso rimborso di quanto anticipato per il costo dei ricambi acquistati. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che l’attività lavorativa era stata realizzata contra legem, poiché svolta in dispregio, oltre che dell’art. 5 della l. n. 122/1992, anche della normativa di settore contenuta nella norma di cui all’art. 5 della legge quadro per l’artigianato n. 443 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; eccepì, inoltre, di aver provveduto al pagamento delle prestazioni. 2.Con sentenza n. 3214/2018, il Tribunale di Lecce rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte di appello di Lecce, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 2.800,00, ritenendo che non vi fosse la prova dell’ulteriore importo richiesto. 3. Propose ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Resistette con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laCassazione rigettò il ricorso. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce l’errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa la Corte allorquando non ha tenuto conto del fatto decisivo, la cui verità era positivamente stabilita, rappresentato dall’avvenuto svolgimento da parte dello Scrimieri dell’attività di meccanico in dispregio delle norme che impongono a tale categoria professionale una qualificazione a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della tutela dell’ambiente. 2. Con nota congiunta del 20.8.2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]), da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, premesso che è cessata la materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo, hanno dichiarato di rinunciare, rispettivamente, al ricorso e al controricorso, chiedendo che venga dichiarato estinto il giudizio. L’atto di rinuncia è stato altresì sottoscritto dai difensori delle parti (quello dei ricorrenti sulla base di una procura speciale ad hoc) per autentica e accettazione. 2.1. Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stati osservati tutti i requisitidi cui all’art. 390 c.p.c. In base all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, in quanto alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consig
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