CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2021 (dep. il 19 maggio 2021) la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, a seguito del gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] ANGELINI, per quel che qui rileva, ha riformato la pronuncia in data 23 settembre 2019 del Tribunale di Taranto, riqualificando il fatto di cui al capo b) della rubrica - originariamente contestato sub specie dell'art. 699, comma 2, cod. pen. - ai sensi dell'art. 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110; ha escluso l'aumento per la recidiva contestata; e ha rideterminato la complessiva pena inflitta in anno uno e giorni venti di reclusione, confermando la sentenza gravata, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. di cui al capo a) della rubrica oltre che per la violazione di cui all'art. 4 I. n. 110/1975 di cui al capo c) della rubrica. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale e in particolare degli artt. 495 e 496 cod. pen., adducendo che la condotta descritta al capo a) della rubrica sarebbe stata erroneamente qualificata ai sensi dell'art. 495 cod. pen. invece che ai sensi dell'art. 496 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 4, comma 2, I. n. 110/1975 e il vizio di motivazione, in relazione alla giustificazione da parte dell'imputato del porto in luogo pubblico dei coltelli in imputazione. 2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 62 -bis e 133 cod. pen. e degli artt. 27 Cost. e 6 Carta E.D.U. e il vizio di motivazione, in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo a), si è dedotto che il fatto dell'imputato sarebbe stato erroneamente sussunto nell'art. 495 cod. pen. piuttosto che nell'art. 496 cod. pen. Ad avviso della difesa: - il Giudice di secondo grado ha ravvisato l'ipotesi di cui all'art. 495 cit. perché avrebbe erroneamente ritenuto che le false generalità fornite ai militari operanti da parte dell'imputato fossero comprensive anche della data di nascita oltre che del nome di battesimo; - tuttavia, l'elemento distintivo tra i reati contemplati dagli artt. 495 e 496 cod. pen. sarebbe da individuarsi nella «interrogazione» del reo da parte del pubblico ufficiale, requisito proprio soltanto dell'ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen., che nel caso di specie pacificamente ricorre (come risulta dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria Domenico SISTO); in altri termini, le false attestazioni rese al pubblico ufficiale spontaneamente integrerebbero il più grave delitto di cui all'art. 495 cit., quelle invece rese in risposta a una domanda specifica configurerebbero il meno grave delitto previsto dall'art. 496 cit.; - tale interpretazione sarebbe implicitamente confermata dall'eliminazione dell'attenuante prevista nell'originaria formulazione dell'ultimo comma dell'art. 495 cod. pen.; - dunque, il motivo di gravame formulato sul punto sarebbe stato disatteso erroneamente e sulla scorta di richiami giurisprudenziali relativi alla formulazione dell'art. 495 cit. anteriore alla legge 125/2008; tanto che in casi analoghi al presente, il Giudice di legittimità ha ravvisato il meno grave reato di cui all'art. 496 cit., la cui pena edittale consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La difesa ha, infine, chiesto la rimessione della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, assumendo che ricorra un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione delle norme incriminatrici in discorso. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito - anche dopo la novella della norma incriminatrice (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b -ter), decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modìf. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) - che la fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. è «configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato (Sez. 5, n. 4420 del 04/12/2007 - dep. 2008, Durastanti, Rv. 238343)», laddove il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. è «integrato [...] in relazione ad attestazioni preordinate a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo appunto novellato, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010 - dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707; conf. Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 - dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 - dep. 2015, Cantini, Rv. 262667; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324)» (Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Tarascio, Rv. 275489 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01). Nel caso in esame, risulta che l'imputato - sottoposto controllo e perquisizione dai Carabinieri (cui ha fatto seguito un sequestro) - ha fornito false generalità agli operanti che stavano stilando gli atti pubblici relativi all'attività compiuta (rappresentando loro di chiamarsi Marco ANGELINI ed indicando una data di nascita diversa dalla propria). Ragion per cui il fatto dell'imputato è stato correttamente qualificato dai Giudici di merito, in ossequio ai princìpi posti da questa Corte. Non occorre dilungarsi per evidenziare come la difesa abbia assunto in maniera del tutto apodittica che sul punto ricorra un contrasto giurisprudenziale. 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha addotto l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 2, I. n. 110/1975, poiché nel caso di specie il porto dei coltelli fuori dall'abitazione era giustificata dalle esigenze lavorative dell'imputato, il quale svolge attività di fruttivendolo come da lui dichiarato nell'immediatezza e come documentato dalla difesa nel corso del giudizio di gravame. La Corte di appello avrebbe, invece, disatteso tale giustificazione, rilevando non solo che la documentazione prodotta fosse inconferente rispetto ai fatti accaduti tre anni prima ma soprattutto che nessuna attualità potesse attribuirsi al porto di coltelli alle 01:00 della notte rispetto ad un'attività meramente presunta della quale non vi era traccia all'interno del veicolo. Tuttavia:- la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che giustificato motivo rilevante ai sensi della norma citata deve intendersi quello espresso immediatamente dal portatore del coltello all'atto del controllo, perché riferibile all'attualità e suscettibile di immediata verifica; - nel caso di specie, la disponibilità del coltello era «compatibile con l'asta dei mercati generali dell'ortofrutta all'alba» e non potrebbe imputarsi all'ANGELINI il mancato compimento da parte della polizia giudiziaria di ulteriori e più specifiche verifiche relative alla sua attività di fruttivendolo; - in ogni caso, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per il porto dei coltelli anche in virtù del principio del favor rei, poiché dagli atti del processo non risulta che egli non fosse un fruttivendolo. 2.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato, oltre che versato in fatto. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che: - «il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019 - dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 - 01; conf. Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 41098 del 23/09/2004, Caruso, Rv. 230630 - 01: «non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il reato di cui all'art. 4, comma secondo, Legge n. 110 del 1975 (porto ingiustificato delle cosiddette armi improprie), qualora il porto di un coltello, fuori dalla propria abitazione, sia destinato a tagliare una modica quantità di hashish, acquistata per uso esclusivamente personale, in quanto l'illecito acquisto di sostanze stupefacenti, per uso personale, è tuttora soggetto a sanzione amministrativa»); - «il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile dì una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 4696 del 14/01/1999, Zagaria, Rv. 213023 - 01: «il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata»; e Sez. 1, n. 41098/2004, cit.). Nel caso in esame la Corte di appello: - pur tenendo conto dì quanto rappresentato dall'imputato agli operanti, ha escluso che vi fossero elementi che permettessero di affermare che il porto dei coltelli fosse giustificato, rimarcando il difetto di alcuna traccia all'interno del veicolo dell'imputato, nel quale erano custoditi i coltelli, che consentisse di correlarne la disponibilità, nel momento in cui è stato sottoposto a controllo dai militari (in particolare, alle ore 1.00 del mattino), all'attività _ lavorativa di fruttivendolo; ed ha rilevato che l'unica correlazione possibile potesse ravvisarsi rispetto alla sostanza stupefacente di tipo hashish che l'ANGELINI pure deteneva, osservando che essa tuttavia non avrebbe consentito di qualificare lecito il porto dei coltelli; - e ha negato che potesse attribuirsi rilevanza alta documentazione offerta in giudizio, rilevando la distanza cronologica (di tre anni) rispetto al fatto. In tal modo, i Giudici di secondo grado hanno rigettato il gravame mediante un'argomentazione con evidenza conforme al diritto, nonché logica e congrua, non essendo stato neppure addotto un travisamento della prova, che non può essere sindacata in questa sede di legittimità per il tramite di un diverso apprezzamento dei predetti elementi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la decisione di secondo grado perché avrebbe escluso le circostanze attenuanti generiche unicamente sulla scorta dei precedenti dell'ANGELINI, senza valorizzare i numerosi elementi positivi presenti, quali la collaborazione e la resipiscenza dell'imputato nell'immediatezza del fatto, la sua personalità (trattandosi di soggetto che svolge attività lavorativa, come fruttivendolo) e il suo contegno post delictum, la lieve intensità del dolo, l'esiguità del danno e la modesta offensività del reato (in ragione dei quali la pena base è stata determinata nel minimo edittale), il minimo aumento per la continuazione e l'esclusione nel recidiva. Inoltre, ad avviso della difesa, la motivazione sarebbe contraddittoria poiché la Corte, in forza delle medesime ragioni per cui ha escluso la recidiva, avrebbe potuto concedere le circostanze attenuanti generiche. 3.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato e versato in fatto. In tema di attenuanti generiche: - «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); - «l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva» (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, valutando negativamente al personalità dell'imputato alla luce dei suoi precedenti penali; tuttavia, ha escluso la recidiva alla luce della collocazione del tempo di tali pregiudizi e rilevando l'eterogeneità di violazioni eterogenee rispetto a quelle in contestazione, perciò negando che queste ultimo fossero manifestazione della medesima pericolosità sociale già espressa dall'ANGELINI. Si tratta di un apprezzamento di merito per nulla illogico che non può essere qui sindacato, a fortiori sulla scorta di un diversa valutazione degli elementi addotti dalla difesa. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali