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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1183/2021

ECLI:EU:T:2021:54
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0111_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑111/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Diritto di proprietà – Presunzione d’innocenza – Proporzionalità – Eccezione d’illegittimità»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Requisiti minimi [Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento n. 1183/2005 del Consiglio, art. 9, § 3; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 7, § 2] (v. punti 49-54)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 50, 57-62)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 67-69)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 9, § 2, e allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 70-72, 76-78, 87-89)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che istituisce misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 9, § 2, e allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 96-98, 117)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 99, 105, 108-111, 129-135)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/2231, art. 9, § 2] (v. punti 123, 124)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Divieto di ingresso e di transito, nonché congelamento dei capitali, delle persone che attentano allo Stato di diritto o che sono implicate nel compimento di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Artt. 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 17, § 1, e 52, § 1; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 4, §§ 1, 2 e 7, e allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 143-154)

9. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Compatibilità con detto principio – Presupposti [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento n. 1183/2005 del Consiglio; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 5, § 1, e art. 9; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 155-162)

10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Artt. 3, § 5, e 21, § 2, b) e c), TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisioni 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 3, § 2, b), e (PESC) 2016/2231, considerando 3 e 4; regolamento n. 1183/2005 del Consiglio]. (v. punti 172, 173, 175-182)

11. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 3, § 2, e art. 5, § 5; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 172, 173, 186-190) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( GU 2018, L 314, pag. 47 ), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ( GU 2018, L 314, pag. 1 ), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0111_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑111/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Diritto di proprietà – Presunzione d’innocenza – Proporzionalità – Eccezione d’illegittimità» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Requisiti minimi [Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento n. 1183/2005 del Consiglio, art. 9, § 3; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 7, § 2] (v. punti 49-54) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 50, 57-62) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 67-69) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 9, § 2, e allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 70-72, 76-78, 87-89) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che istituisce misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 9, § 2, e allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 96-98, 117) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2018/1940, allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 99, 105, 108-111, 129-135) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/2231, art. 9, § 2] (v. punti 123, 124) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Divieto di ingresso e di transito, nonché congelamento dei capitali, delle persone che attentano allo Stato di diritto o che sono implicate nel compimento di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Artt. 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 17, § 1, e 52, § 1; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 4, §§ 1, 2 e 7, e allegato II; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 143-154) 9. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Compatibilità con detto principio – Presupposti [Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento n. 1183/2005 del Consiglio; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 5, § 1, e art. 9; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 155-162) 10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Artt. 3, § 5, e 21, § 2, b) e c), TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisioni 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 3, § 2, b), e (PESC) 2016/2231, considerando 3 e 4; regolamento n. 1183/2005 del Consiglio]. (v. punti 172, 173, 175-182) 11. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Implicazione nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Portata – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1940, art. 3, § 2, e art. 5, § 5; regolamento 2018/1931 del Consiglio, allegato] (v. punti 172, 173, 186-190) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( GU 2018, L 314, pag. 47 ), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ( GU 2018, L 314, pag. 1 ), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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