Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 10975/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsicon rinvio la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 14 luglio 2025,confermava quella del Tribunale di Milano che, per quel che qui rileva, avevaaccertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarottacontestatigli in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta diun unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 601,comma 3, cod. proc. pen. rappresentando come la Corte di appello sia incorsa inuna nullità che incide sulla sentenza qui impugnata.In particolare, alla prima udienza del 6 giugno 2025 la Corte territoriale ebbead accertare – accogliendo l’eccezione difensiva - il mancato rispetto del terminedilatorio rispetto alla notifica all’imputato, intervenuta in data 13 maggio 2025.Differita l’udienza al 14 luglio 2025, la Corte di appello faceva decorrere dallanotifica del 13 maggio 2025 all’udienza di rinvio il termine dilatorio previstodall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente che il termine dilatorio doveva decorrere per intero dallaudienza di rinvio alla successiva udienza, il che non è accaduto, integrandosi cosìla nullità.4.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Va premesso che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.,introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cheindividua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, èapplicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez.U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 01).Nel caso in esame l’atto di appello è successivo a tale data e pertanto iltermine dilatorio di quaranta giorni trovava applicazione.Tanto premesso - accedendo agli atti questa Corte la deduzione di error inprocedendo - effettivamente la notifica del decreto di citazione in appelloall’imputato interveniva in data 13 maggio 2025 e, dunque, senza rispetto deltermine dilatorio di quaranta giorni rispetto all’udienza del 6 giugno 2025, comeritenuto correttamente dalla Corte di appello.A seguito del rinvio all’udienza del 14 luglio 2025, però, il termine di quarantagiorni andava garantito non, come ha ritenuto la Corte territoriale, dalla data dellaoriginaria notifica (13 maggio 2025), bensì dalla data dell’udienza di rinvio, vale adire dal 6 giugno 2025.

Il termine di quaranta giorni non è stato assicurato,essendo quello decorso pari a 37 giorni liberi (sulla necessità che si tratti di giorniliberi, cfr. Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01, fra le altre).Per altro, la difesa all’udienza del 14 luglio 2025 ha ritualmente eccepito lanullità, cosicché alcuna sanatoria è intervenuta.La fondatezza della doglianza è attestata dal consolidato orientamento per ilquale, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto dicitazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorioper comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità siverifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza,concedendo per intero il nuovo termine (cfr. Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S.,Rv. 288043 – 01; esclude esplicitamente la cumulabilità dei termini, Sez. 3, n.48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01; conf.: N. 40897 del 2012 Rv.255005 - 01, N. 19744 del 2013 Rv. 257643 - 01, N. 30075 del 2010 Rv. 247908- 01, N. 2954 del 2010 Rv. 245844 – 01).Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata contrasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10975/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 98/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsicon rinvio la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 14 luglio 2025,confermava quella del Tribunale di Milano che, per quel che qui rileva, avevaaccertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarottacontestatigli in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta diun unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 601,comma 3, cod. proc. pen. rappresentando come la Corte di appello sia incorsa inuna nullità che incide sulla sentenza qui impugnata.In particolare, alla prima udienza del 6 giugno 2025 la Corte territoriale ebbead accertare – accogliendo l’eccezione difensiva - il mancato rispetto del terminedilatorio rispetto alla notifica all’imputato, intervenuta in data 13 maggio 2025.Differita l’udienza al 14 luglio 2025, la Corte di appello faceva decorrere dallanotifica del 13 maggio 2025 all’udienza di rinvio il termine dilatorio previstodall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente che il termine dilatorio doveva decorrere per intero dallaudienza di rinvio alla successiva udienza, il che non è accaduto, integrandosi cosìla nullità.4.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Va premesso che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.,introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cheindividua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, èapplicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez.U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 01).Nel caso in esame l’atto di appello è successivo a tale data e pertanto iltermine dilatorio di quaranta giorni trovava applicazione.Tanto premesso - accedendo agli atti questa Corte la deduzione di error inprocedendo - effettivamente la notifica del decreto di citazione in appelloall’imputato interveniva in data 13 maggio 2025 e, dunque, senza rispetto deltermine dilatorio di quaranta giorni rispetto all’udienza del 6 giugno 2025, comeritenuto correttamente dalla Corte di appello.A seguito del rinvio all’udienza del 14 luglio 2025, però, il termine di quarantagiorni andava garantito non, come ha ritenuto la Corte territoriale, dalla data dellaoriginaria notifica (13 maggio 2025), bensì dalla data dell’udienza di rinvio, vale adire dal 6 giugno 2025.

Il termine di quaranta giorni non è stato assicurato,essendo quello decorso pari a 37 giorni liberi (sulla necessità che si tratti di giorniliberi, cfr. Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01, fra le altre).Per altro, la difesa all’udienza del 14 luglio 2025 ha ritualmente eccepito lanullità, cosicché alcuna sanatoria è intervenuta.La fondatezza della doglianza è attestata dal consolidato orientamento per ilquale, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto dicitazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorioper comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità siverifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza,concedendo per intero il nuovo termine (cfr. Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S.,Rv. 288043 – 01; esclude esplicitamente la cumulabilità dei termini, Sez. 3, n.48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01; conf.: N. 40897 del 2012 Rv.255005 - 01, N. 19744 del 2013 Rv. 257643 - 01, N. 30075 del 2010 Rv. 247908- 01, N. 2954 del 2010 Rv. 245844 – 01).Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata contrasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Appello di MilanoCosì deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Appello di MilanoCosì deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsicon rinvio la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.  La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 14 luglio 2025,confermava quella del Tribunale di Milano che, per quel che qui rileva, avevaaccertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarottacontestatigli in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]2.  Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta diun unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.  Il motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 601,comma 3, cod. proc. pen. rappresentando come la Corte di appello sia incorsa inuna nullità che incide sulla sentenza qui impugnata.In particolare, alla prima udienza del 6 giugno 2025 la Corte territoriale ebbead accertare – accogliendo l’eccezione difensiva - il mancato rispetto del terminedilatorio rispetto alla notifica all’imputato, intervenuta in data 13 maggio 2025.Differita l’udienza al 14 luglio 2025, la Corte di appello faceva decorrere dallanotifica del 13 maggio 2025 all’udienza di rinvio il termine dilatorio previstodall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente che il termine dilatorio doveva decorrere per intero dallaudienza di rinvio alla successiva udienza, il che non è accaduto, integrandosi cosìla nullità.4.  Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Va premesso che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.,introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cheindividua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, èapplicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez.U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 01).Nel caso in esame l’atto di appello è successivo a tale data e pertanto iltermine dilatorio di quaranta giorni trovava applicazione.Tanto premesso - accedendo agli atti questa Corte la deduzione di error inprocedendo - effettivamente la notifica del decreto di citazione in appelloall’imputato interveniva in data 13 maggio 2025 e, dunque, senza rispetto deltermine dilatorio di quaranta giorni rispetto all’udienza del 6 giugno 2025, comeritenuto correttamente dalla Corte di appello.A seguito del rinvio all’udienza del 14 luglio 2025, però, il termine di quarantagiorni andava garantito non, come ha ritenuto la Corte territoriale, dalla data dellaoriginaria notifica (13 maggio 2025), bensì dalla data dell’udienza di rinvio, vale adire dal 6 giugno 2025. Il termine di quaranta giorni non è stato assicurato,essendo quello decorso pari a 37 giorni liberi (sulla necessità che si tratti di giorniliberi, cfr. Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01, fra le altre).Per altro, la difesa all’udienza del 14 luglio 2025 ha ritualmente eccepito lanullità, cosicché alcuna sanatoria è intervenuta.La fondatezza della doglianza è attestata dal consolidato orientamento per ilquale, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto dicitazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorioper comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità siverifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza,concedendo per intero il nuovo termine (cfr. Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S.,Rv. 288043 – 01; esclude esplicitamente la cumulabilità dei termini, Sez. 3, n.48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01; conf.: N. 40897 del 2012 Rv.255005 - 01, N. 19744 del 2013 Rv. 257643 - 01, N. 30075 del 2010 Rv. 247908- 01, N. 2954 del 2010 Rv. 245844 – 01).Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata contrasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10975/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 98/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsicon rinvio la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.  La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 14 luglio 2025,confermava quella del Tribunale di Milano che, per quel che qui rileva, avevaaccertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarottacontestatigli in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]2.  Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta diun unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.  Il motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 601,comma 3, cod. proc. pen. rappresentando come la Corte di appello sia incorsa inuna nullità che incide sulla sentenza qui impugnata.In particolare, alla prima udienza del 6 giugno 2025 la Corte territoriale ebbead accertare – accogliendo l’eccezione difensiva - il mancato rispetto del terminedilatorio rispetto alla notifica all’imputato, intervenuta in data 13 maggio 2025.Differita l’udienza al 14 luglio 2025, la Corte di appello faceva decorrere dallanotifica del 13 maggio 2025 all’udienza di rinvio il termine dilatorio previstodall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente che il termine dilatorio doveva decorrere per intero dallaudienza di rinvio alla successiva udienza, il che non è accaduto, integrandosi cosìla nullità.4.  Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Va premesso che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.,introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cheindividua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, èapplicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez.U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 01).Nel caso in esame l’atto di appello è successivo a tale data e pertanto iltermine dilatorio di quaranta giorni trovava applicazione.Tanto premesso - accedendo agli atti questa Corte la deduzione di error inprocedendo - effettivamente la notifica del decreto di citazione in appelloall’imputato interveniva in data 13 maggio 2025 e, dunque, senza rispetto deltermine dilatorio di quaranta giorni rispetto all’udienza del 6 giugno 2025, comeritenuto correttamente dalla Corte di appello.A seguito del rinvio all’udienza del 14 luglio 2025, però, il termine di quarantagiorni andava garantito non, come ha ritenuto la Corte territoriale, dalla data dellaoriginaria notifica (13 maggio 2025), bensì dalla data dell’udienza di rinvio, vale adire dal 6 giugno 2025. Il termine di quaranta giorni non è stato assicurato,essendo quello decorso pari a 37 giorni liberi (sulla necessità che si tratti di giorniliberi, cfr. Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01, fra le altre).Per altro, la difesa all’udienza del 14 luglio 2025 ha ritualmente eccepito lanullità, cosicché alcuna sanatoria è intervenuta.La fondatezza della doglianza è attestata dal consolidato orientamento per ilquale, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto dicitazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorioper comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità siverifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza,concedendo per intero il nuovo termine (cfr. Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S.,Rv. 288043 – 01; esclude esplicitamente la cumulabilità dei termini, Sez. 3, n.48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01; conf.: N. 40897 del 2012 Rv.255005 - 01, N. 19744 del 2013 Rv. 257643 - 01, N. 30075 del 2010 Rv. 247908- 01, N. 2954 del 2010 Rv. 245844 – 01).Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata contrasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Appello di MilanoCosì deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore       Il PresidenteP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Appello di MilanoCosì deciso il 20/01/2026Il Consigliere estensore       Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10975/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris