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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 38113/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Livorno rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Pm del 10.02.3022, con la quale si disponeva la perquisizione della sede legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il predetto era legale rappresentante, e il sequestro probatorio della documentazione rinvenuta in relazione al reato di cui all'art. 6 I n.283/1962, con riferimento agli artt. 4 e 6 del d.lgs 179/2004, in virtù dei quali il miele "non deve avere sapore o odore anormali".

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce l'illegittimità del sequestro per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza e per mancata indicazione dei criteri di selezione del materiale vincolato.

Argomenta che il sequestro era illegittimo per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza in quanto costituente ablazione di una indiscriminata una massa di dati informatici senza alcuna previa selezione di essi e senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione; il Tribunale, nel rigettare l'istanza proposta, esprimeva una motivazione erronea, richiamando massime giurisprudenziali che non si attagliavano alla fattispecie concreta; il decreto di sequestro, inoltre, era sorretto da una mera clausola di stile ed aveva riguardato beni ed incartamenti non legati da nesso di pertinenzialità con la contestata contravvenzione.

Con il secondo motivo deduce l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, lamentando che il Tribunale non aveva espresso alcuna considerazione in ordine alle argomentazioni esposte da entrambi i difensori all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine al fumus commissi delicti ed al rapporto di prova 2338/2021, specificamente contestato dalla difesa in quanto contrassegnato dalla stessa PG come prove non accreditate da ACCREDIA.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, innanzitutto, osservato che sussiste l'interesse all'impugnazione, atteso che, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall' interesse alla restituzione della cosa, in quanto l' indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (cfr. Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Rv. 277314 - 01).

2. Deve, poi, osservarsi che i motivi di ricorso si risolvono, in sostanza, nella formulazione di rilievi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, come è noto, non è consentito proporre in questa sede, in quanto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Rv.239692;Sez.U, n.5876 del 28/01/2004, Rv.226710; Sez.5, n.43068 del 13/10/2009, Rv.245093; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Rv.269656).

3. Il Tribunale ha espresso diffusa motivazione in ordine alle censure qui riproposte, rimarcando come il decreto di sequestro impugnato conteneva una puntuale ed esaustiva ricostruzione delle risultanze investigative e degli elementi di fatto dai quale desumere la sussistenza del fumus commissi delicti nonchè la finalità probatoria e la documentazione da ricercare e sequestrare (quella relativa alla commercializzazione del prodotto e ad eventuali analisi effettuate sul prodotto), così risultando sussistenti i presupposti applicativi della misura ablativa reale (pag 2 e 3, dell'ordinanza impugnata).

Va ricordato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01).

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez 3, n. 3465 del 03/10/2019.dep.28/01/2020,Rv. 78542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016,.Rv.267007 - 01; Sez 3,n.15254 del 10/03/2015, Rv.263053 - 01 Rv.267007 - 01 Sez.3, n.15177 del 24/03/2011, Rv.250300 - 01).

4. Nè coglie nel segno l'eccepita violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza per indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, avendo il Tribunale disatteso tale eccezione con congrua motivazione conforme ai seguenti principio di diritto: è possibile disporre un sequestro "esteso" a condizione che sia chiaro ed esplicitato perché il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quello specifico caso - una inevitabile differente modulazione verosimilmente per la difficoltà di individuare nitidamente "ex ante" l'oggetto del sequestro o in ragione della natura del bene che si intende sequestrare (sul tema, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898); in tema di acquisizione della prova, l'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicchè, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez.6, n. 53168 del 11/11/2016,Rv. 268489 - 01).

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Livorno rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Pm del 10.02.3022, con la quale si disponeva la perquisizione della sede legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il predetto era legale rappresentante, e il sequestro probatorio della documentazione rinvenuta in relazione al reato di cui all'art. 6 I n.283/1962, con riferimento agli artt. 4 e 6 del d.lgs 179/2004, in virtù dei quali il miele "non deve avere sapore o odore anormali". 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce l'illegittimità del sequestro per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza e per mancata indicazione dei criteri di selezione del materiale vincolato. Argomenta che il sequestro era illegittimo per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza in quanto costituente ablazione di una indiscriminata una massa di dati informatici senza alcuna previa selezione di essi e senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione; il Tribunale, nel rigettare l'istanza proposta, esprimeva una motivazione erronea, richiamando massime giurisprudenziali che non si attagliavano alla fattispecie concreta; il decreto di sequestro, inoltre, era sorretto da una mera clausola di stile ed aveva riguardato beni ed incartamenti non legati da nesso di pertinenzialità con la contestata contravvenzione. Con il secondo motivo deduce l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, lamentando che il Tribunale non aveva espresso alcuna considerazione in ordine alle argomentazioni esposte da entrambi i difensori all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine al fumus commissi delicti ed al rapporto di prova 2338/2021, specificamente contestato dalla difesa in quanto contrassegnato dalla stessa PG come prove non accreditate da ACCREDIA. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, innanzitutto, osservato che sussiste l'interesse all'impugnazione, atteso che, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall' interesse alla restituzione della cosa, in quanto l' indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (cfr. Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Rv. 277314 - 01). 2. Deve, poi, osservarsi che i motivi di ricorso si risolvono, in sostanza, nella formulazione di rilievi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, come è noto, non è consentito proporre in questa sede, in quanto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Rv.239692;Sez.U, n.5876 del 28/01/2004, Rv.226710; Sez.5, n.43068 del 13/10/2009, Rv.245093; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Rv.269656). 3. Il Tribunale ha espresso diffusa motivazione in ordine alle censure qui riproposte, rimarcando come il decreto di sequestro impugnato conteneva una puntuale ed esaustiva ricostruzione delle risultanze investigative e degli elementi di fatto dai quale desumere la sussistenza del fumus commissi delicti nonchè la finalità probatoria e la documentazione da ricercare e sequestrare (quella relativa alla commercializzazione del prodotto e ad eventuali analisi effettuate sul prodotto), così risultando sussistenti i presupposti applicativi della misura ablativa reale (pag 2 e 3, dell'ordinanza impugnata). Va ricordato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01). Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez 3, n. 3465 del 03/10/2019.dep.28/01/2020,Rv. 78542 - 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016,.Rv.267007 - 01; Sez 3,n.15254 del 10/03/2015, Rv.263053 - 01 Rv.267007 - 01 Sez.3, n.15177 del 24/03/2011, Rv.250300 - 01). 4. Nè coglie nel segno l'eccepita violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza per indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, avendo il Tribunale disatteso tale eccezione con congrua motivazione conforme ai seguenti principio di diritto: è possibile disporre un sequestro "esteso" a condizione che sia chiaro ed esplicitato perché il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quello specifico caso - una inevitabile differente modulazione verosimilmente per la difficoltà di individuare nitidamente "ex ante" l'oggetto del sequestro o in ragione della natura del bene che si intende sequestrare (sul tema, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898); in tema di acquisizione della prova, l'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicchè, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez.6, n. 53168 del 11/11/2016,Rv. 268489 - 01). 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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