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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03179/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Ha evidenziato il Tribunale di aver già provveduto sulla questione, in accoglimento del reclamo del destinatario, disponendo l'inoltro della missiva allo stesso.

2. Il ricorrente ha dedotto vizio di violazione di legge deducendo l'interesse ad avere una pronuncia, atteso che i provvedimenti di trattenimento sono utilizzati dagli organi inquirenti per chiedere la proroga del regime di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 1975.

3. Il ricorso è inammissibile.

Una volta che il Tribunale di sorveglianza ha già statuito sulla illegittimità del trattenimento della corrispondenza, riconoscendo il diritto del destinatario a ricevere una determinata missiva, giocoforza non v'è più interesse del mittente ad una pronuncia sul suo reclamo avente ad oggetto il provvedimento di trattenimento della stessa missiva, da lui inviata.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il c estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lucia o E p O [OSCURATO:PERSONA] U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Ha evidenziato il Tribunale di aver già provveduto sulla questione, in accoglimento del reclamo del destinatario, disponendo l'inoltro della missiva allo stesso. 2. Il ricorrente ha dedotto vizio di violazione di legge deducendo l'interesse ad avere una pronuncia, atteso che i provvedimenti di trattenimento sono utilizzati dagli organi inquirenti per chiedere la proroga del regime di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 1975. 3. Il ricorso è inammissibile. Una volta che il Tribunale di sorveglianza ha già statuito sulla illegittimità del trattenimento della corrispondenza, riconoscendo il diritto del destinatario a ricevere una determinata missiva, giocoforza non v'è più interesse del mittente ad una pronuncia sul suo reclamo avente ad oggetto il provvedimento di trattenimento della stessa missiva, da lui inviata. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il c estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] lucia o E p O [OSCURATO:PERSONA] U
Sentenza Cassazione n. 03179/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris