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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15299/2026

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vvocatura Generale Dello StatocontroTolomei [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.

Lombadria sez.dist. di Brescia n.3035/25/2017depositata il 06/07/2017, pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso perCassazione.Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizioneagevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza ditrattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale nonpotendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alladeclaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poiimpugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo siè estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per leparti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod.proc. civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spesedel processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocatura Generale Dello StatocontroTolomei [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. Lombadria sez.dist. di Brescia n.3035/25/2017depositata il 06/07/2017, pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso perCassazione.Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizioneagevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza ditrattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale nonpotendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alladeclaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poiimpugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo siè estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per leparti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod.proc. civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spesedel processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15299/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris