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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 14261/2025

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ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sull’istanza di sospensione di sanzione disciplinare , di cui al ricorso n. 8751/25proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì; -intimato - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 22 marzo 2025 n. 68 il [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato all’avvocato ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.

Oggetto:disciplinare avvocati - istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sanzione disciplinare.

N.R.G.: 8751/25 Camera di consiglio del 27 maggio 2025 La sanzione venne inflitta per avere ritenuto l’incolpato responsabile di tre diverse condotte illecite: 1) avere incassato onorari professionali senza emettere fattura o rilasciare parcella; 2) avere rivolto ad un collega, all’interno del Tribunale, espressioni sconvenienti ed offensive; 3) avere apposto su un proprio fascicolo esibito in udienza, al fine di indicare le generalità d’una controparte di origine nigeriana, la sola parola “negro”, atto interpretato dal CNF come indice d’una volontà ingiuriosa.

2. L’incolpatoha impugnato per cassazione la suddetta sentenza, chiedendo contestualmente che ne fosse sospesa l’efficacia in via cautelare.

3. Il Consiglio dell’Ordine di Forlì non si è difeso.

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che l’istanza di sospensione - impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione - sia manifestamente infondata, come correttamente rilevato anche dal Pubblico Ministero.

Infatti: -) i motivi di ricorso non appaiono prima facie manifestamente fondati; -) i termini nei quali è prospettato il pericolo di danni irreversibili sono estremamente generici; -) a seguire la paradossale tesi del ricorrente (secondo cui la sospensione dovrebbe giustificarsi per il solo fatto che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato) si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesivadell’onorabilità del condannato.

N.R.G.: 8751/25 Camera di consiglio del 27 maggio 2025

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Consiglio dell’Ordine di Forlì svolto attività difensiva.

P.q.m. la Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta l’istanza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sull’istanza di sospensione di sanzione disciplinare , di cui al ricorso n. 8751/25proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì; -intimato - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 22 marzo 2025 n. 68 il [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato all’avvocato ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. Oggetto:disciplinare avvocati - istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sanzione disciplinare. N.R.G.: 8751/25 Camera di consiglio del 27 maggio 2025 La sanzione venne inflitta per avere ritenuto l’incolpato responsabile di tre diverse condotte illecite: 1) avere incassato onorari professionali senza emettere fattura o rilasciare parcella; 2) avere rivolto ad un collega, all’interno del Tribunale, espressioni sconvenienti ed offensive; 3) avere apposto su un proprio fascicolo esibito in udienza, al fine di indicare le generalità d’una controparte di origine nigeriana, la sola parola “negro”, atto interpretato dal CNF come indice d’una volontà ingiuriosa. 2. L’incolpatoha impugnato per cassazione la suddetta sentenza, chiedendo contestualmente che ne fosse sospesa l’efficacia in via cautelare. 3. Il Consiglio dell’Ordine di Forlì non si è difeso. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l’istanza di sospensione - impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d’impugnazione - sia manifestamente infondata, come correttamente rilevato anche dal Pubblico Ministero. Infatti: -) i motivi di ricorso non appaiono prima facie manifestamente fondati; -) i termini nei quali è prospettato il pericolo di danni irreversibili sono estremamente generici; -) a seguire la paradossale tesi del ricorrente (secondo cui la sospensione dovrebbe giustificarsi per il solo fatto che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato) si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesivadell’onorabilità del condannato. N.R.G.: 8751/25 Camera di consiglio del 27 maggio 2025 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Consiglio dell’Ordine di Forlì svolto attività difensiva. P.q.m. la Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta l’istanza d