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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 37677/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15128/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -RICORRENTE E [OSCURATO:PERSONA]- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, domiciliato in Roma, via dei Gracchi 187, presso ,lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; -CONTRORICORRENTE E [OSCURATO:PERSONA]- avverso DECRETO di TRIBUNALE RAGUSA n. 7180/2015 depositat o il22/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per quattro mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa, contro il decreto del 22 aprile 2015 con cui il Tribunale di Ragusa, provvedendo in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo spiegata dall’odierna ricorrente, ha ammesso quest’ultima al passivo della società per importi di € 675.568,39 in privilegio e € 149.424,81 in chirografo, denegando l’ammissione in relazione alle somme portate da tre cartelle esattoriali, numero 29720080021787947 per importo iscritto di € 53.111,03, numero 29720100017030858 per importo iscritto di € 658,55, e numero 29720110006137511 per importo iscritto di € 175,59.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un mezzo resistito da controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione delle norme sulla giurisdizione, ai sensi dell’articolo 360, numero 1, c.p.c., in relazione agli articoli 37 c.p.c., 88 del d.p.r. numero 602 del 1973 e 2 del decreto legge numero 546 del 1992.

Il secondo mezzo denuncia Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 21 del decreto legge numero 546 del 1992.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o errata applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c. in relazione all’articolo 2969 c.c.

Il quarto mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360, numero 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso va accolto.

I quattro motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono difatti manifestamente fondati.

La vicenda oggetto del contendere, per quanto rileva, è la seguente.

L’agente della riscossione ha insinuato al passivo della liquidazione coatta amministrativa somme portate da diverse cartelle esattoriali raggruppate in tre domande di ammissione, domande che non sono state ammesse rispettivamente per € 421.963,29, € 39.548,20 e € 8.430,35, per intervenuta prescrizione o decadenza.

Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale, per quanto ancora di interesse, ha così motivato: «Quanto alla decadenza, dall’estratto di ruolo emerge che trattasi ti [così nel testo: n.d.r.] relativi all’anno di riferimento 1999 e 2000.

In base all’art. 25 D.P.R. 602/73, il termine di decadenza entro il quale notificare la cartella esattoriale è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, o dal quanto [così nel testo: n.d.r.] per le somme dovute a seguito di accertamenti sui redditi.

Nel caso di specie il termine è ampiamente decorso prima della notifica, avvenuta in data 14/11/2008.

Al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, la decadenza è rilevabile d’ufficio e fa perdere il potere di riscuotere tramite iscrizione a ruolo».

Analoga motivazione è stata adottata con riguardo alle altre cartelle esattoriali oggetto di lite.

Il giudice di merito ha dunque rilevato d’ufficio l’intervenuta decadenza del concessionario per inosservanza del termine di notificazione delle cartelle di pagamento, quantunque, com’è indiscusso, le cartelle, notificate al debitore, non fossero state impugnatedal debitore in bonis, dinanzi al giudice tributario.

Siffatta motivazione è errata in diritto.

Il credito tributario documentato da cartella esattoriale notificata al fallito in bonis e non impugnata, come nel caso in esame (la cooperativa è in l.c.a. dal 2012), deve essere ammesso al passivo (Cass. 27 ottobre 2016, n. 21744), né può dubitarsi che analogo principio debba trovare applicazione nei riguardi della liquidazione coatta amministrativa.

La giurisdizione del Tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può difatti estendersi a questioni sulla debenza dei tributi, sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie (Cass., Sez.

Un., 18 ottobre 2005, n. 20112; Cass. 1 dicembre 2006, n. 25606; Cass., Sez.

Un., 5 marzo 2008, n. 5902; Cass. 16 ottobre 2011, n. 21190; Cass. 18 marzo 2014, n. 6248; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21483; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23576; Cass. 9 maggio 2018, n. 11200).

Per cui, poiché la procedura fallimentare non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, le quali restano devolute in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, l'accertamento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al fallito non richiede l'osservanza della disciplina speciale prevista dalla legge fallimentare, ma delle procedure previste dalle singole leggi d'imposta (Cass. 3 aprile 2006, n. 7791).

Così, l'accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie i cui presupposti siano maturati in data antecedente alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla curatela fallimentare e, pertanto, ove il curatore voglia contestarne la fondatezza o l'ammontare della pretesa, ha l'onere di rimettere la questione all'esame del giudice tributario in ragione delle vigenti disposizioni in tema di riparto di giurisdizione (Cass. 21 dicembre 2015, n. 25689; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23576).

L'insinuazione al passivo è, difatti, funzionale al (futuro ed eventuale) soddisfacimento dei crediti concorsuali, pure di quelli di natura tributaria: anche se la misura del credito è accertata altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso presentata ed è pur sempre il giudice fallimentare che deve valutare se il credito è opponibile e se sussistono le ragioni di prelazione.

E ciò perché l'oggetto dell'accertamento del passivo concerne il diritto al concorso, anche se il giudizio sull'esistenza del credito, e sul suo modo di essere, non può che essere devoluto alla cognizione del giudice tributario (Cass. 16 novembre 2020, n. 25897).

Poiché la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare, gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono dunque opponibili alla curatela (Cass. 6 giugno 2014, n. 12789; Cass. 15 maggio 2015, n. 9943; Cass. 24 marzo 2017, n. 7648; Cass. 29 marzo 2017, nn. 8034, 8035, 8036, 8037 e 8038; Cass. 28 marzo 2018, n. 7634).

Ora, non v’è dubbio che i principi così riassunti debbano trovare applicazione anche nei riguardi della liquidazione coatta amministrativa, nulla rilevando che essa si discosti dal modello dell’accertamento dei crediti proprio della procedura fallimentare per il carattere amministrativo della fase di ammissione.

Va da sé che il giudice di merito non aveva il potere di rilevazionedella decadenza già menzionata ― ove pure per ipotesi sussistente ―, che avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini applicabili in sede di giurisdizione tributaria.

5. ― Il decreto impugnato è pertanto cassato e la causa rinviata al Tribunale di Ragusa in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità, rimanendo assorbito il ricorso incidentale spiegato dalla procedura in punto di spese. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15128/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -RICORRENTE E [OSCURATO:PERSONA]- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA, domiciliato in Roma, via dei Gracchi 187, presso ,lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti; -CONTRORICORRENTE E [OSCURATO:PERSONA]- avverso DECRETO di TRIBUNALE RAGUSA n. 7180/2015 depositat o il22/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per quattro mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa, contro il decreto del 22 aprile 2015 con cui il Tribunale di Ragusa, provvedendo in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo spiegata dall’odierna ricorrente, ha ammesso quest’ultima al passivo della società per importi di € 675.568,39 in privilegio e € 149.424,81 in chirografo, denegando l’ammissione in relazione alle somme portate da tre cartelle esattoriali, numero 29720080021787947 per importo iscritto di € 53.111,03, numero 29720100017030858 per importo iscritto di € 658,55, e numero 29720110006137511 per importo iscritto di € 175,59. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un mezzo resistito da controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione delle norme sulla giurisdizione, ai sensi dell’articolo 360, numero 1, c.p.c., in relazione agli articoli 37 c.p.c., 88 del d.p.r. numero 602 del 1973 e 2 del decreto legge numero 546 del 1992. Il secondo mezzo denuncia Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 21 del decreto legge numero 546 del 1992. Il terzo mezzo denuncia violazione e/o errata applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360, numero 3, c.p.c. in relazione all’articolo 2969 c.c. Il quarto mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360, numero 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va accolto. I quattro motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono difatti manifestamente fondati. La vicenda oggetto del contendere, per quanto rileva, è la seguente. L’agente della riscossione ha insinuato al passivo della liquidazione coatta amministrativa somme portate da diverse cartelle esattoriali raggruppate in tre domande di ammissione, domande che non sono state ammesse rispettivamente per € 421.963,29, € 39.548,20 e € 8.430,35, per intervenuta prescrizione o decadenza. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale, per quanto ancora di interesse, ha così motivato: «Quanto alla decadenza, dall’estratto di ruolo emerge che trattasi ti [così nel testo: n.d.r.] relativi all’anno di riferimento 1999 e 2000. In base all’art. 25 D.P.R. 602/73, il termine di decadenza entro il quale notificare la cartella esattoriale è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, o dal quanto [così nel testo: n.d.r.] per le somme dovute a seguito di accertamenti sui redditi. Nel caso di specie il termine è ampiamente decorso prima della notifica, avvenuta in data 14/11/2008. Al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, la decadenza è rilevabile d’ufficio e fa perdere il potere di riscuotere tramite iscrizione a ruolo». Analoga motivazione è stata adottata con riguardo alle altre cartelle esattoriali oggetto di lite. Il giudice di merito ha dunque rilevato d’ufficio l’intervenuta decadenza del concessionario per inosservanza del termine di notificazione delle cartelle di pagamento, quantunque, com’è indiscusso, le cartelle, notificate al debitore, non fossero state impugnatedal debitore in bonis, dinanzi al giudice tributario. Siffatta motivazione è errata in diritto. Il credito tributario documentato da cartella esattoriale notificata al fallito in bonis e non impugnata, come nel caso in esame (la cooperativa è in l.c.a. dal 2012), deve essere ammesso al passivo (Cass. 27 ottobre 2016, n. 21744), né può dubitarsi che analogo principio debba trovare applicazione nei riguardi della liquidazione coatta amministrativa. La giurisdizione del Tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può difatti estendersi a questioni sulla debenza dei tributi, sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005, n. 20112; Cass. 1 dicembre 2006, n. 25606; Cass., Sez. Un., 5 marzo 2008, n. 5902; Cass. 16 ottobre 2011, n. 21190; Cass. 18 marzo 2014, n. 6248; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21483; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23576; Cass. 9 maggio 2018, n. 11200). Per cui, poiché la procedura fallimentare non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, le quali restano devolute in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, l'accertamento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al fallito non richiede l'osservanza della disciplina speciale prevista dalla legge fallimentare, ma delle procedure previste dalle singole leggi d'imposta (Cass. 3 aprile 2006, n. 7791). Così, l'accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie i cui presupposti siano maturati in data antecedente alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla curatela fallimentare e, pertanto, ove il curatore voglia contestarne la fondatezza o l'ammontare della pretesa, ha l'onere di rimettere la questione all'esame del giudice tributario in ragione delle vigenti disposizioni in tema di riparto di giurisdizione (Cass. 21 dicembre 2015, n. 25689; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23576). L'insinuazione al passivo è, difatti, funzionale al (futuro ed eventuale) soddisfacimento dei crediti concorsuali, pure di quelli di natura tributaria: anche se la misura del credito è accertata altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso presentata ed è pur sempre il giudice fallimentare che deve valutare se il credito è opponibile e se sussistono le ragioni di prelazione. E ciò perché l'oggetto dell'accertamento del passivo concerne il diritto al concorso, anche se il giudizio sull'esistenza del credito, e sul suo modo di essere, non può che essere devoluto alla cognizione del giudice tributario (Cass. 16 novembre 2020, n. 25897). Poiché la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare, gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono dunque opponibili alla curatela (Cass. 6 giugno 2014, n. 12789; Cass. 15 maggio 2015, n. 9943; Cass. 24 marzo 2017, n. 7648; Cass. 29 marzo 2017, nn. 8034, 8035, 8036, 8037 e 8038; Cass. 28 marzo 2018, n. 7634). Ora, non v’è dubbio che i principi così riassunti debbano trovare applicazione anche nei riguardi della liquidazione coatta amministrativa, nulla rilevando che essa si discosti dal modello dell’accertamento dei crediti proprio della procedura fallimentare per il carattere amministrativo della fase di ammissione. Va da sé che il giudice di merito non aveva il potere di rilevazionedella decadenza già menzionata ― ove pure per ipotesi sussistente ―, che avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini applicabili in sede di giurisdizione tributaria. 5. ― Il decreto impugnato è pertanto cassato e la causa rinviata al Tribunale di Ragusa in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità, rimanendo assorbito il ricorso incidentale spiegato dalla procedura in punto di spese. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso principale, a
Decreto Cassazione n. 37677/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris