CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 04506/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Fatto commesso il 28/1/2010. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione dell'art. 125 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto; 2. Violazione dell'art. 125 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ricostruzione del comportamento serbato dal pedone investito 3. Violazione dell'art. 125 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione del reato. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo e secondo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che le deduzioni aventi ad oggetto l'intervenuta prescrizione del reato sono destituite di fondamento: per effetto del regime introdotto dalla legge 251/2005, applicabile al caso in esame in ragione dell'epoca del commesso reato, in base alla previsione normativa di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., i termini di cui al primo comma del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; ne consegue che il termine massimo di prescrizione della fattispecie che occupa, punito con pena massima di anni sette di reclusione, è pari ad anni 17 e mesi 6, non ancora decorsi (cfr. Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Rv. 283488 - 01:"Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordici anni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi"). Né rileva il fatto che siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, le quali, in base al regime introdotto dalla legge 251/2005 non sono suscettibili di incidere sulla prescrizione del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il