CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 34088/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e R.G.N. 12254/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato è tardivamente proposto per la prima volta in questa sede in quanto, come risulta dal verbale di udienza del 22/02/2024, nulla il difensore di fiducia ha dedotto a riguardo; Ritenuto che il secondo motivo sulla affermazione di responsabilità è reiterativo del motivo di appello al quale la Corte ha opposto le ineccepibili argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata a pg. 4 e ss.; Ritenuto che, quanto alle attenuanti generiche e alla recidiva, generica è la censura sul diniego delle prime sulla base dei precedenti gravi e anche specifici, come pure quella sulla seconda rispetto al rilievo della genericità del relativo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'Apliere estensore Il 'Pr