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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 36581/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 551/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18227/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava quella pronunciata il 20 dicembre 2021 dal locale Tribunale, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto in ordine alla contravvenzione prevista dall’art. 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi l’imputato – destinatario di avviso orale del Questore, ai sensi dell’art. 3, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36581/2025 Roma, lì, 10/11/2025 commi 1, 2 e 4, stesso d.lgs., per effetto di provvedimento divenuto definitivo – posto alla guida di un autoveicolo pur dopo l’intervenuta revoca della patente, ancorché determinata da causa diversa rispetto all’applicazione della misura di prevenzione.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, e formula a sostegno tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, sull’assunto, avente carattere assorbente, che il relativo reato non sarebbe configurabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, a fronte di condotta di guida da lui posta in essere dopo la definitiva sottoposizione a misura di prevenzione personale e dopo l’intervenuta revoca della patente, senza tuttavia che la revoca fosse dipesa dal sopraggiungere della misura.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in rapporto alla denegata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 157 segg. cod. pen., in rapporto al mancato rilievo della prescrizione a suo dire maturata in costanza del giudizio di appello.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Con sentenza n. 116 del 2024, antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga, a revoca intervenuta, alla guida di un veicolo a motore.

Quel che la Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con il principio di offensività, avente fondamento costituzionale, è l’incriminazione dello “status” di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta in una maggiore pericolosità o dannosità della condotta; ciò che, appunto, si verificava in applicazione della disposizione censurata, lì ove essa prevedeva come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidasse senza patente in quanto revocata, senza tuttavia che la revoca fosse direttamente conseguita all’applicazione della misura di prevenzione.

2. Mancando dunque, nel caso odierno, il necessario nesso di derivazione causale tra l’applicazione della misura di prevenzione e l’intervenuta revoca della patente di guida, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, previo assorbimento dei motivi di ricorso ulteriori.

All’adozione della statuizione di annullamento senza rinvio non è di ostacolo la circostanza che l’imputato non avesse contestato, nei motivi di appello, la penale responsabilità.

Il primo motivo di ricorso pone, infatti, questione che sarebbe stata rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., e di cui questa Corte è abilitata dunque a conoscere, alla stregua degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, stesso codice, indipendentemente dalla sua introduzione mediante l’atto di appello.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 551/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18227/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava quella pronunciata il 20 dicembre 2021 dal locale Tribunale, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto in ordine alla contravvenzione prevista dall’art. 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi l’imputato – destinatario di avviso orale del Questore, ai sensi dell’art. 3, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36581/2025 Roma, lì, 10/11/2025 commi 1, 2 e 4, stesso d.lgs., per effetto di provvedimento divenuto definitivo – posto alla guida di un autoveicolo pur dopo l’intervenuta revoca della patente, ancorché determinata da causa diversa rispetto all’applicazione della misura di prevenzione. 2. L’imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, e formula a sostegno tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, sull’assunto, avente carattere assorbente, che il relativo reato non sarebbe configurabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024, a fronte di condotta di guida da lui posta in essere dopo la definitiva sottoposizione a misura di prevenzione personale e dopo l’intervenuta revoca della patente, senza tuttavia che la revoca fosse dipesa dal sopraggiungere della misura. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in rapporto alla denegata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 157 segg. cod. pen., in rapporto al mancato rilievo della prescrizione a suo dire maturata in costanza del giudizio di appello. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Con sentenza n. 116 del 2024, antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga, a revoca intervenuta, alla guida di un veicolo a motore. Quel che la Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con il principio di offensività, avente fondamento costituzionale, è l’incriminazione dello “status” di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta in una maggiore pericolosità o dannosità della condotta; ciò che, appunto, si verificava in applicazione della disposizione censurata, lì ove essa prevedeva come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidasse senza patente in quanto revocata, senza tuttavia che la revoca fosse direttamente conseguita all’applicazione della misura di prevenzione. 2. Mancando dunque, nel caso odierno, il necessario nesso di derivazione causale tra l’applicazione della misura di prevenzione e l’intervenuta revoca della patente di guida, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, previo assorbimento dei motivi di ricorso ulteriori. All’adozione della statuizione di annullamento senza rinvio non è di ostacolo la circostanza che l’imputato non avesse contestato, nei motivi di appello, la penale responsabilità. Il primo motivo di ricorso pone, infatti, questione che sarebbe stata rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., e di cui questa Corte è abilitata dunque a conoscere, alla stregua degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, stesso codice, indipendentemente dalla sua introduzione mediante l’atto di appello. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]