CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. R.G.N.: 16740 /20 19 dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere C.C.: 10 / 4 /2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16740– 20 19 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Pelagio I Papa , n. 10 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO delle [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI – c . f . 97099470581– [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario pro tempore. INTIMATI avverso la sentenza n. 1771/2018della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 aprile 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato in data 14.5.2019 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno ( Salerno , corso [OSCURATO:PERSONA], n. 58); ritenutoche, in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A.,è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima (cfr. Cass. sez. un. (ord. interl.) 15.1.2015, n. 608); P.Q.M. dispone farsi luogo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla rinnovazione della notifica del ricorso a questa Corte presso l’Avvocatura generale dello Stato; rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 10aprile 2024. Lapresidente dott. [OSCURATO:PERSONA]