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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 47421/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Crotone [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 50/21 della Corte di appello di Firenze del 16/11/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria polacca, consegna richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale circondariale di Lublino sulla base di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per la durata di un mese emessa per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, riciclaggio, emissione di false fatture IVA e dichiarazione fraudolenta dell'IVA, in relazione a fatti commessi dal mese di aprile al 22 luglio 2015.

2. Con due motivi di censura, il ricorrente deduce violazione degli artt. 6, comma 1, lett. e) e 17 della legge n. 69 del 2005 in relazione alla insufficiente, generica ed indeterminata descrizione del grado di partecipazione ai reati in addebito ed all'omessa indicazione delle fonti di prova a suo carico, prospettando anche una questione di costituzionalità per violazione degli artt. 24 e 11 Cost. delle suddette previsioni normative a seguito della riforma del 2021.

Il ricorrente deduce, inoltre, la violazione degli artt. 3, 5, 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'art. 1, par. 3 della Decisione quadro n. 2002/584/GAI in relazione alla scarsa considerazione prestata dalla Corte di appello alla circostanza che la giurisdizione polacca è fortemente minata nella sua indipendenza dalle recenti iniziative normative e giudiziarie interne, come stabilito anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con il concreto rischio di essere sottoposto ad un ingiusto processo nello Stato richiedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine e delle forme previste per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 18 del d.

Igs. n. 10 del 2 febbraio 2021.2.

Come è noto, nell'ottica di una complessiva accelerazione delle procedure interne di consegna nell'ambito del sistema del mandato di arresto europeo, il d.

Igs. n. 10 del 2021 ha stabilito una sensibile riduzione dei termini processuali originariamente previsti dalla legge n. 69 del :2005.

In particolare, l'art. 18, comma 1 del decreto ha disposto che "Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale".

Il comma 2 ha, inoltre, stabilito che "Il ricorso è presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento.

La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1".

Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che la sentenza è stata emessa in data 16 novembre 2021 e che del dispositivo e della motivazione è stata data lettura in udienza, alla presenza del ricorrente e del suo difensore.

Risulta, inoltre, che l'impugnazione è stata proposta con le forme dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. a mezzo raccomandata postale spedita il giorno 19 novembre 2021, pervenendo alla cancelleria della Corte di appello il successivo 24 novembre, giusta attestazione apposta in calce alla sentenza impugnata.

3. Il ricorso è stato, dunque, proposto tardivamente rispetto al più ristretto termine di cinque giorni introdotto dalla riforma del febbraio 2021, né lo impugnante ha tenuto conto della chiara previsione riferita alle modalità di presentazione, ormai formalizzate dalla novella in ossequio alle esigenze di speditezza che caratterizzano il procedimento di verifica dell'esecuzione in Italia di un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione europea.

Essa rappresenta, del resto, la formalizzazione a livello normativo della interpretazione data alla disciplina previgente dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che, pronunciandosi con riferimento alle forme dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen., ha affermato il principio che 'in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art.582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto' (Sez. 6, n. 22819 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280147).

La ratio di quella decisione trova, dunque, oggi conferma nell'intervento di riforma che espressamente tipizza le modalità di presentazione della impugnazione secondo il modello normativo sopra descritto.

Resta, peraltro, ferma la possibilità che presentata l'impugnazione secondo le forme dell'art. 583, comma 1, cod. proc. peri., la stessa consegua comunque il suo effetto, pervenendo entro il termine di legge presso la cancelleria della corte di appello competente (conf.

Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 per i ricorsi in ambito cautelare; Sez.

F, n. 31553 del 10/08/2021, Bixi e Sez. 6 n. 15555 del 21/04/2021, Caldaras, entrambe non mass. per i ricorsi in tema di mandato d'arresto europeo).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005 Così deciso, il 29 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Crotone [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 50/21 della Corte di appello di Firenze del 16/11/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria polacca, consegna richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale circondariale di Lublino sulla base di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per la durata di un mese emessa per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, riciclaggio, emissione di false fatture IVA e dichiarazione fraudolenta dell'IVA, in relazione a fatti commessi dal mese di aprile al 22 luglio 2015. 2. Con due motivi di censura, il ricorrente deduce violazione degli artt. 6, comma 1, lett. e) e 17 della legge n. 69 del 2005 in relazione alla insufficiente, generica ed indeterminata descrizione del grado di partecipazione ai reati in addebito ed all'omessa indicazione delle fonti di prova a suo carico, prospettando anche una questione di costituzionalità per violazione degli artt. 24 e 11 Cost. delle suddette previsioni normative a seguito della riforma del 2021. Il ricorrente deduce, inoltre, la violazione degli artt. 3, 5, 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'art. 1, par. 3 della Decisione quadro n. 2002/584/GAI in relazione alla scarsa considerazione prestata dalla Corte di appello alla circostanza che la giurisdizione polacca è fortemente minata nella sua indipendenza dalle recenti iniziative normative e giudiziarie interne, come stabilito anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con il concreto rischio di essere sottoposto ad un ingiusto processo nello Stato richiedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine e delle forme previste per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 18 del d. Igs. n. 10 del 2 febbraio 2021.2. Come è noto, nell'ottica di una complessiva accelerazione delle procedure interne di consegna nell'ambito del sistema del mandato di arresto europeo, il d. Igs. n. 10 del 2021 ha stabilito una sensibile riduzione dei termini processuali originariamente previsti dalla legge n. 69 del :2005. In particolare, l'art. 18, comma 1 del decreto ha disposto che "Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale". Il comma 2 ha, inoltre, stabilito che "Il ricorso è presentato nella cancelleria della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1". Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che la sentenza è stata emessa in data 16 novembre 2021 e che del dispositivo e della motivazione è stata data lettura in udienza, alla presenza del ricorrente e del suo difensore. Risulta, inoltre, che l'impugnazione è stata proposta con le forme dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. a mezzo raccomandata postale spedita il giorno 19 novembre 2021, pervenendo alla cancelleria della Corte di appello il successivo 24 novembre, giusta attestazione apposta in calce alla sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato, dunque, proposto tardivamente rispetto al più ristretto termine di cinque giorni introdotto dalla riforma del febbraio 2021, né lo impugnante ha tenuto conto della chiara previsione riferita alle modalità di presentazione, ormai formalizzate dalla novella in ossequio alle esigenze di speditezza che caratterizzano il procedimento di verifica dell'esecuzione in Italia di un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato dell'Unione europea. Essa rappresenta, del resto, la formalizzazione a livello normativo della interpretazione data alla disciplina previgente dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che, pronunciandosi con riferimento alle forme dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen., ha affermato il principio che 'in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art.582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto' (Sez. 6, n. 22819 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280147). La ratio di quella decisione trova, dunque, oggi conferma nell'intervento di riforma che espressamente tipizza le modalità di presentazione della impugnazione secondo il modello normativo sopra descritto. Resta, peraltro, ferma la possibilità che presentata l'impugnazione secondo le forme dell'art. 583, comma 1, cod. proc. peri., la stessa consegua comunque il suo effetto, pervenendo entro il termine di legge presso la cancelleria della corte di appello competente (conf. Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 per i ricorsi in ambito cautelare; Sez. F, n. 31553 del 10/08/2021, Bixi e Sez. 6 n. 15555 del 21/04/2021, Caldaras, entrambe non mass. per i ricorsi in tema di mandato d'arresto europeo). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005 Così deciso, il 29 dicembre
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