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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 1977

Cassazione n. 42047/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/1977 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di alcune biciclette all'interno di area condominiale ai sensi dell'art.624 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della recidiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impu- .gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ri- corrente.

La recidiva è stata riconosciuta in ragione delle modalità della condotta e dei profili personalistici del reo che denotavano, in ragione di precedenti penali anche specifici e non risalenti, una più accentuata proclività a delinquere e, pertanto, una accresciuta pericolosità in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/1977 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di alcune biciclette all'interno di area condominiale ai sensi dell'art.624 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impu- .gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ri- corrente. La recidiva è stata riconosciuta in ragione delle modalità della condotta e dei profili personalistici del reo che denotavano, in ragione di precedenti penali anche specifici e non risalenti, una più accentuata proclività a delinquere e, pertanto, una accresciuta pericolosità in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità sul punto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 42047/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris