CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 38202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 settembre del 2021 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Roma emessa il 10 giugno del 2014 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore prima della proposizione del ricorso.ko, 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.09.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERik SECONDA SEZIONE