CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 33965/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo atu- :4 j, 'c atckaoutt g;1""4144~.ket [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno (in Cafasse, 04/06/2017). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola due motivi con cui deduce: 2.1. Valutazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt.178 cod. proc. pen., 23-bis L. 176/2020, 3 e 4 codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, nonché carente ed erronea motivazione sul punto. Il giudice di appello non ha concesso il rinvio richiesto dal difensore (con comunicazione telematica del 26/3/2021, ovvero tre giorni prima dell'udienza) per adesione all'astensione indetta dalle [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]: si è, pertanto, verificata una nullità a regime intermedio che si eccepisce con il presente ricorso per cassazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 4. Quanto al primo motivo, correttamente la Corte territoriale evidenzia come il collegio giudicante, preso atto della comunicazione (avvenuta per via telematica il 26/03/2021) di adesione della difesa all'astensione dalle udienze indetta il 12/03/21 dalle [OSCURATO:PERSONA], abbia proceduto alla trattazione dell'appello, trattandosi di procedimento da definirsi ai sensi dell'art 23-bis L. n. 176/2020 con rito cartolare e come l'articolo 3 del vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati presupponga lo svolgimento di un incombente processuale in cui sia prevista la presenza, ancorché non obbligatoria dell'avvocato: presupposto questo, ricorda la sentenza impugnata, che ovviamente non si verifica allorquando il giudizio d'appello debba svolgersi in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 5. Le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono, infatti, insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto il fatto, oggetto del presente procedimento, di «allarmante gravità»:l'imputato, che vanta un precedente specifico per guida in stato di ebbrezza, risulta essersi messo alla guida della propria vettura in ora notturna dopo aver assunto sostanze alcoliche in quantità tale da far registrare un tasso alcolemico addirittura superiore a 2 g/I ed ha provocato un incidente, avendo urtato una vettura regolarmente parcheggiata sul margine della strada alla quale ha provocato ingenti danni. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell'ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]