CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 31046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31327-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in 1920 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 122 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]) che la rappresentano e difendono; - controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 1058/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 1584/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. rappresentate e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Marco [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e nei confronti di il fallimento della EMILVENETA soc. coop. a r.l.; il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la sentenza n. 1058/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22.6.2018, R.G. n. 1584/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 114/2017, il Tribunale di Lodi aveva accolto il ricorso (rectius, le domande ivi formulate), proposto da [OSCURATO:PERSONA], diretto ad ottenere la condanna della committente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, al pagamento della somma di € 9.486,06, a titolo di retribuzioni maturate dal 4.7.2014 (data di esclusione dalla cooperativa appaltatrice EMILVENETA) al 15.12.2014 (data di cessazione dell'appalto). 2. Il ricorrente affermava: di aver lavorato presso la committente [OSCURATO:PERSONA] ininterrottamente dal 2012 come dipendente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA]; di essere stato, poi, assunto dalla cooperativa Emilveneta, succeduta nell'appalto con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; di essere stato escluso dalla cooperativa con contestuale cessazione del rapporto di lavoro il 4.7.2014; che, a seguito di giudizio di impugnazione con sentenza del giudice del lavoro n. 56/2015, aveva ottenuto l'annullamento della delibera di esclusione con accertamento che il rapporto di lavoro non si era mai risolto e con accertamento del diritto alle retribuzioni maturate dal 4.7.2014 sino alla effettiva riammissione al lavoro; che la riammissione non era mai avvenuta; che l'appalto fra la cooperativa Emilveneta e [OSCURATO:PERSONA] era cessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il primo giudice, dopo aver rilevato che in forza della sentenza n. 56/2015 Emilveneta era tenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore dall'esclusione dalla cooperativa fino alla cessazione dell'appalto, aveva accertato la natura retributiva del credito vantato dal ricorrente, non contestato nell'ammontare. Quanto alla sussistenza del vincolo di solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003, il giudice di prime cure, dopo aver sottolineato che la norma in questione si riferisce "ai trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, maturati dai lavoratori utilizzati nell'appalto", aveva affermato che la solidarietà dell'obbligazione fra appaltatore e committente, in conformità alla finalità della norma, opera anche quando la retribuzione sia dovuta in assenza di prestazione lavorativa purché il lavoratore - come nella specie - sia utilizzato nell'appalto. Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale aveva accolto la domanda proposta da parte del ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), ma aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla convenuta contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto, ad avviso del giudice, in virtù dell'atto transattivo intervenuto in data 17.4.2015 fra la convenuta e la terza chiamata, quest'ultima, in relazione all'eventuale inadempimento del subappaltatore, cooperativa Emilveneta, si era obbligata al pagamento di contributi sociali e dei versamenti IRPEF, dovuti al personale impegnato nell'appalto. Pertanto la garanzia non poteva operare con riferimento ai crediti retributivi del personale utilizzato nell'appalto.4. Su appello della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e sull'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e nella contumacia dei fallimenti di Emilveneta soc. coop. a r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d'appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domande proposte in primo grado dal Remetean nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannava il Remetean a restituire a detta società appellante le somme da quest'ultima versate in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 5. Avverso tale sentenza, il Remetean ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la prima delle due società ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente principale si duole dell'errata attribuzione, da parte del giudice di secondo grado, della natura risarcitoria ex art. 18 L. 300/1970 al credito di lavoratore nei confronti della cooperativa sua datrice di lavoro, e appaltatrice, per le retribuzioni da quest'ultima a lui dovute, a seguito di annullamento giudiziale della delibera di esclusione dal rapporto societario (e di accertamento dell'inesistenza di licenziamento) con il ripristino del rapporto di lavoro, di talché la sentenza impugnata, negando al credito del lavoratore verso la cooperativa datrice di lavoro la natura di retribuzione, aveva escluso l'efficacia e l'applicazione della responsabilità solidale in capo alla committente nell'appalto da lui poi evocata in giudizio. 2. Con il secondo, il ricorrente deduce erronea e contraddittoria interpretazione e omessa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs.n. 276/2003, con riferimento al riconoscimento del vincolo solidale in capo alla committente nel solo caso di effettiva prestazione del lavoratore nell'appalto, in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto che "mancando la prestazione lavorativa a favore del committente, viene meno la responsabilità solidale", senza considerare che, nella fattispecie, l'esclusione del lavoratore dalla prestazione è conseguenza della scelta imprenditoriale che era stata giudicata illegittima nel primo giudizio tra lui e la coop. Emilveneta, definito con la sentenza n. 56/2015 in data 12.3.2015 del giudice del lavoro di Lodi. 3. Tali riassunti motivi, che in quanto all'evidenza tra loro connessi possono essere congiuntamente esaminati, sono privi di fondamento. 4. Occorre subito premettere che questa Corte di recente ha ribadito che il disposto di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 (in base al quale in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrisponderetA lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti), prevede la responsabilità solidale di committente e appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, così garantendo il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. Il testo della norma in discorso/ e la ratio che la sottende, impongono di ritenere che l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto, avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto. Si tratta di un compendio normativo che si inserisce nel più ampio disegno volto ad assicurare ai lavoratori margini di tutela più ampi anche in ipotesi di trasferimento d'azienda o di un suo ramo, o nei sempre più frequenti processi di esternalizzazione del lavoro, caratterizzati da un efficace apparato garantistico, analogamente a quanto previsto nel caso di subingresso di un appaltatore ad un altro, secondo lo speciale sistema di tutela approntato dall'art. 2112 c.c.; ovvero, analogamente a quanto disposto dall'art. 1676 c.c. che prescrive uno speciale sistema di tutela delineante la possibilità di esercitare la c.d. azione diretta di rivalsa, in forza del quale i dipendenti dell'appaltatore possono chiamare in giudizio il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (così Cass. civ., sez. lav., 21.10.2020, n. 22997). 5. In base a tale inquadramento della previsione, questa Corte ha costantemente insegnato che, in tema di responsabilità del committente, con l'appaltatore, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti in quanto elementi integranti la retribuzione per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa, dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (così, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 6.11.2019, n. 28517; e in termini id., sez. lav., 18.9.2019, n. 23303, la quale escluse che rientrassero nella retribuzione le somme per buoni pasto; id., sez. lav., 30.10.2018, n. 27678, che escluse l'applicabilità del predetto regime alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo).6. Ebbene, la Corte territoriale ha ben tenuto conto di tale orientamento, già espresso in passato da diverse decisioni di legittimità (cfr. pagg. 6-7 della sentenza), ed ha considerato che i principi espressi in particolare da Cass., 4.10.2013, n. 22728, dalla stessa richiamata, "si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame, caratterizzata anch'essa dal fatto che l'indennità risarcitoria, riconosciuta al lavoratore per essere stato ingiustamente estromesso dall'appaltatore-datore di lavoro, non deriva dalla prestazione lavorativa resa nell'esecuzione del contratto di appalto, ma dall'autonoma scelta imprenditoriale della Cooperativa che ha ritenuto di non avvalersi più dell'attività lavorativa del dipendente, facendo cessare unilateralmente il rapporto di lavoro. Tale indennità, quindi, non può essere considerata "trattamento retributivo" ai sensi del citato articolo 29. Da un lato, infatti, tale indennità, seppur parametrata alla retribuzione, ha natura "risarcitoria" (vedi, da ultimo, C. Cost., 23- 4-2018, n. 86) e, dall'altro, mancando la prestazione lavorativa a favore del committente, viene meno la ratio della responsabilità solidale. Non è condivisibile l'affermazione del primo Giudice secondo cui la mancata prestazione conseguente al recesso datoriale debba essere parificata all'assenza per malattia o ferie. In quest'ultimo caso, invero, la malattia e le ferie fanno parte della naturale evoluzione del rapporto di lavoro (come, ad es. i permessi ROL), mentre l'esclusione del socio lavoratore dalla compagine sociale costituisce un atto (patologico) interruttivo del rapporto. Non può quindi esistere - come ben sottolineato dall'appellante - alcuna similitudine fra le due fattispecie".8. Non pertinente, infine, al caso in esame è il richiamo da parte del ricorrente a Cass. civ., sez. un., 7.2.2018, n. 2990. Quest'ultima decisione, infatti, ha insegnato che la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al committente non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3, 36 e 41 Cost. Il riportato principio è stato sancito nel ben diverso caso in cui, stante la dichiarata illegittima interposizione di manodopera, il committente è stato reputato effettivo datore di lavoro e quindi tenuto a corrispondere le retribuzioni, alle su precisate condizioni. Resta, perciò, confermato che il credito fatto valere dall'attuale ricorrente nei confronti della committente dell'appalto correttamente è stato qualificato dalla Corte di merito come di natura comunque risarcitoria, come peraltro già ritenuto in precedenza dal Tribunale di Lodi nella sentenza passata in cosa giudicata. 9. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato all'accoglimento del ricorso principale, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta l'omesso esame da parte della Corte d'appello della sua domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riproposta anche in secondo grado, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., fatta valere ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.. Premesso che la questione così posta non rientra tra questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, e che quindi dovesse essere esaminata con priorità rispetto al ricorso principale, stante la completa reiezione di quest'ultimo, la ricorrente incidentale manca di qualsiasi interesse ad una pronuncia sulla propria impugnazione condizionata, poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurare ad essa un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale. Va, pertanto, dichiarato l'assorbimento del suo ricorso incidentale condizionato. 10. Il ricorrente principale, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore delle due società controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev'essere disposto invece quanto alle spese nel rapporto tra le parti qui costituite ed i fallimenti rimasti meri intimati. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente prin