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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 20042/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brescia, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso il Pubblico Ministero, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, pena sostituita in 128 ore di lavori di pubblica utilità da svolgere presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di Appello di Brescia denunciando con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. e 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui la sentenza ha applicato una pena principale illegale per difetto e conseguentemente ha determinato erroneamente la durata del lavoro di pubblica utilità atteso che, a fronte di una pena base coerente con i limiti minimi edittali del reato di guida in stato di ebbrezza, correttamente aumentata per l'aggravante e diminuita per le attenuanti generiche, la diminuzione per il rito ha comportato invece una diminuzione della metà della pena detentiva.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è fondato in quanto, in relazione al motivo di ricorso concernente la misura della pena applicata, si verte in ipotesi di illegalità della sanzione, sia in termini quantitativi assoluti, sia in relazione alle riduzioni apportate per la scelta del rito, e pertanto si ricade nella ipotesi di ricorribilità della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.448, comma 2 bis, cod.proc.pen.

Invero, la pena applicata dal Gip del Tribunale di Brescia, recependo l'accordo delle parti, pari a mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda, al netto della riduzione operata ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. pecca in difetto in quanto la riduzione per la scelta del rito non può eccedere il terzo con conseguente incidenza sulla durata del lavoro di pubblica utilità.

In conclusione la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e trasmette gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.

Così deci o il 4 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATOINCAWELLERIAoggi, 3 HAG 2Q22 FUNXIWIRI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brescia, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso il Pubblico Ministero, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, pena sostituita in 128 ore di lavori di pubblica utilità da svolgere presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di Appello di Brescia denunciando con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. e 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui la sentenza ha applicato una pena principale illegale per difetto e conseguentemente ha determinato erroneamente la durata del lavoro di pubblica utilità atteso che, a fronte di una pena base coerente con i limiti minimi edittali del reato di guida in stato di ebbrezza, correttamente aumentata per l'aggravante e diminuita per le attenuanti generiche, la diminuzione per il rito ha comportato invece una diminuzione della metà della pena detentiva. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è fondato in quanto, in relazione al motivo di ricorso concernente la misura della pena applicata, si verte in ipotesi di illegalità della sanzione, sia in termini quantitativi assoluti, sia in relazione alle riduzioni apportate per la scelta del rito, e pertanto si ricade nella ipotesi di ricorribilità della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.448, comma 2 bis, cod.proc.pen. Invero, la pena applicata dal Gip del Tribunale di Brescia, recependo l'accordo delle parti, pari a mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda, al netto della riduzione operata ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. pecca in difetto in quanto la riduzione per la scelta del rito non può eccedere il terzo con conseguente incidenza sulla durata del lavoro di pubblica utilità. In conclusione la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Brescia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e trasmette gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. Così deci o il 4 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATOINCAWELLERIAoggi, 3 HAG 2Q22 FUNXIWIRI
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