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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03064/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26437del ruolo generale dell’anno 2017, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce a l ricorso, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) de l difensor e [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: Tributi -ricorrente- Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro temporedomiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -controricorrenti– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1583 /0 8 /1 7 depositata in data 7 aprile 2017 , non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia , aveva rigettato l’appello proposto nei confronti del l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate- riscossione, avverso la sentenza n. 10005/24/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso del suddett o contribuente avverso l’intimazione di pagamento n. 068220159022819623000 notificata il 30.04.2015, conseguente a presupposte sei cartelle esattoriali n. 0682001 0342142057000; n. 06820010539630385002; n. 06820020284676330000, in relazione a diritti doganali; n. 06820030100819151000, in relazione ad imposte, contributo sanitario nazionale, interessi e sanzioni; n. 06820030209619245000 in relazione a imposte, intere ssi e sanzioni ; n. 06820030304970428000in relazione a diritti doganali; - in punto di fatto, dalla sentenza si evince che:1) avverso l’intimazione di pagamento 068220159022819623000, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano eccependo, con riguardo alle presupposte cartelle a) n. 06820010342142057000; b) n. 06820010539630385002; c) n. 06820020284676330000, l’estinzione del diritto di credito erariale per intervenuta prescrizione ex art. 84, comma 1, del T.U.D. e, con riguardo alle presupposte cartelled) n. 06820030100819151000, e) n. 06820030209619245000;f) n. 06820030304970428000, l’intervenuto annullamento ope legis per violazione dell’art. 1, comma 543 , della legge n. 228 del 2012; 2) la CTP di Milano, con sentenza n. 10005/24/2015,rigettava il ricorso ritenendo, con riguardo alle cartelle a)b)c) non decorso il termine applicabile di prescrizione ordinario decennaleex art. 2946 c.c. e, con riguardo al le cartelle d) e) f) , non intervenuto alcun annullamento ope legis per effetto del decorso del termine entro cuirispondere alla istanza ex l. n. 228/2012 trattandosi di prescrizione delsotteso diritto di credito intervenuta in un momento successivo alla notifica delle cartelle e non essendo competente allo sgravio l’Agente della riscossione; 3)avverso la suddetta sentenza proponeva appello il contribuente cui controdeducevano le Amministrazioni chiedendo la conferma della decisione di prime cure; -la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che “le 6 cartelle esattoriali, non impugnate al pari della prima intimazione di pagamento, recanti l’iscrizione a ruolo di crediti d’imposta che, in quanto riconosciuti con la mancata impugnazione, non sono suscettibili di prescrizione[o] di discarico, per la mancata evasione di una istanza tanto infondata quanto irrituale”; - l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate, e l’Agenzia delle entrate-riscossione, resistono con controricorso; Considerato che - con l’unico motiv o di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 540 e 543, della legge n. 228 del 2012 ( L egge di stabilità 2013) per non avere il giudice di appello ritenuto applicabile , in relazione alle cartelle d)e) f) , il c.d. annullamento di diritto dei ruoli previsto dall’art. 1, commi 540 e 543 cit. ancorché quest’ultimo operi automaticamente quale conseguenza diretta del mero silenzio dell’ente creditore protratto per più di 220 giorni dalle dichiarazioni tempestivamente presentate dal contribuentetese a far rilevare la non esigibilità del credito sotteso,ai sensi del comma 538, lett. f) dell’art. 1 della legge di stabilità 2013; in particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe dovuto, ai sensi dei commi 540 e 543 cit., dichiarare l’intervenuto annullamento di diritto delle partite, con contestuale automatico discarico dei ruoli di cui alle cartelle di pagamento d), e) e f) e conseguente annullamento, in parte qua, dell’intimazione di pagamento impugnata; - il motivo si profila inammissibile; - va premesso che c on l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10 del 6-5-2010).

La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.

Nella direttiva indicata si prevedeva che "l'attività di recupero coattivo non può prescindere dall'esistenza di un valido titolo esecutivo...

Riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell'ente creditore, dovrete attenervi nell'espletamento dell'attività di riscossione...

Qualora il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di un'istanza di autotutela da parte del debitore;b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato;c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte;d) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore, sempre che sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo...; dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato...

Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo.

Entro i successivi 10 giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all'ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai vostri sistemi informativi.

Dovrete, infine, avvertire l'ente creditore che in caso di silenzio dei suoi uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese..."; - t ale prassi è stata discipl inata con l'art. 1 commi 537 - 542 della legge 228/2012 (in tal senso direttiva di gruppo n. 2 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. 2013-500).

L'art. 1 comma 537 legge 228/2012, prima delle modifiche di cui all'art. 1 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538".

Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lettera f di una clausola generale, costituita "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso" (comma 538 " ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati:a)da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;e)da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore; f)da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso").

Il comma 539 dell'art. 1, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore.

Pertanto, il comma 539 prevede che "entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo".

Il comma 540 dell'art. 1 legge 228/2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l'annullamento di diritto dei ruoli (comma 540 "in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi").

Il comma 543 dell'art. 1 disegna la disciplina transitoria prevedendo, in relazione alla "prassi" dei contribuenti di presentare dichiarazioni per la sospensione della riscossione, che "le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicanoanche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'ente creditore invia alla comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi". - l 'art. 1 del d.lgs. 24 - 9 - 2015, n. 159 ha modificato l'art. 1 commi 538-540 della legge 228/2012, prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la "decadenza" l'eventuale ritardo.

Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lettera f (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso").

Nel comma 539 non si prevede più il termine dilatorio di 60 giorni per il creditore, che deve quindi provvedere a fornire risposte in tempi più rapidi.

Il comma 539 bis, aggiunto, dispone che "La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione".

Il comma 540 rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l'ultimo periodo, che " l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito".

L'annullamento, quindi, non opera in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudicenonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa.

Pertanto, la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa.

L'art. 15 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159 prevede una disciplina transitoria, in base alla quale" le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto.

Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore.

Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche"(Cass. sez. 5, n. 28354 del 2019); - premessa la normativa di cui alla legge 24 - 12 - 2012, n. 228, e chiarito che l’impugnativa della sentenza di appello concerne soltanto l’assunta illegittimità della intimazione di pagamento con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento n. d), e) e f) (essendosi, pertanto , formato il giudicato interno per la parte inerente le cartelle n. a, b e c)nella specie, il motivo non coglie la ratio decidendiavendo la CTR fondato la decisione di conferma della legittimità della impugnata intimazione di pagamento sul rilievo assorbente della mancata impugnazione delle presupposte cartelle di pagamento (incluse quelle n. d), e) e f) con conseguente riconoscimento dei crediti di imposta iscritti a ruolo.

Tale ragione ha comportato la asserita conseguente insuscettibilità di prescrizione dei crediti d’imposta o di discarico ai sensi della legge n. 228/12.

In particolare, nell’argomentato del giudice di appello, la affermata infondatezza e irritualità della istanza avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1, comma 538 della detta legge e non evasa ha rappresentato un argomento aggiuntivo, a carattere rafforzativo, del motivo assorbente del rigetto dell’appello costituito dal riconoscimento dei crediti di imposta sottesi alle cartel le per mancata impugnazione delle medesime (“le 6 cartelle esattoriali, non impugnate al pari della prima intimazione di pagamento, recanti l’iscrizione a ruolo di crediti d’imposta che, in quanto riconosciuti con la mancata impugnazione, non sono suscettibili di prescrizione [o] di discarico, per la mancata evasione di una istanza tanto infondata quanto irrituale” pag. 10 della sentenza impugnata); -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.800,00, per compensi oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26437del ruolo generale dell’anno 2017, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce a l ricorso, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) de l difensor e [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: Tributi -ricorrente- Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro temporedomiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -controricorrenti– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1583 /0 8 /1 7 depositata in data 7 aprile 2017 , non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a un motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia , aveva rigettato l’appello proposto nei confronti del l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate- riscossione, avverso la sentenza n. 10005/24/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso del suddett o contribuente avverso l’intimazione di pagamento n. 068220159022819623000 notificata il 30.04.2015, conseguente a presupposte sei cartelle esattoriali n. 0682001 0342142057000; n. 06820010539630385002; n. 06820020284676330000, in relazione a diritti doganali; n. 06820030100819151000, in relazione ad imposte, contributo sanitario nazionale, interessi e sanzioni; n. 06820030209619245000 in relazione a imposte, intere ssi e sanzioni ; n. 06820030304970428000in relazione a diritti doganali; - in punto di fatto, dalla sentenza si evince che:1) avverso l’intimazione di pagamento 068220159022819623000, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano eccependo, con riguardo alle presupposte cartelle a) n. 06820010342142057000; b) n. 06820010539630385002; c) n. 06820020284676330000, l’estinzione del diritto di credito erariale per intervenuta prescrizione ex art. 84, comma 1, del T.U.D. e, con riguardo alle presupposte cartelled) n. 06820030100819151000, e) n. 06820030209619245000;f) n. 06820030304970428000, l’intervenuto annullamento ope legis per violazione dell’art. 1, comma 543 , della legge n. 228 del 2012; 2) la CTP di Milano, con sentenza n. 10005/24/2015,rigettava il ricorso ritenendo, con riguardo alle cartelle a)b)c) non decorso il termine applicabile di prescrizione ordinario decennaleex art. 2946 c.c. e, con riguardo al le cartelle d) e) f) , non intervenuto alcun annullamento ope legis per effetto del decorso del termine entro cuirispondere alla istanza ex l. n. 228/2012 trattandosi di prescrizione delsotteso diritto di credito intervenuta in un momento successivo alla notifica delle cartelle e non essendo competente allo sgravio l’Agente della riscossione; 3)avverso la suddetta sentenza proponeva appello il contribuente cui controdeducevano le Amministrazioni chiedendo la conferma della decisione di prime cure; -la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che “le 6 cartelle esattoriali, non impugnate al pari della prima intimazione di pagamento, recanti l’iscrizione a ruolo di crediti d’imposta che, in quanto riconosciuti con la mancata impugnazione, non sono suscettibili di prescrizione[o] di discarico, per la mancata evasione di una istanza tanto infondata quanto irrituale”; - l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate, e l’Agenzia delle entrate-riscossione, resistono con controricorso; Considerato che - con l’unico motiv o di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 540 e 543, della legge n. 228 del 2012 ( L egge di stabilità 2013) per non avere il giudice di appello ritenuto applicabile , in relazione alle cartelle d)e) f) , il c.d. annullamento di diritto dei ruoli previsto dall’art. 1, commi 540 e 543 cit. ancorché quest’ultimo operi automaticamente quale conseguenza diretta del mero silenzio dell’ente creditore protratto per più di 220 giorni dalle dichiarazioni tempestivamente presentate dal contribuentetese a far rilevare la non esigibilità del credito sotteso,ai sensi del comma 538, lett. f) dell’art. 1 della legge di stabilità 2013; in particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe dovuto, ai sensi dei commi 540 e 543 cit., dichiarare l’intervenuto annullamento di diritto delle partite, con contestuale automatico discarico dei ruoli di cui alle cartelle di pagamento d), e) e f) e conseguente annullamento, in parte qua, dell’intimazione di pagamento impugnata; - il motivo si profila inammissibile; - va premesso che c on l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10 del 6-5-2010). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. Nella direttiva indicata si prevedeva che "l'attività di recupero coattivo non può prescindere dall'esistenza di un valido titolo esecutivo... Riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell'ente creditore, dovrete attenervi nell'espletamento dell'attività di riscossione... Qualora il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di un'istanza di autotutela da parte del debitore;b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato;c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte;d) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore, sempre che sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo...; dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato... Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo. Entro i successivi 10 giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all'ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai vostri sistemi informativi. Dovrete, infine, avvertire l'ente creditore che in caso di silenzio dei suoi uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese..."; - t ale prassi è stata discipl inata con l'art. 1 commi 537 - 542 della legge 228/2012 (in tal senso direttiva di gruppo n. 2 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. 2013-500). L'art. 1 comma 537 legge 228/2012, prima delle modifiche di cui all'art. 1 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538". Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lettera f di una clausola generale, costituita "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso" (comma 538 " ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati:a)da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;e)da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore; f)da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso"). Il comma 539 dell'art. 1, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore. Pertanto, il comma 539 prevede che "entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo". Il comma 540 dell'art. 1 legge 228/2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell'Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l'annullamento di diritto dei ruoli (comma 540 "in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi"). Il comma 543 dell'art. 1 disegna la disciplina transitoria prevedendo, in relazione alla "prassi" dei contribuenti di presentare dichiarazioni per la sospensione della riscossione, che "le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicanoanche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia alla comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi". - l 'art. 1 del d.lgs. 24 - 9 - 2015, n. 159 ha modificato l'art. 1 commi 538-540 della legge 228/2012, prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la "decadenza" l'eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lettera f (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso"). Nel comma 539 non si prevede più il termine dilatorio di 60 giorni per il creditore, che deve quindi provvedere a fornire risposte in tempi più rapidi. Il comma 539 bis, aggiunto, dispone che "La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione". Il comma 540 rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l'ultimo periodo, che " l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito". L'annullamento, quindi, non opera in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudicenonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa. Pertanto, la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa. L'art. 15 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159 prevede una disciplina transitoria, in base alla quale" le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche"(Cass. sez. 5, n. 28354 del 2019); - premessa la normativa di cui alla legge 24 - 12 - 2012, n. 228, e chiarito che l’impugnativa della sentenza di appello concerne soltanto l’assunta illegittimità della intimazione di pagamento con riferimento alle presupposte cartelle di pagamento n. d), e) e f) (essendosi, pertanto , formato il giudicato interno per la parte inerente le cartelle n. a, b e c)nella specie, il motivo non coglie la ratio decidendiavendo la CTR fondato la decisione di conferma della legittimità della impugnata intimazione di pagamento sul rilievo assorbente della mancata impugnazione delle presupposte cartelle di pagamento (incluse quelle n. d), e) e f) con conseguente riconoscimento dei crediti di imposta iscritti a ruolo. Tale ragione ha comportato la asserita conseguente insuscettibilità di prescrizione dei crediti d’imposta o di discarico ai sensi della legge n. 228/12. In particolare, nell’argomentato del giudice di appello, la affermata infondatezza e irritualità della istanza avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1, comma 538 della detta legge e non evasa ha rappresentato un argomento aggiuntivo, a carattere rafforzativo, del motivo assorbente del rigetto dell’appello costituito dal riconoscimento dei crediti di imposta sottesi alle cartel le per mancata impugnazione delle medesime (“le 6 cartelle esattoriali, non impugnate al pari della prima intimazione di pagamento, recanti l’iscrizione a ruolo di crediti d’imposta che, in quanto riconosciuti con la mancata impugnazione, non sono suscettibili di prescrizione [o] di discarico, per la mancata evasione di una istanza tanto infondata quanto irrituale” pag. 10 della sentenza impugnata); -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.800,00, per compensi oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 03064/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris