CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 53-Q [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, il 03/10/2022, aveva respinto la richiesta di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni 30 di reclusione per omicidio, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altro. Nell'impugnata ordinanza, confermativa della decisione di rigetto, si è valorizzata l'estrema gravità dei reati commessi e la circostanza che la documentazione penitenziaria riporti un'osservazione ancora in corso; si sottolinea inoltre come, sulla base delle informazioni degli Uffici requirenti, non sia evincibile alcun cenno di revisione critica rispetto al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico. Quanto alla circostanza dedotta dal reclamante, ossia che la relazione di sintesi lo considera maturo per le ipotesi premiali, osserva il Tribunale che tale elemento «ha un rilevo ancora limitato poiché la previsione dei permessi-premio nel precedente programma di trattamento non era stata approvata dal Magistrato di sorveglianza e quella del programma attuale non risulta essere stata ancorai approvata». Conclude il Tribunale che occorre procedere con gradualità prima di concedere un beneficio che comporta la reimmissione in ambiente libero. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 30 ter Ord. pen., e vizio di motivazione. 2.1. Il ricorrente si duole del fatto che nel giudizio di pericolosità formulato dal Tribunale non si fosse tenuto conto della lunga carcerazione patita (circ:a 20 anni) e delle condizioni di salute del Russo, fondandosi esclusivamente sulla gravità dei fatti commessi in epoca assai risalente, e nell'ambito di un contesto familiare dal quale egli è escluso da tempo; si rimarca infatti come il ricorrente sia del tutto estraneo alle dinamiche delinquenziali dei figli, e che il permesso premio veniva richiesto presso la figlia, incensurata ed estranea a qualunque compagine criminale, in merito alla quale le informative dei Carabinieri di Bareggio erano positive. Quanto alla riscontrata lacuna nel processo di revisione critica del condannato, osserva la Difesa come tale considerazione non solo non sia supportata da elementi concreti, ma collida totalmente con quanto riportato nella relazione comportamentale del 17 novembre 2023, da cui invece emergeva la consapevolezza in capo al Russo del disvalore sociale di tutti i reati commessi nella loro totalità. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. L'istituto del permesso premio si caratterizza per la portata più ampia rispetta al permesso di "necessità" e tende a una più duttile caratterizzazione dell'esecuzione della pena detentiva, attraverso la valorizzazione del suo significato premiale e del particolare tipo di esperienza che lo contraddistingue, che risultano parte integrante del programma di trattamento (art. 30-ter comma 3 legge 26 luglio 1975, n. 354), affiancandosi alla funzione premiale in senso proprio altra di valenza schiettamente special-preventiva (Corte. cost. 95/227 e 95/504), funzioni che tendono sinergicannente alla finalità rieducativa, cui l'istituto non risulta affatto estraneo. Infatti, ai fini della concessione del permesso premio, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, c:he corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608). Con specifico riguardo al requisito dell'assenza di pericolosità sociale, tale verifica richiede maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173). 1.2. Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno ritenuto, con argomentare logico e osservante dei principi informatori della materia, come l'osservazione del detenuto fosse ancora in corso, richiamando il principio di gradualità. Tale interpretazione del requisito dell'assenza di pericolosità sociale non è contraria alla vigente normativa ed alla sua esegesi di legittimità, di cui invece l'impugnata ordinanza correttamente segue i dettami laddove afferma che non è sufficiente la regolare condotta carceraria, argomento ritenuto condivisibilmente recessivo rispetto alla circostanza che «la revisione critica della devianza sembra appena iniziata e necessita di un più profondo lavoro di introspezione e di riflessione psicologica, apparendo ancora insufficiente il riesame profondo della sua condotta criminale, di quanto essa abbia influenzato la sua vita e quella di tante altre persone». Gli ulteriori dati valorizzati nel ricorso non contraddicono la decisione negativa allo stato degli atti: invero, i progressi trattannentali e l'intrapreso cammino autocritico devono assurgere ad un certo grado di pregnanza per incidere concretamente sulla valutazione di assenza di pericolosità sociale, e così giustificare il graduale reinserimento del detenuto in ambiente libero. 2. Ne discende il rigetto del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente