CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 26915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno in data 16/2/2022 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al decreto n.47/2015 del Tribunale di Catanzaro, irrevocabile il 16/5/2018, con il quale era stata disposta la confisca di prevenzione di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, dopo aver precisato che a fondamento della richiesta si pongono gli esiti dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], cognata del ricorrente, e la revoca della confisca limitatamente al subalterno 5 della particella 1652 in quanto riconosciuto di proprietà esclusiva della predetta, escludeva di poter qualificare detta sopravvenienza quale prova nuova, trattandosi cQQ di profilo già valutato nella precedente istanza di revocazione promossa nel gennaio 2019 e negava che la decisione resa in sede esecutiva si ponga in irriducibile contrasto con il provvedimento ablativo, concludendo per l'irricevibilità dell'istanza. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Bon addio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione dell'art. 28 d.lgs n. 159/2011 e dell'art. 125 cod.proc.pen. La difesa assume che la motivazione addotta dalla Corte d'Appello a sostegno dell'inammissibilità dell'istanza è meramente apparente e non tiene conto che le nuove allegazioni difensive hanno smentito i dati fattuali posti a base della disposta confisca di prevenzione giacché dall'incidente di esecuzione promosso dalla terza interessata Montilla consta che solo una piccola parte dell'immobile confiscato era nella disponibilità del ricorrente e che la ristrutturazione dell'anno 2009 aveva interessato solo la facciata esterna e la realizzazione di una tettoria. La reale consistenza dell'immobile nella disponibilità del ricorrente (7 su 19 vani), la rifinitura, l'abitabilità e l'occupazione di una porzione dell'immobile da parte del fratello e della di lui famiglia, la reale quantificazione dei lavori realizzati nel 2009 sono elementi nuovi, emersi in sede esecutiva, idonei a sovvertire la decisione irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto caratterizzato da genericità ed aspecificità delle censure, intese ad una rivalutazione dei materiali sottoposti al vaglio della Corte territoriale e ritenuti radicalmente inidonei a fondare la revocazione della misura ablativa disposta. 1.1 La difesa, in particolare, non si confronta criticamente con l'ordinanza impugnata sul tema della prova nuova, apoditticamente sostenendo il carattere di novità delle emergenze acquisite in sede di incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] e trascura del tutto il rilievo dei giudici territoriali i quali, a pag. 3, hanno evidenziato che la questione relativa alla disponibilità di parte dell'immobile in capo a familiari del ricorrente costituiva aspetto già" affrontato e deciso...dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 51091/2019 a chiusura della precedente richiesta di revocazione laddove, a fronte della medesima allegazione..secondo la quale solo una minima parte dell'immobile era nella disponibilità del Bonaddio, era stigmatizzato che tale tema, pur disponibile sin dalla prima fase di trattazione della misura, non era stato affatto affrontato solo perché mai dedotto dal ricorrente che pur aveva ogni interesse a farlo...". Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia GQL, quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore (Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282485; Sez. 2, n. 28305 del 25/06/2021, Rv. 281803; Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Rv. 281692). 2.Né la difesa si rapporta puntualmente con i rilievi svolti dall'ordinanza impugnata a pag. 4 che escludono qualsiasi diretta ricaduta del provvedimento reso in sede di esecuzione in favore della Montilla sul decreto ablativo in discussione, evidenziando che nel procedimento evocato dalla difesa emerge esclusivamente che il subalterno 5 era da sempre abitato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ne avevano curato la ristrutturazione interna mentre alcun elemento depone a sostegno di un contributo da costoro prestato ai lavori di ristrutturazione esterna, su cui si era appuntata l'analisi del decreto genetico, il quale aveva attribuito decisiva e concludente rilevanza al fatto che il complesso, in costanza di accertata pericolosità del ricorrente, era stato oggetto di una onerosa ristrutturazione di valore superiore a quello dell'immobile stesso, con trasformazione delle originarie condizioni di degrado e successiva variazione del classamento. La Corte d'Appello ha, inoltre, precisato che il cespite di cui al subalterno 5 non era stato sottoposto a sequestro in sede di esecuzione del provvedimento anticipatorio "a dimostrazione che la sua estraneità fisica dal residuo contesto era ben chiara da tempo". A fronte dell'articolato e corretto scrutinio effettuato dai giudici territoriali le doglianze difensive risultano prive di correlazione critica con le ragioni della pronunziata inammissibilità e della specificità necessaria all'instaurazione del contraddittorio di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i