CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza del 18.02.2021, con cui la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Pistoia, ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, u. c., I. fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado sia con riferimento alla responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva sia con riguardo alla pena di anni tre di reclusione. 2. Avverso la citata sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo due motivi. 2.1 Col primo motivo, si censura violazione di norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett. c) del codice di rito, in relazione agli artt. 199 e 603 cod. proc. pen. Tale primo motivo concerne sia il provvedimento con cui il Tribunale di Pistoia ha revocato l'ordinanza ammissiva della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], sia la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ha rigettato la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione della predetta [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, legalmente separata dall'imputato dal luglio del 2007, si era avvalsa della facoltà di astensione dalla testimonianza prevista dall'art. 199 del codice di rito e, ciò, tramite il proprio amministratore di sostegno che depositava istanza di revoca dell'ordinanza di accompagnamento coattivo della predetta [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza di revoca veniva poi accolta dal Tribunale, che giudicava in ogni caso superflua la testimonianza, per i motivi che si esporranno di qui a poco. La difesa rappresentava l'irritualità, ex art. 199, c. 2, del codice di rito, della dichiarazione di astensione, inviata in cancelleria fuori udienza, senza che il teste venisse convocato dinnanzi al collegio e ricevesse l'ammonimento prescritto nella disposizione citata. L'ordinanza del Tribunale di Pistoia avrebbe violato altresì il terzo comma citato art. 199, che riconosce la facoltà di astensione al coniuge separato "soltanto limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale". Ma - osserva la difesa - i fatti concernenti la bancarotta distrattiva erano avvenuti successivamente al 2008, dunque successivamente alla separazione dei coniugi; rispetto a tali fatti, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto di astenersi. La sua testimonianza avrebbe potuto far luce su aspetti rilevanti relativi alla ricostruzione di condotte distrattive imputate, poi, all'odierno ricorrente. La Corte d'appello, con l'impugnata sentenza, ha condiviso la valutazione di superfluità della testimonianza e non ha quindi disposto la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa, così incorrendo nella violazione degli artt. 199 e 603 del codice di rito. 2.2 Con il secondo motivo, si lamenta vizio motivazionale. Nel respingere la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria attraverso l'esame di [OSCURATO:PERSONA], i Giudici d'appello avrebbero illogicamente ritenuto non decisiva e, comunque, irrilevante tale testimonianza. A parere della Corte territoriale, infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] venisse ascoltata e riferisse che gli ex soci dell'imputato avevano effettivamente asportato beni della società all'insaputa dell'imputato, tali informazioni o potrebbero riguardare, a tutto concedere, gli ammanchi verificatisi fino a metà anno 2008, ma non anche quelli successivi, relativi all'anno 2010. La difesa osserva che la deposizione della teste potrebbe invece rilevare al fine di quantificare in maniera sensibilmente diversa l'importo delle presunte distrazioni di beni contestate all'imputato. 3. Si dà atto che la difesa ha richiesto trattazione orale del presente ricorso ex art. 23, comma 8, del D. L. n. 137 del 28/10/2020. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, benché correttamente articolato in punto di diritto, è tuttavia inconferente rispetto alle ragioni, non manifestamente illogiche come si dirà nel prosieguo, espresse dalla Corte a proposito della superfluità della testimonianza e che hanno coerentemente condotto i Giudici d'appello a non accogliere la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria attraverso l'esame di [OSCURATO:PERSONA]. Le successive considerazioni sono autonomamente idonee a sorreggere la decisione della Corte territoriale. 2.1 II secondo motivo è infondato, non risultando la dichiarazione di superfluità della testimonianza manifestamente illogica. In particolare, e con riguardo alle liti insorte con gli ex soci dell'odierno ricorrente, la Corte territoriale ha rilevato che le stesse sono insorte nel giugno del 2008: ora, il valore delle merci assunto come base di riferimento per le sottrazioni documentante dal mancato rinvenimento delle stesse è quello che emerge dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e predisposto, all'evidenza, nell'anno successivo e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale, già dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] era amministratore unico della società. Ne discende la palese inconferenza, rispetto al thema decidendum, delle liti sorte sei mesi prima della chiusura del bilancio che rappresenta il termine di riferimento per l'accertamento delle sottrazioni. E, ciò, per tacere degli ammanchi del 2010. 3. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C